CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 38205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI URBINOnel procedimento a carico di: DALL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 marzo 2024 il Tribunale di Urbino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione e 51 euro multa, applicata a [OSCURATO:PERSONA]Asta con sentenza del 17 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2022, subordinatamente al versamento della somma di euro 200, a titolo risarcitorio, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Ha, in proposito, ritenuto che, non avendo Ambrogiani esercitato l'azione civile nel processo penale, il giudice della cognizione non avrebbe potuto subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, secondo quanto di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più autorevole (Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023, Selvaggio, Rv. 284969 - 01) e che l'omessa impugnazione della statuizione confliggente con tale principio di diritto, sulla quale si è, dunque, formato il giudicato, non esclude di un intervento in fase esecutiva, volto a ripristinare la fisiologia del sistema. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione esercitato un potere che non gli spetta, a ciò ostando l'intangibilità del giudicato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena «può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259628 - 01). Tale principio è stato, peraltro, riaffermato dal massimo organo nomofilattico, nella parte motiva (cfr., in specie, pagg. 7-8) della sentenza n. 32939 del 27/04/2023, ove si ribadisce a chiare lettere che il giudice dell'esecuzione non è abilitato, in casi consimili, ad intervenire sulla statuizione definitiva. Ne discende che non essendo stata impugnata, sul punto, la sentenza che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena irrogata a Dall'Asta al pagamento della somma di 200 euro a titolo di risarcimento del danno patito dalla persona offesa, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto rigettare la richiesta di revoca della sospensione condizionale per omesso compimento dell'attività cui il beneficio è stato subordinato sul mero rilievo — quantunque avallato dalla giurisprudenza di legittimità — dell'irritualità di quel determinato punto della decisione. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Urbino affinché proceda ad un nuovo giudizio che, libero nell'esito, prescinda dall'omessa costituzione di parte civile della persona offesa alla quale Dall'Asta avrebbe dovuto corrispondere l'importo indicato dal giudice della cognizione, dovendosi, piuttosto, verificare se l'imputato ha o meno ottemperato a quanto prescrittogli e, in caso negativo, se ciò sia accaduto per causa a lui ascrivibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tri