CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15946/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Brescia n. 1616/21, depositata il 30 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2021, la Corte d'appello di Brescia ha accoltoil gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del Senegal , avverso l'ordinanza emessa l'8 aprile 2019 dal Tribunale di Brescia , acco- gliendo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Premesso che, ai sensi dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, la condanna per uno dei reati previsti dall'art. 4, comma terzo, del medesimo decreto non rappre- senta di per sé una causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, dovendosi tenere conto degli elementi indicati dalla norma e procedere ad un bilanciamento in concreto tra la pericolosità del richiedente e il connesso interesse pubblico alla sicurezza e al rispetto dell'ordine pubblico e quello dello straniero alla coesione familiare, la Corte ha ritenuto che le tre condanne per furto e rapina riportate dal Diagne non denotassero una particolare pericolosità sociale, essendo state pronunciate per reati commessi da parecchi anni, quando egli aveva tra diciotto e venti anni, avendo egli ormai scontato interamente la pena detentiva, e non avendo fatto registrare condotte irregolari durante l'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA]. Ha osservato inoltre che dal 2017 l'appellante aveva lavorato in modo pressoché stabile, pur avendo cambiato parecchi datori di lavoro, aggiun- gendo che la sua famiglia viveva in Italia da molti anni ed era integrata nel territorio, mentre egli non aveva più alcun legame nel Paese di origine. Ha concluso pertanto che il Diagne non rappresentava più un pericolo per il no- stro Paese, dichiarando conseguentemente illegittimo il provvedimento emes- so il 13 giugno 2018, con cui il Questore di Bergamo aveva negato all'appel- lante il rinnovodel permesso di soggiorno. 2. Avverso la predetta sentenza il Diagne ha proposto ricorso per cassa- zione, per un solo motivo. Il Ministero dell'interno ha depositato un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione,il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835). 2. Con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali, nonostante la soccom- benza dell'appellato, in ragione dell'intervenuto accoglimento dell'appello sulla base di accertamenti successivi all'emissione del provvedimento impu- gnato. Sostiene che tali accertamenti non integranole gravi ed eccezionali ragioni richieste ai fini della compensazionedelle spese, non riferendosi a fatti nuovi o precedentemente ignoti o non conoscibili dalle parti, ma costituendo meri aggiornamenti della sua situazione sotto il profilo lavorativo, penale e personale. 2.1. Il motivo è fondato. LaCorte territoriale ha infatti giustificato la propria decisione di compen- sare integralmente le spese dei due gradi di giudizio mediante la sottolinea- tura della «particolarità della questione» e la considerazione che l'accogli- mento dell'appello era stato determinato anche dagli «esiti degli accertamenti successivi all'emissione del provvedimento impugnato», essendo stato neces- sario, per poter affermare che il Diagne non presentava profili di pericolosità sociale, verificare nel corso del tempo la condotta elo stile di vita dallo stesso tenuti. Tale motivazione non risulta in linea con il disposto dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, nel testo (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) modificato da ultimo dall'art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162, consente di disporre la compensazione delle spese processuali soltanto nelle ipotesi, non ricorrenti nel caso in esame, di soccombenza reciproca ov- vero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza rispetto alle questioni dirimenti. Benvero, tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegit- timanella parte in cui attribuiva al giudice il potere di disporre la compensa- zione totale o parziale delle spesesoltanto nelle ipotesi da essa nominativa- mente indicate: si è infatti ritenuto che la tassatività di tale elencazione si ponesse in contrasto, oltre che con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), anche con il canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.), osservandosi che la prospettiva della condanna al pa- gamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti; è statapertanto ricono- sciuta la possibilità di disporre la compensazione anche in ipotesi riconducibili alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», caratterizzate cioè da gravità ed eccezionalità pari o maggiore a quella delle ipotesi tipizzate dalla norma, precisandosicomunque che queste ultime rivestono carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clau- sola generale (cfr. Corte cost., sent. n. 77 del 2018). In tal modo, è stata parzialmente ripristinata la formulazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. introdotta dall'art. 45, comma undicesimo, della legge giugno 2009, n. 69, in riferimento alla quale la giurisprudenza di legittimità aveva escluso l'ammissibilità del ricorso a formule generiche, quali la particolarità della fattispecieesaminata (cfr. Cass., Sez. VI, 14/07/2016, n. 14411) o non meglio precisate ragioni di giustizia (cfr. Cass., Sez. VI, 13/ 07/2015, n. 14546), ritenendo invece necessario il riferimento a specifiche circostanze ed aspetti della controversia trattata (cfr. Cass., Sez. VI, 31/05/ 2016, n. 11217), quali, ad esempio, l'adozione della decisione sulla base di atti ed argomentazioni esposti solo in sede contenziosa,oppure l 'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico(cfr. Cass., Sez. II, 16/05/2022, n. 15495), o ancora la mancanza, all'epoca della instaurazione del giudizio, di un orientamento univoco e consolidato (cfr. Cass., Sez. VI, 11/03/2022, n. 7992), o infine la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia UE(cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234). Nessuna di tali ragioni può ritenersi sussistente nella fattispecie presa in esame dalla sentenza impugnata, la quale, nel sottolineare la peculiarità della questione trattata, non ha tenuto conto dell'avvenuta decisione della contro- versia sulla base di principi giurisprudenziali ampiamente consolidati, e, nello evidenziare l'intervenuto accoglimento dell'appello sulla base di accertamenti compiuti soltanto in sede di gravame, non ha considerato che gli stessi ave- vano ad oggetto circostanze in gran parte risalenti ad epoca anteriore alla proposizione della domanda. 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, e, non risultando necessari ulteriori ac- certamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna del Mini- stero, in qualità di parte soccombente,al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, con- danna il Ministero dell'interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, per il giudizio d'ap- pello in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in Euro 2.000,00 per comp