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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 34875/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 7 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decisione del MdS reiettiva di una domanda di accertamento di detenzione inumana ai sensi dell'art.35 ter ord.pen. 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il ricorrente evidenzia doglianze di mero fatto, a fronte di un percorso argomentativo - contenuto nella decisione impugnata - del tutto chiaro e immune da vizi in diritto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decisione del MdS reiettiva di una domanda di accertamento di detenzione inumana ai sensi dell'art.35 ter ord.pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il ricorrente evidenzia doglianze di mero fatto, a fronte di un percorso argomentativo - contenuto nella decisione impugnata - del tutto chiaro e immune da vizi in diritto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]