CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13693/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1), 2), 3), 4) e 5) nel predetto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si laménta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, il limitato arco temporale di commissione e la prossimità geografica dei luoghi di consumazione; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato che i fatti sono distanti nel tempo, risultano connotati da modalità diverse, vi concorrono soggetti diversi e si caratterizzano solo per la propensione alle condotte delinquenziali a fini appropriativi e di lucro; sono stati sottolineati, in particolare, la diversità dei concorrenti, il lasso di tempo intercorrente indicativo di una cesura nel percorso ideativo, l'estemporaneità nella ricerca di mezzi di sostentamento, l'assenza di specifica dimostrazione del nesso strumentale tra le condotte; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi, £k 2gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M