CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., quale custode dell'impianto di erogazione di carburante. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Con il secondo, si duole in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che costituisce un onere del custode allegare gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli abbia omesso di segnalare l'effrazione dei sigilli. In particolare, il giudice ha affermato la non credibilità della tesi difensiva in ordine alla salute inconsapevolezza dell'imputato circa le condizioni di usura dell'impianto, in quanto confliggente con i dati fattuali, che attestano una rimozione dei sigilli e non un semplice stato di usura, non avendo neppure il ricorrente fornito alcuna giustificazione della mancata segnalazione delle asserite condizioni di usura dei sigilli. Quanto alla seconda doglianza, il giudice ha può ha richiamato i limiti editali del reato contestato, ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità e, comunque, evidenziato il quantitativo di carburante disperso, ritenendo il fatto non di modesta gravità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M