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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04210/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20515/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dalla V alerie [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione -intimato - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1387 /2023, depositata il 26 giugno 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 Oggetto:estinzione dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 26giugno 2023, che, in parziale riforma della sentenza d el Tribunale di Parma , l a ha condannata, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 132.875,22, oltre interessi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel cui rapporto la [OSCURATO:SOCIETA]. era subentrata) dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; -quindi, in data 18 dicembre 2024 parte ricorrente deposita atto con cui le parti costituite dichiarano di rinunciare congiunta mente agli atti del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso , il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la sostanziale accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; -non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta , né al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20515/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dalla V alerie [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione -intimato - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1387 /2023, depositata il 26 giugno 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 Oggetto:estinzione dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 26giugno 2023, che, in parziale riforma della sentenza d el Tribunale di Parma , l a ha condannata, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 132.875,22, oltre interessi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel cui rapporto la [OSCURATO:SOCIETA]. era subentrata) dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; -quindi, in data 18 dicembre 2024 parte ricorrente deposita atto con cui le parti costituite dichiarano di rinunciare congiunta mente agli atti del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso , il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la sostanziale accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; -non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta , né al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto
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