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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33843/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/1981avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante tre sentenze (sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il30/12/2011, che ha applicato la pena di mesi nove di reclusione ed eurocentocinquanta di multa, per il reato di cui all’art. 349 cod. pen., commesso inGragnano nei giorni 08 e 28/04/2011; sentenza della Corte d’appello di Napolidel 25/11/2014, divenuta irrevocabile il 05/05/2015, di conferma della decisionedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di mesisette di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato di cui all’art. 349 cod.pen., posto in essere in Gragnano il 22/04/2010; sentenza della Corte d’appellodi Napoli del 17/12/2015, passata in giudicato il 14/03/2016, in riforma delladecisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna allapena di mesi nove di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di cuiall’art. 349 cod. pen., accertato in Gragnano nei giorni 07/12/2008, 02/02/2009e 13/05/2009).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi [vizi exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erroneaapplicazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 81 e 671 cod.proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, per avere il giudicedell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette, essendo talevincolo desumibile dalla medesimezza delle condotte, riguardanti sempre lostesso stabile e, inoltre, dall’unitarietà del contesto cronologico; violazione exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., stante la mancata unificazionealmeno parziale; violazione di legge in tema di giudizio di esecuzione e potericognitivi del giudice, sotto il profilo del travisamento della natura dell’indaginepsicologica).3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte che - sebbenesimili tra loro sotto il profilo ontologico - risultano poste in essere entro un arcotemporale dilatato e che non sono in alcun modo ricollegabili, venendo in rilievo,quindi, determinazioni del tutto estemporanee).Da questo punto di vista, la critica difensiva introduce una sostanzialerichiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.

Giovaanche precisare, quanto al secondo motivo, che l’unificazione “per gruppi” nonaveva formato oggetto di specifica domanda.

Da quanto precede, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/1981avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante tre sentenze (sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il30/12/2011, che ha applicato la pena di mesi nove di reclusione ed eurocentocinquanta di multa, per il reato di cui all’art. 349 cod. pen., commesso inGragnano nei giorni 08 e 28/04/2011; sentenza della Corte d’appello di Napolidel 25/11/2014, divenuta irrevocabile il 05/05/2015, di conferma della decisionedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di mesisette di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato di cui all’art. 349 cod.pen., posto in essere in Gragnano il 22/04/2010; sentenza della Corte d’appellodi Napoli del 17/12/2015, passata in giudicato il 14/03/2016, in riforma delladecisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna allapena di mesi nove di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di cuiall’art. 349 cod. pen., accertato in Gragnano nei giorni 07/12/2008, 02/02/2009e 13/05/2009).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi [vizi exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erroneaapplicazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 81 e 671 cod.proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, per avere il giudicedell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette, essendo talevincolo desumibile dalla medesimezza delle condotte, riguardanti sempre lostesso stabile e, inoltre, dall’unitarietà del contesto cronologico; violazione exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., stante la mancata unificazionealmeno parziale; violazione di legge in tema di giudizio di esecuzione e potericognitivi del giudice, sotto il profilo del travisamento della natura dell’indaginepsicologica).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte che - sebbenesimili tra loro sotto il profilo ontologico - risultano poste in essere entro un arcotemporale dilatato e che non sono in alcun modo ricollegabili, venendo in rilievo,quindi, determinazioni del tutto estemporanee).Da questo punto di vista, la critica difensiva introduce una sostanzialerichiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Giovaanche precisare, quanto al secondo motivo, che l’unificazione “per gruppi” nonaveva formato oggetto di specifica domanda. Da quanto precede, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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