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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09621/2026

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s-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2024depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Con atto di citazione, notificato il 22.05.2013, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti il Tribunale di Locri, il Comune di Locri, persentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e nonpatrimoniale, quantificato in complessivi euro 1.397.000.Esponevano di essere comproprietari di un terreno in Comune di Locri e cheavevano chiesto il permesso di realizzare un impianto produttivo su taleterreno; il permesso era stato rilasciato dal Comune in data 13.7.2004 conil n. 49/2004, e prevedeva la realizzazione di una struttura di cementoarmato comprendente impianto per molitura delle olive, appartamenti delcustode ed uffici.Lamentavano però che, ultimati i lavori in data 11.7.2005, si erano vistirecapitare la nota del 21.11.2005 dall’[OSCURATO:SOCIETA], con la quale si comunicavache l’area su cui sorgeva il manufatto produttivo era oggetto di occupazioneanticipata d’urgenza.L’indennizzo non avrebbe tenuto conto del valore dell’immobile, perché ilpermesso di costruire era stato ritenuto successivo all’avvio delprocedimento di espropriazione.Costituitosi in giudizio il Comune di Locri chiedeva di essere autorizzato achiamare in causa il terzo [OSCURATO:PERSONA], responsabile pro temporedell’[OSCURATO:PERSONA].

Eccepiva il difetto di giurisdizione, e nelmerito, l’infondatezza della domanda.Autorizzata la chiamata, il terzo, [OSCURATO:PERSONA], eccepiva laprescrizione ex art. 2947 c.c., nonché il difetto di legittimazione passiva nonessendo mai stato dipendente dell’ente e non avendo partecipato alleconferenze dei servizi per la modifica dello strumento urbanistico.Instauratosi il contraddittorio, dopo avere rigettato le istanze istruttorie deigermani Gallo, il Tribunale di Locri, con sentenza del 17.05.2017 rigettavala domanda di parte attrice; dichiarava assorbita la domanda di manlevaspiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato e compensava lespese.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoappello con atto notificato il 15.12.2017 per la riforma della citata sentenzadel TribunaleSi costitutiva [OSCURATO:PERSONA], richiamando tutte le difese, eccezioni ededuzioni svolte nel precedente grado del giudizio, mentre il Comune nonsi costituiva.La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 gennaio 2024rigettava l’impugnazione regolando le spese di lite sulla base del principiodella soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] tale decisione Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso ilComune di Locri.

Il ricorrente deposita memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] non svolge attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, co. 1, n.5, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.Diversamente da quanto affermato in sentenza dalla Corte territoriale, gliodierni ricorrenti non avrebbero avuto conoscenza legale del provvedimentodi esproprio tramite l’avviso dell’avvio del procedimento.

Dagli allegatiprodotti, si evincerebbe che l’avviso di avvio del procedimento era generico,nonché privo delle indicazioni delle particelle e/o delle porzioni di immobilioggetto di futuro esproprio, sicché giammai gli odierni attori avrebberopotuto averne alcuna conoscenza.Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbeescluso la sussistenza di elementi probatori, che gli odierni ricorrentiavrebbero puntualmente prodotto nel corso del processo di primo grado,nel quale avevano documentato l’inidoneità dell’avviso di avvio delprocedimento ai fini della conoscenza legale dell’inizio dell’attivitàespropriativa che riguardava i fondi di loro proprietà.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, co. 1,n. 5, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che gliodierni ricorrenti avevano puntualmente adito il giudice amministrativo,impugnando gli atti della procedura espropriativa.I primi due motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamenteconnessi e relativi al medesimo vizio dedotto, non consentito nell’ipotesiricorrente nel caso di specie, di cd doppia conforme.I motivi si traducono di fatto in una contestazione in ordine alla ricostruzionefattuale della vicenda come operata dal Tribunale e confermata dalla Corteterritoriale e consistono in una censura per mancato esame di fatti storicirilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.Il ricorso è stato notificato il 2 luglio 2024 e pertanto trova applicazione ilnuovo testo dell’art. 360 comma 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 35 comma 5 deld.lgs. n. 149 del 2022.Il motivo di ricorso è inammissibile alla luce dell’art. 360, comma 4, c.p.c.Ed, infatti, il comma 4 prevede che “nel caso in cui la sentenza d’appelloconfermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti aimedesimi fatti, il ricorso per Cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 ePertanto, a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 4, il vizio di motivazione nonè deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

“doppia conforme”.La riforma Cartabia, eliminato il filtro di inammissibilità in sede di appelloprevisto dall’abrogato art. 348 ter c.p.c, ha conservato le disposizionicontenute negli ultimi due commi di questa norma, spostandone ilcontenuto all’interno dell’art. 360 c.p.c, che precisa quali sono le sentenzee i motivi per i quali le stesse sono impugnabili in Cassazione.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Come è noto, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», con conseguenteinammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quelladi primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n.26934/2023).Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., inrelazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ed inrelazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 37 cost., incombinato disposto con gli artt. 1175 e 2043 c.c.:La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui la Corte d’Appello di ReggioCalabria, nel motivare, riteneva che: “… Gli argomenti fin qui espostiassorbono per intero i motivi di appello, che restano tutti infondati e devonoessere respinti, con integrale rigetto dell’impugnazione e confermadell’appellata decisione, seppur integrata dall’odierna motivazione …”.Dai vizi da cui è affetta la sentenza impugnata, oggetto delle precedenticensure, discenderebbe l’ulteriore vizio inerente all’omesso esame circa lasussistenza della buona fede in capo agli odierni ricorrenti e l’omesso esamedei motivi di appello, ritenuti illegittimamente assorbiti.Al riguardo, in sede di appello, gli odierni ricorrenti avevano chiaramentecensurato la sentenza di primo grado, ritenendo che, ai fini del risarcimentoe contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Locri, non sarebbe statonecessario un provvedimento di annullamento del permesso di costruire,essendo sufficiente il danno cagionato dall’esistenza dell’atto ed ilcomportamento colposo/omissivo dell’Amministrazione.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026La responsabilità risarcitoria della P.A. avrebbe fondamento nell’art. 28 dellaCostituzione secondo il quale la responsabilità civile è in capo allo Stato,agli enti pubblici, ai funzionari e ai dipendenti dello Stato.Il motivo è inammissibile.Riguardo alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. va ribadito quando già dedottocon riferimento ai due precedenti motivi di ricorso.Quanto alla questione relativa all’assorbimento, va precisato che secondola Corte territoriale i ricorrenti avevano la consapevolezza (vera opresuntiva) della espropriazione delle particelle su cui è stata realizzata lacostruzione.Pertanto, la condotta dell’ente territoriale che ha erroneamente rilasciato ilpermesso di costruire non era idonea a causare un danno, in quanto idestinatari erano consapevoli della situazione, o quantomeno in grado direndersene conto.Ciò escludeva che il rilascio del permesso di costruire potesse per sécostituire causa del danno, a prescindere da ogni pronuncia sulla legittimitàdel permesso rilasciato, risultando tale concessione fatto inidoneo adingenerare affidamento sul destinatario.

I ricorrenti avrebbero potutoevitare il danno adottando l’ordinaria diligenza, astenendosi dallaeffettuazione di spese che per legge sapevano -o erano tenuto a sapere-che non sarebbero state indennizzabili ex art 32 TU.La Corte ha correttamente affermato che non è sufficiente la condottaillegittima dell’amministrazione per giustificare la domanda risarcitoriaproposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato, ma ènecessario che il privato abbia “fatto incolpevole affidamento su unprovvedimento ampliativo illegittimo” ([OSCURATO:PERSONA].

U, Ordinanza n. 17586 del04/09/2015).Nella specie l’affidamento incolpevole è insussistente e ciò esclude l’efficaciacausativa del danno, non essendo sufficiente dimostrare che si è statibeneficiari del provvedimento favorevole (ancorché eventualmenteNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026illegittimo) per individuare la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio dicui trattasi, proprio perché tale provvedimento rileva solo se ed in quantocausativo dell’affidamento.Correttamente è stato rilevato dal giudice di appello che è necessario unquid pluris, giacché il destinatario del provvedimento favorevole puòconsiderarsi titolare di un affidamento giuridicamente rilevante in ragionedel principio di buona fede, purché questa sussista.Il provvedimento ampliativo, di per sé, non crea nel destinatario unaffidamento risarcibile, se manifestamente non sussistevano i presuppostiper il suo rilascio e dunque era possibile prevederne la rimozione in viaamministrativa: in tal caso l’affidamento deve ritenersi colpevole, nel sensoche il destinatario del provvedimento ha sostenuto, con condottaimprudente, delle spese confidando sulla stabilità del provvedimento.Come rilevato correttamente dalla Corte territoriale le considerazioni cheprecedono assorbono ogni altra questione, escludono in radice lasussistenza di condotte idonee ad ingenerare errori e la successione dei fattie dei documenti esclude la configurabilità di un affidamento incolpevoleconseguente al rilascio della concessione in oggetto.Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di normedi diritto – art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione e falsaapplicazione del d.m. 55/2014, per come aggiornato dal d.m.147/2022: lasentenza impugnata è viziata nella parte in cui la Corte d’Appello di ReggioCalabria, nel motivare, riteneva che: “… l’appellante soccombente dovràcorrispondere all’appellato [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite da questi sostenute.In relazione alla liquidazione delle spese in favore del terzo chiamato, iricorrenti rilevano di non avere proposto nei confronti dell’arch.

Tallaridaalcuna domanda, che il terzo chiamato ha spiegato difese minime e solo conriferimento alla chiamata in garanzia.Le censure sono infondate atteso che il regime delle spese segue il criteriodella soccombenza complessivamente considerata anche con riferimentoNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026alla posizione del terzo chiamato ed indipendentemente dalle domandeproposte nei suoi confronti.

Trova applicazione il principio secondo cuiallorché il convenuto chiami in causa un terzo e tale iniziativa non si rivelipalesemente arbitraria legittimamente il giudice di appello, in caso disoccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spesegiudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio ladomanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, lapartecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo dellitisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spesediscende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapportosostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilitàdel primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nelquale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. Sez. 6, 14/01/2022,n. 1123, Rv. 663523 - 01).I ricorrenti lamentano, altresì, che la Corte avrebbe liquidato in favore delterzo chiamato anche gli onorari relativi alla fase istruttoria e/o ditrattazione ed alla fase decisionale, mentre emerge documentalmente cheil terzo chiamato, ottenuta la declaratoria di contumacia del Comune diLocri, non ha più svolto alcuna attività processuale,Sotto tale profilo il motivo è fondato.Questa Corte intende dare continuità al principio già affermato in sede dilegittimità (Cass. Sez. 3, n. 11879 del 2025, Cass. Sez. 3, n. 25664 del2025) secondo cui la fase di istruttoria e/o di trattazione, in riferimento algiudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce ditariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corsodella prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività soprarichiamate, ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopodi svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cuialla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamentefissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento diNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026nessuna ulteriore attività (Cass. 16/04/2021, n. 10206).

Questo principionon è in contrasto con quello – anch’esso più volte affermato da questaCorte – secondo cui «va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase diistruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ognicaso ineludibile» (cfr., ad es., Cass. 05/01/2022, n. 164).

Taleaffermazione, infatti, trova fondamento nel rilievo che, ai fini dellaliquidazione del compenso spettante al difensore per la predetta fase, aisensi del citato art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014,rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto (benché,ad es., limitata all’esame di documenti e non estesa all’esperimento di provecostituende: Cass. 07/10/2021, n. 27304), anche il compimento di attivitànon aventi tale specifico carattere, quali, di volta in volta, l’esame deiprovvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione,compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedereall’istruzione stessa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 164, cit.; Cass. 06/12/2021, n.38509), oppure l’esame degli scritti difensivi di controparte, sebbene essinon prefigurino la necessità di procedere all’istruzione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 17387).Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citatadisposizione regolamentare, deve escludersi che possa procedersi aliquidazione, poiché, ai sensi dell’ultimo periodo della richiamata lett. c) delquinto comma dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o ditrattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quandoeffettivamente svolta (Cass. 30/05/2022, n. 17387, cit.; Cass. 12/12/2022,n. 36182).Nel caso di specie, nessuna attività di trattazione era stata compiuta.Va, pertanto, accolto tale motivo per quanto di ragione (con riferimento allaseconda censura), con conseguente cassazione della sentenza impugnatain relazione ad esso.

Poiché, inoltre, al riguardo non sono necessari ulterioriNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.)L’importo delle spese processuali originariamente liquidate per gradod’appello (euro 14.317,00) nei confronti dei ricorrenti va, dunque, ridottoalla somma di euro 9.991 (fase di studio della controversia € 2.977,00, faseintroduttiva del giudizio € 1.911,00 e fase decisionale € 5.103,00) daliquidare in favore della odierna controricorrente.

A tale importo devonoproporzionalmente aggiungersi le spese forfetarie e gli accessori, giàriconosciuti dalla Corte territoriale.La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le partidelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie la seconda censura articolata con il quarto motivo diricorso, rigettata la prima e gli altri motivi.Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendonel merito, riduce l’importo oggetto della condanna nelle spese del gradod’appello alla somma di euro 9.991, oltre al rimborso delle spese generali eagli accessori di legge.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 febbraio 2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2024depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Con atto di citazione, notificato il 22.05.2013, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti il Tribunale di Locri, il Comune di Locri, persentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e nonpatrimoniale, quantificato in complessivi euro 1.397.000.Esponevano di essere comproprietari di un terreno in Comune di Locri e cheavevano chiesto il permesso di realizzare un impianto produttivo su taleterreno; il permesso era stato rilasciato dal Comune in data 13.7.2004 conil n. 49/2004, e prevedeva la realizzazione di una struttura di cementoarmato comprendente impianto per molitura delle olive, appartamenti delcustode ed uffici.Lamentavano però che, ultimati i lavori in data 11.7.2005, si erano vistirecapitare la nota del 21.11.2005 dall’[OSCURATO:SOCIETA], con la quale si comunicavache l’area su cui sorgeva il manufatto produttivo era oggetto di occupazioneanticipata d’urgenza.L’indennizzo non avrebbe tenuto conto del valore dell’immobile, perché ilpermesso di costruire era stato ritenuto successivo all’avvio delprocedimento di espropriazione.Costituitosi in giudizio il Comune di Locri chiedeva di essere autorizzato achiamare in causa il terzo [OSCURATO:PERSONA], responsabile pro temporedell’[OSCURATO:PERSONA]. Eccepiva il difetto di giurisdizione, e nelmerito, l’infondatezza della domanda.Autorizzata la chiamata, il terzo, [OSCURATO:PERSONA], eccepiva laprescrizione ex art. 2947 c.c., nonché il difetto di legittimazione passiva nonessendo mai stato dipendente dell’ente e non avendo partecipato alleconferenze dei servizi per la modifica dello strumento urbanistico.Instauratosi il contraddittorio, dopo avere rigettato le istanze istruttorie deigermani Gallo, il Tribunale di Locri, con sentenza del 17.05.2017 rigettavala domanda di parte attrice; dichiarava assorbita la domanda di manlevaspiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato e compensava lespese.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoappello con atto notificato il 15.12.2017 per la riforma della citata sentenzadel TribunaleSi costitutiva [OSCURATO:PERSONA], richiamando tutte le difese, eccezioni ededuzioni svolte nel precedente grado del giudizio, mentre il Comune nonsi costituiva.La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 gennaio 2024rigettava l’impugnazione regolando le spese di lite sulla base del principiodella soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] tale decisione Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso ilComune di Locri. Il ricorrente deposita memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] non svolge attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, co. 1, n.5, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.Diversamente da quanto affermato in sentenza dalla Corte territoriale, gliodierni ricorrenti non avrebbero avuto conoscenza legale del provvedimentodi esproprio tramite l’avviso dell’avvio del procedimento. Dagli allegatiprodotti, si evincerebbe che l’avviso di avvio del procedimento era generico,nonché privo delle indicazioni delle particelle e/o delle porzioni di immobilioggetto di futuro esproprio, sicché giammai gli odierni attori avrebberopotuto averne alcuna conoscenza.Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbeescluso la sussistenza di elementi probatori, che gli odierni ricorrentiavrebbero puntualmente prodotto nel corso del processo di primo grado,nel quale avevano documentato l’inidoneità dell’avviso di avvio delprocedimento ai fini della conoscenza legale dell’inizio dell’attivitàespropriativa che riguardava i fondi di loro proprietà.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, co. 1,n. 5, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che gliodierni ricorrenti avevano puntualmente adito il giudice amministrativo,impugnando gli atti della procedura espropriativa.I primi due motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamenteconnessi e relativi al medesimo vizio dedotto, non consentito nell’ipotesiricorrente nel caso di specie, di cd doppia conforme.I motivi si traducono di fatto in una contestazione in ordine alla ricostruzionefattuale della vicenda come operata dal Tribunale e confermata dalla Corteterritoriale e consistono in una censura per mancato esame di fatti storicirilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.Il ricorso è stato notificato il 2 luglio 2024 e pertanto trova applicazione ilnuovo testo dell’art. 360 comma 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 35 comma 5 deld.lgs. n. 149 del 2022.Il motivo di ricorso è inammissibile alla luce dell’art. 360, comma 4, c.p.c.Ed, infatti, il comma 4 prevede che “nel caso in cui la sentenza d’appelloconfermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti aimedesimi fatti, il ricorso per Cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 ePertanto, a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 4, il vizio di motivazione nonè deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”.La riforma Cartabia, eliminato il filtro di inammissibilità in sede di appelloprevisto dall’abrogato art. 348 ter c.p.c, ha conservato le disposizionicontenute negli ultimi due commi di questa norma, spostandone ilcontenuto all’interno dell’art. 360 c.p.c, che precisa quali sono le sentenzee i motivi per i quali le stesse sono impugnabili in Cassazione.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026Come è noto, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», con conseguenteinammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quelladi primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n.26934/2023).Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti – violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., inrelazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ed inrelazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 37 cost., incombinato disposto con gli artt. 1175 e 2043 c.c.:La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui la Corte d’Appello di ReggioCalabria, nel motivare, riteneva che: “… Gli argomenti fin qui espostiassorbono per intero i motivi di appello, che restano tutti infondati e devonoessere respinti, con integrale rigetto dell’impugnazione e confermadell’appellata decisione, seppur integrata dall’odierna motivazione …”.Dai vizi da cui è affetta la sentenza impugnata, oggetto delle precedenticensure, discenderebbe l’ulteriore vizio inerente all’omesso esame circa lasussistenza della buona fede in capo agli odierni ricorrenti e l’omesso esamedei motivi di appello, ritenuti illegittimamente assorbiti.Al riguardo, in sede di appello, gli odierni ricorrenti avevano chiaramentecensurato la sentenza di primo grado, ritenendo che, ai fini del risarcimentoe contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Locri, non sarebbe statonecessario un provvedimento di annullamento del permesso di costruire,essendo sufficiente il danno cagionato dall’esistenza dell’atto ed ilcomportamento colposo/omissivo dell’Amministrazione.Numero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026La responsabilità risarcitoria della P.A. avrebbe fondamento nell’art. 28 dellaCostituzione secondo il quale la responsabilità civile è in capo allo Stato,agli enti pubblici, ai funzionari e ai dipendenti dello Stato.Il motivo è inammissibile.Riguardo alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. va ribadito quando già dedottocon riferimento ai due precedenti motivi di ricorso.Quanto alla questione relativa all’assorbimento, va precisato che secondola Corte territoriale i ricorrenti avevano la consapevolezza (vera opresuntiva) della espropriazione delle particelle su cui è stata realizzata lacostruzione.Pertanto, la condotta dell’ente territoriale che ha erroneamente rilasciato ilpermesso di costruire non era idonea a causare un danno, in quanto idestinatari erano consapevoli della situazione, o quantomeno in grado direndersene conto.Ciò escludeva che il rilascio del permesso di costruire potesse per sécostituire causa del danno, a prescindere da ogni pronuncia sulla legittimitàdel permesso rilasciato, risultando tale concessione fatto inidoneo adingenerare affidamento sul destinatario. I ricorrenti avrebbero potutoevitare il danno adottando l’ordinaria diligenza, astenendosi dallaeffettuazione di spese che per legge sapevano -o erano tenuto a sapere-che non sarebbero state indennizzabili ex art 32 TU.La Corte ha correttamente affermato che non è sufficiente la condottaillegittima dell’amministrazione per giustificare la domanda risarcitoriaproposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato, ma ènecessario che il privato abbia “fatto incolpevole affidamento su unprovvedimento ampliativo illegittimo” ([OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 17586 del04/09/2015).Nella specie l’affidamento incolpevole è insussistente e ciò esclude l’efficaciacausativa del danno, non essendo sufficiente dimostrare che si è statibeneficiari del provvedimento favorevole (ancorché eventualmenteNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026illegittimo) per individuare la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio dicui trattasi, proprio perché tale provvedimento rileva solo se ed in quantocausativo dell’affidamento.Correttamente è stato rilevato dal giudice di appello che è necessario unquid pluris, giacché il destinatario del provvedimento favorevole puòconsiderarsi titolare di un affidamento giuridicamente rilevante in ragionedel principio di buona fede, purché questa sussista.Il provvedimento ampliativo, di per sé, non crea nel destinatario unaffidamento risarcibile, se manifestamente non sussistevano i presuppostiper il suo rilascio e dunque era possibile prevederne la rimozione in viaamministrativa: in tal caso l’affidamento deve ritenersi colpevole, nel sensoche il destinatario del provvedimento ha sostenuto, con condottaimprudente, delle spese confidando sulla stabilità del provvedimento.Come rilevato correttamente dalla Corte territoriale le considerazioni cheprecedono assorbono ogni altra questione, escludono in radice lasussistenza di condotte idonee ad ingenerare errori e la successione dei fattie dei documenti esclude la configurabilità di un affidamento incolpevoleconseguente al rilascio della concessione in oggetto.Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di normedi diritto – art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione e falsaapplicazione del d.m. 55/2014, per come aggiornato dal d.m.147/2022: lasentenza impugnata è viziata nella parte in cui la Corte d’Appello di ReggioCalabria, nel motivare, riteneva che: “… l’appellante soccombente dovràcorrispondere all’appellato [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite da questi sostenute.In relazione alla liquidazione delle spese in favore del terzo chiamato, iricorrenti rilevano di non avere proposto nei confronti dell’arch. Tallaridaalcuna domanda, che il terzo chiamato ha spiegato difese minime e solo conriferimento alla chiamata in garanzia.Le censure sono infondate atteso che il regime delle spese segue il criteriodella soccombenza complessivamente considerata anche con riferimentoNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026alla posizione del terzo chiamato ed indipendentemente dalle domandeproposte nei suoi confronti. Trova applicazione il principio secondo cuiallorché il convenuto chiami in causa un terzo e tale iniziativa non si rivelipalesemente arbitraria legittimamente il giudice di appello, in caso disoccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spesegiudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio ladomanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, lapartecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo dellitisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spesediscende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapportosostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilitàdel primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nelquale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. Sez. 6, 14/01/2022,n. 1123, Rv. 663523 - 01).I ricorrenti lamentano, altresì, che la Corte avrebbe liquidato in favore delterzo chiamato anche gli onorari relativi alla fase istruttoria e/o ditrattazione ed alla fase decisionale, mentre emerge documentalmente cheil terzo chiamato, ottenuta la declaratoria di contumacia del Comune diLocri, non ha più svolto alcuna attività processuale,Sotto tale profilo il motivo è fondato.Questa Corte intende dare continuità al principio già affermato in sede dilegittimità (Cass. Sez. 3, n. 11879 del 2025, Cass. Sez. 3, n. 25664 del2025) secondo cui la fase di istruttoria e/o di trattazione, in riferimento algiudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce ditariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corsodella prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività soprarichiamate, ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopodi svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cuialla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamentefissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento diNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026nessuna ulteriore attività (Cass. 16/04/2021, n. 10206). Questo principionon è in contrasto con quello – anch’esso più volte affermato da questaCorte – secondo cui «va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase diistruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ognicaso ineludibile» (cfr., ad es., Cass. 05/01/2022, n. 164). Taleaffermazione, infatti, trova fondamento nel rilievo che, ai fini dellaliquidazione del compenso spettante al difensore per la predetta fase, aisensi del citato art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014,rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto (benché,ad es., limitata all’esame di documenti e non estesa all’esperimento di provecostituende: Cass. 07/10/2021, n. 27304), anche il compimento di attivitànon aventi tale specifico carattere, quali, di volta in volta, l’esame deiprovvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione,compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedereall’istruzione stessa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 164, cit.; Cass. 06/12/2021, n.38509), oppure l’esame degli scritti difensivi di controparte, sebbene essinon prefigurino la necessità di procedere all’istruzione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 17387).Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citatadisposizione regolamentare, deve escludersi che possa procedersi aliquidazione, poiché, ai sensi dell’ultimo periodo della richiamata lett. c) delquinto comma dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o ditrattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quandoeffettivamente svolta (Cass. 30/05/2022, n. 17387, cit.; Cass. 12/12/2022,n. 36182).Nel caso di specie, nessuna attività di trattazione era stata compiuta.Va, pertanto, accolto tale motivo per quanto di ragione (con riferimento allaseconda censura), con conseguente cassazione della sentenza impugnatain relazione ad esso. Poiché, inoltre, al riguardo non sono necessari ulterioriNumero registro generale 15176/2024Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 9621/2026Data pubblicazione 15/04/2026accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.)L’importo delle spese processuali originariamente liquidate per gradod’appello (euro 14.317,00) nei confronti dei ricorrenti va, dunque, ridottoalla somma di euro 9.991 (fase di studio della controversia € 2.977,00, faseintroduttiva del giudizio € 1.911,00 e fase decisionale € 5.103,00) daliquidare in favore della odierna controricorrente. A tale importo devonoproporzionalmente aggiungersi le spese forfetarie e gli accessori, giàriconosciuti dalla Corte territoriale.La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le partidelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie la seconda censura articolata con il quarto motivo diricorso, rigettata la prima e gli altri motivi.Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendonel merito, riduce l’importo oggetto della condanna nelle spese del gradod’appello alla somma di euro 9.991, oltre al rimborso delle spese generali eagli accessori di legge.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 febbraio 2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 09621/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris