CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 novembre 1971
Cassazione n. 09842/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino nel procedimento a carico di: -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.v. Srl, avverso l’ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale del riesame di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito, per [OSCURATO:PERSONA] e «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bergamo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso; udito, per [OSCURATO:PERSONA] e «[OSCURATO:PERSONA] S.P.V. s.r.l.», l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bergamo, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 04/11/2025, il Tribunale del riesame di Avellino, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava nei loro confronti il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Avellino in data 18 settembre 2025, in riferimento al sequestro di disponibilità finanziarie riconducibili alla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» e alla «[OSCURATO:PERSONA] S.P.V. s.r.l.», nei limiti di quanto oggetto di asserita indebita compensazione ai sensi dell’art. 10-quater d. lgs. 74/2000, in via diretta nei confronti di detta società e per equivalente nei confronti degli indagati. 2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, articolando due distinti profili di censura. Lamenta in primo luogo violazione di legge in relazione agli articoli 309, comma 9, 321, 324, comma 7, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000, nonché mancanza e vizio di motivazione. L’ordinanza erroneamente ritiene che la mera inesistenza del credito non possa costituire, di per sé, indice rivelatore dell’esistenza della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, qualora tale credito non sia stato generato dal medesimo contribuente che lo eccepisca in compensazione. Il ricorrente evidenzia come il provvedimento genetico, al contrario, alle pagine 68 e 79, nonché nel successivo decreto in data 18/09/2025, indicasse la piena sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, elemento neppure presi in considerazione dal provvedimento impugnato, che si è limitato ad affermare, contrariamente a quanto presente in atti, l’assenza di accertamenti da parte della polizia giudiziaria. Da ultimo, il ricorrente evidenzia come, nel procedimento cautelare reale, l’elemento soggettivo del reato richieda una valutazione più fluida e meno marcata rispetto ai gravi indizi di colpevolezza richiesti ai fini delle misure cautelari personali, per cui la motivazione del Tribunale, che ritiene sufficiente al fine di escludere il fumus del reato la mera dedotta buona fede dell’imputato, non fa buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Cassazione.. 3. In data 22 febbraio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bergamo, per [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria di replica, in cui contestava le conclusioni del pubblico ministero e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Avellino per violazione del disposto dell’art. 325 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente, ribadisce il costante orientamento della Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto. La doglianza in cui si contesta il vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria è pertanto inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge. 2. Va evidenziato che oggetto della indebita compensazione sarebbe, nella prospettazione accusatoria, il credito c.d. «super-ACE» (dove ACE è l’acronimo di «Aiuto alla [OSCURATO:PERSONA]»), ossia il credito d'imposta previsto dall’art. 19, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 per i soggetti IRES e le imprese individuali che incrementavano il capitale proprio limitatamente al 2021, con un'aliquota del 15% su incrementi fino a 5 milioni di euro (rispetto all'«ACE» ordinaria, che invece è una deduzione strutturale basata su aliquote ridotte, generalmente all’1,3%). Il beneficio era convertibile in credito d'imposta (codice 6955), utilizzabile in compensazione F24, a rimborso o cedibile a terzi. Il d.l. 29/03/2024, n. 39, convertito, con modificazioni, nella l. 23/05/2024, n. 67, ha introdotto, all’articolo 5, limiti rigorosi per la cessione di tutti i crediti ACE, prevedendone la possibilità di una sola cessione e, per i crediti già ceduti, la possibilità di procedere a una sola ulteriore cessione. La norma prevede anche la responsabilità solidale del cessionario ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi. L’odierno procedimento, tuttavia, concerne un lasso temporale in cui le limitazioni alla cessione del credito di imposta in parola non erano ancora state introdotte. 3. Tanto premesso, quanto alla dedotta violazione di legge, il ricorso è fondato. 4. In primo luogo, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata, questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «ove il debito tributario sia compensato con un credito d’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560 - 02). Ancora, nel provvedimento impugnato si dà atto della «inesistenza» del credito (pagina 1), ipotesi delittuosa in relazione alla quale questa Corte ritiene che, «sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cui vengano dedotti crediti “non spettanti”, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare, occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia utilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833 - 02), indirizzo di legittimità con cui il provvedimento impugnato non si confronta affatto, limitandosi ad affermare apoditticamente il contrario. 5. Va in secondo luogo evidenziato come, in sede di riesame di misure cautelari reali, se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo del fumus commissi delicti, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficiente psicologico del reato, l’esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano la sussistenza (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01). Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 – 01; Sez. 2, n. 5656 del 28/1/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383 – 01; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415 – 01; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212 – 01; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del 13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo; Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, Caterino). La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito precisato che «in tema di misure cautelari reali non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene al reato e l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva». Rinvia, in proposito, a Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999 - dep. 21/12/1999, P.M. in proc. Coppola ed altri, Rv. 215089, secondo cui «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l’imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato». Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata si limita a menzionare un «principio di prova» (locuzione invero più consona al processo civile che a quello penale) offerto dall’istante, cui non farebbe da contraltare, nel provvedimento impugnato, l’esistenza di elementi da cui desumere la sussistenza della consapevolezza dell’inesistenza dei crediti. Tale motivazione è certamente apodittica e apparente, in quanto non si perita neppure di indicare «quali» siano gli elementi in grado di escludere l’elemento psicologico del reato, né «perché» avrebbero quella macroscopica valenza negativa valenza. La violazione dei principi dianzi esposti appare ancor più marcata laddove, come nel caso in esame, si proceda per reati in cui la condotta è assistita da dolo generico, in cui manca, in altre parole, una tensione finalistica della condotta che (in ipotesi) potrebbe, fin dalla fase cautelare, consentire un vaglio più approfondito dell’elemento psicologico del reato. 6. Sotto tale duplice e concorrente profilo di violazione di legge l’ordinanza va dunque censurata, non avendo fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte in ordine ai limiti del sindacato del Tribunale del riesame in relazione al perimetro in cui può e deve essere delibata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Il provvedimento im