CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04210/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20515/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dalla V alerie [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione -intimato - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1387 /2023, depositata il 26 giugno 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 Oggetto:estinzione dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 26giugno 2023, che, in parziale riforma della sentenza d el Tribunale di Parma , l a ha condannata, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 132.875,22, oltre interessi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel cui rapporto la [OSCURATO:SOCIETA]. era subentrata) dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; -quindi, in data 18 dicembre 2024 parte ricorrente deposita atto con cui le parti costituite dichiarano di rinunciare congiunta mente agli atti del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso , il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la sostanziale accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; -non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta , né al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto