CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2022 della CORTE PPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi (requisitoria del 17/12/2022). Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, con decreto del 19/01/2022, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque, nonché la confisca di alcuni beni immobili riconducibili alla disponibilità del proposto, tra cui un box auto cointestato con l'ex convivente ([OSCURATO:PERSONA]) e un appartamento sito in Sanremo, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello di Genova, con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la misura di prevenzione e la confisca del box e dell'appartamento sopra indicato. 3. Avverso tale provvedimento ricorrono, con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle rispettive qualità di proposto e di terza interessata. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi: 4.1. violazione di legge in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale, attraverso il quale determinare la tipologia, la gravità e la durata della disposta misura di prevenzione. Se si aveva riguardo ai reati posti a fondamento della dichiarazione di pericolosità (una cessione di un modico quantitativo di droga e un'ulteriore illecita detenzione di circa cento grammi di cocaina, reati che erano stati definiti con il rito dell'applicazione pena), la misura applicata risultava del tutto eccessiva, dovendo essere, anche nella durata, ridimensionata. Si lamenta, poi, la mancanza di motivazione con riguardo all'imposizione dell'obbligo di soggiorno. 4.2. violazione di legge per motivazione apparente con riguardo alla misura di prevenzione personale. Richiamata la censura di omessa motivazione relativamente all'adozione dell'obbligo di soggiorno, si evidenzia, altresì, l'assenza di un giudizio sull'inidoneità di misure di tipo differente e meno gravoso di quella applicata. 4.3. violazione di legge con riguardo alla motivazione mediante la quale è stata disposta la confisca del box, intestato all'ex convivente [OSCURATO:PERSONA], risultando l'esistenza di una concreta e lecita disponibilità economica, tanto del ricorrente che dell'intestataria del bene, a far fronte all'acquisto, in difetto, dunque, di qualsiasi sproporzione, requisito rispetto al quale nessuna prova era stata indotta dal Pubblico ministero.5. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce: 5.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riguardo alla motivazione mediante la quale è stata disposta la confisca dell'appartamento in Sanremo, intestato alla ricorrente. Si lamenta l'assenza di una corretta e logica valutazione in ordine alla concreta disponibilità economica della ricorrente, nonché, per converso, di elementi che possano dimostrare la riconducibilità del bene in capo al proposto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo, con cui il ricorrente si duole dell'eccessività della misura di prevenzione applicata, è manifestamente infondato. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la misura di prevenzione applicata sia, anche con riguardo alla durata, del tutto confacente al concreto giudizio di pericolosità motivatamente espresso dalla Corte d'appello nei confronti dei ricorrente. In particolare, le recenti violazioni della legge in materia di stupefacenti - per cui il ricorrente ha riportato condanna - sono state ritenute espressive di un excursus criminale di particolare spessore mai sopito, per come dimostrato dal riferimento alla ripresa dell'attività delinquenziale così ravvicinata dopo un lungo percorso di espiazione pena e di misure alternative che, al di là del periodo di coercizione, non hanno affatto interrotto «la formidabile attività di spaccio di stupefacenti in relazione alla quale il proposto annovera condanne con pene decennali». Inoltre, il decreto impugnato ha dato conto delle ragioni in forza delle quali risulta adeguata la durata quinquennale della misura, considerata l'assenza di deterrenza delle misure in precedenza applicate con riguardo a periodi differenti da quelli attinenti alla loro esecuzione. La precedente revoca della misura di prevenzione in precedenza applicata per analoga durata, in sede di riesame della pericolosità è stata, pertanto, smentita nei fatti dallo stesso prevenuto, donde il giudizio, sinteticamente ma efficacemente espresso nel decreto che ha portato al rigetto dell'appello, si sottrae ai vizi denunciati, trattandosi, in ogni caso, di valutazione eminentemente di merito per la quale esiste valida motivazione.1.2. Il secondo motivo, che lamenta l'omessa motivazione in punto di adozione dell'obbligo di soggiorno, è inammissibile poiché non specificamente proposto in appello, ove il ricorrente incentrò la sua doglianza sull'eccessiva durata della misura di prevenzione. 1.3. Il terzo motivo, inerente alla confisca del box cointestato con l'ex convivente, terza non impugnante, seppure proposto formalmente per violazione di legge, risulta inammissibile riproponendo argomenti di fatto circa il possesso di redditi autonomi tali da giustificare l'acquisto che risultano essere stati presi in esame nel decreto impugnato e confutati con motivazione esistente, non illogica e non contraddittoria. Le censure mosse, pertanto, ricadono nel vizio di motivazione, non consentito in questa sede. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato da difensore non munito di procura speciale. La necessità della procura, per come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, discende notoriamente dalla circostanza che il terzo interessato fa valere nel procedimento di prevenzione una posizione di tipo eminentemente civilistico; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894 - 01). La dichiarata inammissibilità va rilevata, stando al ricorso, all'atto di appello, nel quale non si dà atto della qualità di procuratore speciale del difensore, omissione che fa retroagire il giudicato alla data della scadenza per impugnare il decreto di primo grado. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della