CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 12725/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizioabbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 2 luglio2018, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di truffa commessi il 14 ed il15 marzo 2016 versando in banca due assegni circolari clonati (capi B e D dellaimputazione), condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confrontidella parte civile.Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti allarecidiva specifica e reiterata siccome contestata.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati,essendo trascorso un tempo superiore a sei anni tra la data della emissione della sentenzadi primo grado e la data del decreto di citazione per il giudizio di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La sentenza di primo grado è stata emessa il 2 luglio 2018, mentre il decreto dicitazione per il giudizio di appello – che ha natura di atto interruttivo - reca la data dell’8luglio 2025, sicché è stato emesso ad oltre sei anni di distanza dalla sentenza di primogrado.Tale lasso temporale ha fatto maturare il termine ordinario di prescrizione previstodall’art. 157 cod.pen., pari a sei anni anche tenuto conto della incidenza della recidivaqualificata contestata e applicata dal primo giudice, la quale, in assenza di atti interruttiviintervenuti in pendenza del termine ordinario, non può valere a far decorrere il terminemassimo previsto dall’art. 161, secondo comma, cod.pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023,Bisicce', Rv. 285267-01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01).2. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sonoestinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili essendosi verificata la causa diestinzione dopo la sentenza di primo grado. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perche' il reato e' estinto perprescrizione. Conferma le statuizioni civili.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]