CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 30738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'accoglimento del ricorso limitatamente e nei termini di cui in parte motiva in relazione al solo specifico motivo e per l'annullamento con rinvio. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, decidendo sull'appello dell'imputato e del Procuratore Generale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Terni - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole /ffirto, per avere sottratto una collana d'oro con un crocifisso e la fede nuziale alla persona offesa, avvicinandosi con la scusa di chiedere una penna per scrivere un'offerta di lavoro, buttandogli le braccia al collo, abbracciandolo, baciandolo e toccandolo, e sottraendogli, con mossa repentina, la catenina ( capo a), nonché del delitto di cui all'art. 73 co. 3 D. L.vo n. 159/2011, per avere contravvenuto al foglio di via obbligatori emesso dal Questore di Eterni il 31 luglio 2017, che le faceva divieto di tornare in Terni ( capo B), e, previa esclusione della circostanza aggravante della destrezza, operata la riduzione per le riconosciute le attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa, condizionalmente sospesa - ha ravvisato la predetta aggravante, e, ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravanti, ha confermato la pena inflitta dal primo giudice, pari ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa. 1.1. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia., il quale denuncia erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di appello erroneamente determinato la pena in seguito all'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza. Invero, la Corte di appello - sostiene il ricorrente - ha sterilizzato l'aumento di pena derivante dal riconoscimento della predetta aggravante, operando un giudizio di equivalenza con le già riconosciute attenuanti generiche. Se così è, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe potuto confermare la medesima pena inflitta in primo grado dal Tribunale, che era il frutto del mancato riconoscimento della contestata aggravante; una volta che la Corte di appello ha ritenuto equivalenti le circostanze non poteva operare la riduzione di pena per le generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come premesso, il Procuratore Generale ricorrente si duole dell'operazione di calcolo con la quale la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la circostanza aggravante della destrezza, esclusa in primo grado, ha mantenuto la medesima pena inflitta dal Tribunale, sostenendo il ricorrente che, in realtà, la Corte di appello sarebbe giunta a tale esito confermando la riduzione per le attenuanti generiche, non più consentita in virtù del giudizio di equivalenza di cui all'art.69 cod. proc. pen. espresso dalla stessa Corte. 2. In realtà, le cose non stanno così. La lettura della sentenza impugnata non dà conto di una siffatta operazione - effettivamente erronea, giacché la Corte di appello, riconosciuta la predetta circostanza aggravante, aveva operato il bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di equivalenza - , piuttosto, ha ritenuto congrua e proporzionata la pena individuata dal primo giudice, evidentemente, rideterminando la pena base rispetto alla sentenza di primo grado. In tal senso induce, invero, l'indicazione specifica delle modalità con cui la Corte di appello è pervenuta alla dosimetria della pena: p.b. in relazione al furto, anni uno ed euro 250,00, aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. alla pena finale. Operazione, quella effettuata dalla Corte di appello, del tutto legittima, dal momento che l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, in riforma della decisione di primo grado, pone il giudice d'appello di fronte all'originaria contestazione, che riguardava anche l' indicata circostanza aggravante (Sez. 1, n. 31686 del 20/06/2017 Rv. 270863). 3.E, in ogni caso, anche a volere ravvisare la mancanza di motivazione in punto di dosimetria della pena, per non avere la Corte di appello giustificato l'individuazione di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto al primo grado, si osserva che, rientrando la pena individuata dalla Corte di appello nel range legale, e, non ricorrendo, dunque, una ipotesi di pena illegale, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi formulando un motivo ex art. 606 lett. E) cod. proc. pen, laddove, nel caso di specie, manca del tutto la prospettazione del vizio di motivazione, limitandosi il ricorso a denunciare una erronea applicazione della legge. 4.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generalle. Così deciso in Roma, addì 31 maggio 2023 sIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente \ , ,