CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23517/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 301-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - -contro- FALLIMENTO dellaDENIS di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del socio [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 00301 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -2- -controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 5450/2020 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con due distinti reclami ex art. 26 l.f., poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento della RF di [OSCURATO:PERSONA] C, s.a.s., con il quale era stata disposta l’acquisizione alla procedura di tutti i beni ricompresi nel fondo patrimoniale costituito dai suddetti Capriccioni e Ilari il 24.10.07, successivamente integrato. Il giudice delegato rilevava che: in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti, per i quali può aver luogo l’esecuzione sui beni del fondo stesso, era da ricercare non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria, sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tali finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per i bisogni familiari, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessimeramente speculativi; i beni oggetto del fondo non erano da sottrarre all’azione esecutiva dei creditori nel caso in cui lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse stato quello di soddisfare i bisogni della Ric. 2021 n. 00301 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- famiglia, da intendersi non nel senso meramente soggettivo, ma comprensivo dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. A fondamento del reclamo i ricorrenti hanno contestato la violazione del’art. 64 l.f. per essere la costituzione del fondo patrimoniale anteriore di oltre due anni rispetto alla dichiarazione di fallimento, e la sussistenza del presupposto in base al quale era stato adottato il provvedimento impugnato, ovvero la riconducibilità dei debiti sorti nell’esercizio dell’attività d’impresa alle esigenze di famiglia, rilevando come la fonte di sostentamento della famiglia fosse rappresentata da altre entrate, quali i frutti degli immobili facenti parte del fondo patrimoniale e per lo più ricevuti per successione, lo stipendio percepito dalla Capriccioni quale dipendente della società fallita nonché, a decorrere dal 2009, i redditi conseguiti dal figlio Cristian, titolare di autonoma azienda calzaturiera, mentre l’attività della società poi fallita risultava in perdita sin dal 2010, avendo prodotto nel periodo precedente (2007-2010) utili modestissimi, non distribuiti ai soci. La curatela fallimentare si è opposta all’accoglimento del reclamo, argomentando dall’estraneità dei debiti contratti nell’esercizio dell’attività della società fallita rispetto alle esigenze di famiglia. Con ordinanza emessa il 3.11.2020 il Tribunale di Fermo ha rigettato il reclamo, osservando che: anzitutto, era irrilevante il riferimento all’art. 64 l.f. in quanto il provvedimento impugnato non conteneva alcuna dichiarazione d’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto al fallimento, ma disponeva l’acquisizione a quest’ultimo a norma dell’art. 170 c.c. (che ne consente l’esecuzione forzata per debiti sorti per i Ric. 2021 n. 00301 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -4- bisogni della famiglia); i principi statuiti dal giudice delegato non erano stati contraddetti dai reclamanti, sotto il profilo dell’interpretazione non restrittiva delle “esigenze familiari”, da ritenersi escluse solo quando il credito fosse solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore; i reclamanti non avevano provato la non riconducibilità dei debiti sorti nell’esercizio d’impresa della società poi fallita alle esigenze di famiglia, emergendo invece dagli atti che sino al 2007, ed anche successivamente, gli utili della società avevano rappresentato l’unica fonte di sostentamento della famiglia, con la conseguenza che i debiti sorti, almeno prima del 2007, erano da ritenere destinati a soddisfare esigenze di famiglia (considerando altresì che almeno sino al 2013, i redditi da locazione non potevano aver rappresentato l’unica fonte di sostentamento della famiglia, nemmeno tenendo conto del reddito della Capriccioni; era comunque evidente che la società fallita – di cui i reclamanti erano stati soci nel corso degli anni - costituita nel 1987, era stata per almeno 20 anni l’unica fonte di sostentamento della famiglia (composta da cinque membri) alla quale le entrate derivanti dalle altre fonti citate nel reclamo si erano aggiunte gradualmente assumendo consistenza solo dal 2009, sicché almeno con riferimento ad alcuni dei debiti risultanti dallo stato passivo, la loro insorgenza in epoca in cui il suddetto sostentamento proveniva solo dall’attività aziendale permetteva di concludere nel senso di una loro funzionalità ai bisogni della famiglia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione , ex art. 111, con tre motivi, illustrati con memoria. La curatela fallimentare resiste con controricorso. Ric. 2021 n. 00301 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo lamenta che la curatela avesse esercitato in modo irrituale un’azione d’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale allo scopo di acquisire i beni del fondo mediante provvedimento ex art. 25 l.f. emesso al di fuori dei poteri del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25 e 46, l.f. Il secondo motivo denunzia violazione del principio del giusto processo (artt. 24, 104, 111 Cost, 6 Cedu), in quanto il reclamo ex art. 26 l.f., che non prevede un doppio grado, ha tempi di proposizione incompatibili con la difesa. Il terzo motivo, in via subordinata, denunzia violazione dell’art.170 c.c., per aver il Tribunale adottato un’interpretazione lata della norma, sebbene maggioritaria, riguardo ad ogni obbligazione idonea a determinare un arricchimento indiretto della famiglia, da rendere molto gravoso l’onere probatorio gravante sul debitore, essendo invece da preferire un’interpretazione restrittiva dei “bisogni della famiglia”, intendendo quali obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia unicamente quelle intese direttamente a dotare la famiglia dei mezzi per l’adempimento della propria funzione sociale. Il collegio osserva che sussistono i presupposti per rimettere la causa alla prima sezione. Invero, la questione specifica oggetto del ricorso, afferente all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 46, c.1, n.3, l.f., e 170 c.c., non risulta essere stata mai oggetto di precedenti pronunce