CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 29381/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28062-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE 1826 MATANO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 584/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 766/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28062/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.584 del 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato insussistente in capo all'attuale intimato l'obbligo di iscriversi e versare i contributi alla Gestione separata degli esercenti attività commerciali, tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] 3. con il primo motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, L. n. 160 del 1975, art. 29 e L. n. 662 del 1996, art 1, comma 202, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l'obbligo d'iscrizione presso la Gestione commercianti soltanto per i produttori con rapporto instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; 4. le medesime censure sono reiterate con il secondo mezzo con il quale l'INPS evidenzia la ricorrenza, nella specie, di tutti i profili caratterizzanti il produttore libero del quarto gruppo e fa a ciò seguire la sussistenza dell'obbligo di iscrizione; 5. il primo motivo è infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui al Di. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); 6. il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca dei cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso !a Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass.n. 30554 e n. 30693 del 2018); 7. il secondo, che peraltro attacca la seconda parte della motivazione svolta dalla Corte territoriale 'solo per completezza" si risolve, invero, nella critica all'apprezzamento svolto dalla Corte territoriale per escludere che ricorressero, nella specie, gli elementi di fatto caratterizzanti i produttori del quarto gruppo; per cui anche per tale profilo è inammissibile; i j 8. in definitiva, il ricorso va rigettato; 9. !e spese del giudizio di egittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; 10. ai sensi dell'art.13„col-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1„ se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.