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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 28763/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2456/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 15388/2020 depositata il04/11/2020.

R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma la [OSCURATO:PERSONA] LTD per ottenerne la condanna al pagamento di oltre euro centonovanta (€ 190,32 ) a titolo di regresso per quota di spese di consulenza tecnica di uffici o sborsata in altro giudizio civile e al risarcimento dei danni pari a oltre centosei euro (€ 106,15), oltre accessori , nonché al maggior danno, per avere dovuto instaurare una causa per ottenere il rimborso di quantopagato; il Giudice di pace rigettò la domanda , ritenendo onnicomprensiva la somma che, nelle more di questo giudizio , era stata liquidata dal Tribunale di Roma, se z ione distaccata di O stia , con sentenza n. 124 del 2017 (nella causa r.g. n. 1307 del 2010) , in favore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15388 del 4/11/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello, perché la causa dinanzi al Giudice di pace doveva ritenersi decidibile secondo equità e la sentenza, quindi, soggetta al solo ricorso per cassazione; avverso la sentenza n. 15388 del 2020 ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo per violazione (o) falsa applicazione degli artt.339, commi 2 e 3 e 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] LTD non ha svolto attività difensiva; il ricorso era stato avviato a trattazione, dinanzi alla Sezione VI civile di questa Corte, secondo il rito previgente alle modifiche processuali di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022; a seguito delle modifiche del codice di rito civile il ricorso è stato fissato per la trattazione in forma camerale; R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. Valle il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale in data 18/09/2024 , alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Considerato che il ricorso è proposto con un unico motivo per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 339, commi 2 e 3 e 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; il ricorrente afferma che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile l ’ appello, in quanto la domanda proposta in primo grado eccedeva la competenza per valore del G iudice di pace nell’ambito del giudizio di equità e inoltre il motivo d’impugnazione era proposto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ossia di un principio regolatore della materia, non avendo il Giudice di pace pronunciato su tutta la domanda propostagli; il Collegio ritiene di dovere confermare l’affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24153 del 29/11/2010 Rv. 614911 - 01) secondo la quale qualora l ’ attore, oltre a richiedere, come nella specie,una somma determinata non superiore al limite di competenza per valore del Giudice di pace, abbia anche concluso, in via alternativa (o subordinata), per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore (o minore) da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore – ed ancor meno una somma superiore al detto limite di competenza per valore – in assenza di ogni altro indice interpretativo , idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità; R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. Valle nella specie non è neppure indicato analiticamente che il corrisposto in forza della sentenza del Tribunale di Roma non coprisse anche i modesti costi – di € 190,32 e di € 106,15 – di recupero della quota di regresso; in particolare, non risulta in alcun modo che l’ammontare delle somme richieste, pur maggiorato di accessori e con computo di interessi al saggio legale, fosse idoneo al superamento del limite del giudizio equitativo del Giudice di pace cosicché il Tribunale h a correttamente considerato l’ appello inammissibile (in tema , con pronunce di analogo tenore, con riferimento all’ammontare monetario della domanda, si vedano altresì: C ass. n. 16318 del 26/07/2011 Rv. 618925 – 01; Cass. n. 12724 del 21/06/2016 Rv. 640262 –01); inoltre, c on riferimento all ’ affermazione censoria relativa all’impugnabilità in appello per violazione dei principi regolatori della materia, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia assolto l’obbligo motivazionale, avendo ritenuto e d esplicitato che la somma attribuita al Pavone nel giudizio presupposto (quello contrassegnato da r.g. n. 1307 del 2010) fosse omnicomprensiva e, inoltre, non vi è stata alcuna specificazione da parte del Pavone volta a poter ritenere superata la detta affermazione di onnicomprensività; il Tribunale ha così motivato: «non risponde al vero che il giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata dal Pavone (o meglio su una parte della domanda), come è fatto palese dalla circostanza che nello svolgimento del processo il decidente ha chiaramente precisato che la domanda era stata formulata per la richiesta di pagamento della quota di regresso di spettanza della compagnia in ordine al compenso del CTU della causa n. 1307/10, nonché per le altre spese sostenute.

Il fatto che il giudice di pace abbia poi ritenuto, esaminando il merito della domanda, che essa andasse respinta, avendo la Zurich già onorato R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. Valle l’intero proprio debito, non significa affatto che vi sia stata una omissione di pronuncia, ma solo appunto che la domanda è stata respinta nel merito.

Non essendovi stata alcuna violazionedi norme sul procedimento da parte del giudice di pace l’appellodeve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del grado»; l’obbligo motivazionale, anche con riferimento all’art. 112 codice di rito civile, è stato, quindi, adempiuto e la motivazione è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale (di cui a Sez.

U. n. 8053 del 7/04/2014e successive); il ricorso è, pertanto, rigettato; nulla per le spese di lite, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva; stante ilrigetto dell ’ impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2456/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 15388/2020 depositata il04/11/2020. R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma la [OSCURATO:PERSONA] LTD per ottenerne la condanna al pagamento di oltre euro centonovanta (€ 190,32 ) a titolo di regresso per quota di spese di consulenza tecnica di uffici o sborsata in altro giudizio civile e al risarcimento dei danni pari a oltre centosei euro (€ 106,15), oltre accessori , nonché al maggior danno, per avere dovuto instaurare una causa per ottenere il rimborso di quantopagato; il Giudice di pace rigettò la domanda , ritenendo onnicomprensiva la somma che, nelle more di questo giudizio , era stata liquidata dal Tribunale di Roma, se z ione distaccata di O stia , con sentenza n. 124 del 2017 (nella causa r.g. n. 1307 del 2010) , in favore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15388 del 4/11/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello, perché la causa dinanzi al Giudice di pace doveva ritenersi decidibile secondo equità e la sentenza, quindi, soggetta al solo ricorso per cassazione; avverso la sentenza n. 15388 del 2020 ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo per violazione (o) falsa applicazione degli artt.339, commi 2 e 3 e 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] LTD non ha svolto attività difensiva; il ricorso era stato avviato a trattazione, dinanzi alla Sezione VI civile di questa Corte, secondo il rito previgente alle modifiche processuali di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022; a seguito delle modifiche del codice di rito civile il ricorso è stato fissato per la trattazione in forma camerale; R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. Valle il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale in data 18/09/2024 , alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che il ricorso è proposto con un unico motivo per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 339, commi 2 e 3 e 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; il ricorrente afferma che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile l ’ appello, in quanto la domanda proposta in primo grado eccedeva la competenza per valore del G iudice di pace nell’ambito del giudizio di equità e inoltre il motivo d’impugnazione era proposto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ossia di un principio regolatore della materia, non avendo il Giudice di pace pronunciato su tutta la domanda propostagli; il Collegio ritiene di dovere confermare l’affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24153 del 29/11/2010 Rv. 614911 - 01) secondo la quale qualora l ’ attore, oltre a richiedere, come nella specie,una somma determinata non superiore al limite di competenza per valore del Giudice di pace, abbia anche concluso, in via alternativa (o subordinata), per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore (o minore) da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore – ed ancor meno una somma superiore al detto limite di competenza per valore – in assenza di ogni altro indice interpretativo , idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità; R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. Valle nella specie non è neppure indicato analiticamente che il corrisposto in forza della sentenza del Tribunale di Roma non coprisse anche i modesti costi – di € 190,32 e di € 106,15 – di recupero della quota di regresso; in particolare, non risulta in alcun modo che l’ammontare delle somme richieste, pur maggiorato di accessori e con computo di interessi al saggio legale, fosse idoneo al superamento del limite del giudizio equitativo del Giudice di pace cosicché il Tribunale h a correttamente considerato l’ appello inammissibile (in tema , con pronunce di analogo tenore, con riferimento all’ammontare monetario della domanda, si vedano altresì: C ass. n. 16318 del 26/07/2011 Rv. 618925 – 01; Cass. n. 12724 del 21/06/2016 Rv. 640262 –01); inoltre, c on riferimento all ’ affermazione censoria relativa all’impugnabilità in appello per violazione dei principi regolatori della materia, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia assolto l’obbligo motivazionale, avendo ritenuto e d esplicitato che la somma attribuita al Pavone nel giudizio presupposto (quello contrassegnato da r.g. n. 1307 del 2010) fosse omnicomprensiva e, inoltre, non vi è stata alcuna specificazione da parte del Pavone volta a poter ritenere superata la detta affermazione di onnicomprensività; il Tribunale ha così motivato: «non risponde al vero che il giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata dal Pavone (o meglio su una parte della domanda), come è fatto palese dalla circostanza che nello svolgimento del processo il decidente ha chiaramente precisato che la domanda era stata formulata per la richiesta di pagamento della quota di regresso di spettanza della compagnia in ordine al compenso del CTU della causa n. 1307/10, nonché per le altre spese sostenute. Il fatto che il giudice di pace abbia poi ritenuto, esaminando il merito della domanda, che essa andasse respinta, avendo la Zurich già onorato R.g. n. 2456 del 2021; Ad. 18/03/2024; estensore: C. Valle l’intero proprio debito, non significa affatto che vi sia stata una omissione di pronuncia, ma solo appunto che la domanda è stata respinta nel merito. Non essendovi stata alcuna violazionedi norme sul procedimento da parte del giudice di pace l’appellodeve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del grado»; l’obbligo motivazionale, anche con riferimento all’art. 112 codice di rito civile, è stato, quindi, adempiuto e la motivazione è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale (di cui a Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014e successive); il ricorso è, pertanto, rigettato; nulla per le spese di lite, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva; stante ilrigetto dell ’ impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d
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