CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47157/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e euro 200,00 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei e giorni sei di reclusione e euro 220,00 di multa già ridotta per il rito; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in quanto, nella vigenza del d.lgs. 150 del 2022, si dovrebbe dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto agli atti non risulterebbe alcun atto che manifesti la volontà punitiva da parte della proprietaria dell'autovettura oggetto del tentativo di furto - è manifestamente infondato in quanto la querela è stata sporta dalla persona offesa il 29/03/2013 alle ore 8.00 presso il Comando provinciale CC di Catania, come risulta dal fascicolo processuale. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso in Roma, 27 marzo 2