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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01996/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Aziz MAGOUL alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesione personale.

2. Propone ricorso Aziz MAGOUL, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, al giudizio di comparazione fra attenuanti generiche e recidiva e all'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.

3.1. Immune da vizi è la specifica motivazione (pag. 3) sulla recidiva.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice deve anche verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme v.

Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).

3.2. Applicata la recidiva reiterata, osserva il Collegio che il disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. preclude un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche: il divieto si sottrae a censure di costituzionalità (v.

Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522; da ultimo v.

Sez.

U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, in motivazione) in quanto incide, secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad un terzo dei limiti edittali, e la sua applicazione, quindi, si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati e non dà luogo ad una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, come già ritenuto anche in relazione al divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., che comporta anch'essa una diminuzione della pena fino ad un terzo (Sez. 1, n. 24710 del 13/05/2015, Poletti, Rv. 263960).3.3.

Priva di pregio è la doglianza inerente all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la quale presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così Sez. 2, n. 7468 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Inoltre, è consolidato il principio richiamato nella sentenza impugnata, obliterato dal ricorrente, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante (Sez. 2, n. 46504 del 13/9/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez,

2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Pi reMessini D'Ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Aziz MAGOUL alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesione personale. 2. Propone ricorso Aziz MAGOUL, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, al giudizio di comparazione fra attenuanti generiche e recidiva e all'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. 3.1. Immune da vizi è la specifica motivazione (pag. 3) sulla recidiva. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice deve anche verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme v. Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). 3.2. Applicata la recidiva reiterata, osserva il Collegio che il disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. preclude un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche: il divieto si sottrae a censure di costituzionalità (v. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522; da ultimo v. Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, in motivazione) in quanto incide, secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad un terzo dei limiti edittali, e la sua applicazione, quindi, si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati e non dà luogo ad una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, come già ritenuto anche in relazione al divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., che comporta anch'essa una diminuzione della pena fino ad un terzo (Sez. 1, n. 24710 del 13/05/2015, Poletti, Rv. 263960).3.3. Priva di pregio è la doglianza inerente all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la quale presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così Sez. 2, n. 7468 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Inoltre, è consolidato il principio richiamato nella sentenza impugnata, obliterato dal ricorrente, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante (Sez. 2, n. 46504 del 13/9/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez, 2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi reMessini D'Ag
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