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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35983/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 16111/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in via degli Appennini n. 46; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pr o temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: art. 6 c. 8 d.

Lgs. n. 471/97 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 3200/08/20 depositata in data 23/11/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società ricorrente impugnava l’atto di contestazione emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza e relativo alla irrogazione di sanzioni per acquisti senza fattura e relativa mancata regolarizzazione per l’anno 2002; - la CTP rigettava il ricorso; - la contribuente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR rigettava il gravame e confermava la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre con atto affidato a un motivo la società contribuente; resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Considerato che: -va preliminarmente osservato che la controversia verte in materia di iva, con riguardo però alla irrogazione di sanzioni per mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura ex art. 6 c. 8 del d.

Lgs. n. 471 del 1997; -pertanto, diversamente da quanto proposto dal Consigliere Relatore, il Collegio ritiene che non sia stata commessa violazione dell’art. 14 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 (potendo comunque esser definita la controversia con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375, n. 5, cod. proc. civ.) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8999 del 16/04/2009); -ciò poiché l’atto impugnato non è stato diretto in realtà alla rettifica delle dichiarazioni o delle posizioni tributarie dei singoli soci, al più Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] ponendosi un profilo di solidarietà passiva dei medesimi, in quanto illimitatamente responsabili o responsabili nei limiti della quota posseduta, nei confronti della pretesa sanzionatoria dell’Ufficio; -come questa Corte ha anche recentemente precisato (Cass. n. 1281 del 22 gennaio 2020) occorre preliminarmente rammentare il principio consolidato per cui, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall’art.2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. 1° ottobre 2014, n. 20704; Cass. 8 novembre 2013, n. 25143); - da ciò consegue che il socio di una società di persone può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico soggetto passivo d’imposta, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima e resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584; Cass. 6 settembre 2006, n. 19188); - al riguardo, infatti, il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci, sia la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso; - l’accertamento deli maggiore imponibile iva, e a maggior ragione l’irrogazione di sanzioni per violazioni alla disciplina iva in tema di regolarizzazione di fatture ex art. 6 c. 8 del d.

Lgs. n. 471 del 1997, che qui rileva, dovuta a carico di una società di persone non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario; manca infatti un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 5, d.P.R. 22 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci (cfr. Cass., ord. 16 marzo 2018, n. 6531; Cass., ord. 14 marzo 2018, n. 6282); -venendo allora all’esame del motivo di ricorso, rileva la Corte che il mezzo dedotto censura la pronuncia gravata per violazione ed erronea interpretazione dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR, senza alcuna indicazione normativa ed omettendo totalmente l’esame delle tesi difensive, ritenuto valida la decisione di primo grado e l’atto impositivo; -il motivo è inammissibile; - nella sua articolazione concreta, infatti, esso costituisce censura di merito, volta a sollecitare la Corte a un riesame e a una nuova valutazione dei fatti di causa; -costantemente questa Corte ritiene (tra molte, Cass. ass. civ. Sez.

I Sent., 01/03/2022, n. 6774) che in tema di ricorso per cassazionenon può censurarsi una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, a meno che non si alleghi, e non è questo il caso, che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione; -inoltre, quanto alla denunciata mancata disamina di ogni argomento difensivo, questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020 ) il giudice di meri to sia libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove o risultanze diprova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] leprove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e leprove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; -pertanto, il ricorso va rigettato; -la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.100,oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.

P .

R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16111/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in via degli Appennini n. 46; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pr o temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: art. 6 c. 8 d. Lgs. n. 471/97 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 3200/08/20 depositata in data 23/11/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società ricorrente impugnava l’atto di contestazione emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza e relativo alla irrogazione di sanzioni per acquisti senza fattura e relativa mancata regolarizzazione per l’anno 2002; - la CTP rigettava il ricorso; - la contribuente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR rigettava il gravame e confermava la legittimità dell’atto impugnato; - ricorre con atto affidato a un motivo la società contribuente; resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Considerato che: -va preliminarmente osservato che la controversia verte in materia di iva, con riguardo però alla irrogazione di sanzioni per mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura ex art. 6 c. 8 del d. Lgs. n. 471 del 1997; -pertanto, diversamente da quanto proposto dal Consigliere Relatore, il Collegio ritiene che non sia stata commessa violazione dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992 (potendo comunque esser definita la controversia con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375, n. 5, cod. proc. civ.) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione (Cass. SS. UU. sent. n. 8999 del 16/04/2009); -ciò poiché l’atto impugnato non è stato diretto in realtà alla rettifica delle dichiarazioni o delle posizioni tributarie dei singoli soci, al più Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] ponendosi un profilo di solidarietà passiva dei medesimi, in quanto illimitatamente responsabili o responsabili nei limiti della quota posseduta, nei confronti della pretesa sanzionatoria dell’Ufficio; -come questa Corte ha anche recentemente precisato (Cass. n. 1281 del 22 gennaio 2020) occorre preliminarmente rammentare il principio consolidato per cui, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall’art.2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. 1° ottobre 2014, n. 20704; Cass. 8 novembre 2013, n. 25143); - da ciò consegue che il socio di una società di persone può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico soggetto passivo d’imposta, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima e resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584; Cass. 6 settembre 2006, n. 19188); - al riguardo, infatti, il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci, sia la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso; - l’accertamento deli maggiore imponibile iva, e a maggior ragione l’irrogazione di sanzioni per violazioni alla disciplina iva in tema di regolarizzazione di fatture ex art. 6 c. 8 del d. Lgs. n. 471 del 1997, che qui rileva, dovuta a carico di una società di persone non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario; manca infatti un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 5, d.P.R. 22 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci (cfr. Cass., ord. 16 marzo 2018, n. 6531; Cass., ord. 14 marzo 2018, n. 6282); -venendo allora all’esame del motivo di ricorso, rileva la Corte che il mezzo dedotto censura la pronuncia gravata per violazione ed erronea interpretazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR, senza alcuna indicazione normativa ed omettendo totalmente l’esame delle tesi difensive, ritenuto valida la decisione di primo grado e l’atto impositivo; -il motivo è inammissibile; - nella sua articolazione concreta, infatti, esso costituisce censura di merito, volta a sollecitare la Corte a un riesame e a una nuova valutazione dei fatti di causa; -costantemente questa Corte ritiene (tra molte, Cass. ass. civ. Sez. I Sent., 01/03/2022, n. 6774) che in tema di ricorso per cassazionenon può censurarsi una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, a meno che non si alleghi, e non è questo il caso, che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione; -inoltre, quanto alla denunciata mancata disamina di ogni argomento difensivo, questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020 ) il giudice di meri to sia libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove o risultanze diprova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] leprove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e leprove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; -pertanto, il ricorso va rigettato; -la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.100,oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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