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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02376/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto responsabile dei reati di violenza privata, danneggiamento e percosse; considerato che l'unico motivo di ricorso: - è generico nella parte in cui ha denunciato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non è si confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (la quale ha escluso la sussistenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamento, rilevando pure l'esiguità della pena inflitta dal primo Giudice e, dunque, il difetto dei presupposti per una riduzione di essa) cui ha rivolto censure assertive (oltre che manifestamente infondate allorché ha negato che la Corte territoriale abbia motivato sul punto: cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - e, nella parte in cui ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la questione dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto art. 131-bis - come nella specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto responsabile dei reati di violenza privata, danneggiamento e percosse; considerato che l'unico motivo di ricorso: - è generico nella parte in cui ha denunciato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non è si confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (la quale ha escluso la sussistenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamento, rilevando pure l'esiguità della pena inflitta dal primo Giudice e, dunque, il difetto dei presupposti per una riduzione di essa) cui ha rivolto censure assertive (oltre che manifestamente infondate allorché ha negato che la Corte territoriale abbia motivato sul punto: cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - e, nella parte in cui ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la questione dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto art. 131-bis - come nella specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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