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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17222/2026

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ibunale di [OSCURATO:PERSONA] ValentiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso limitatamente al vincolo apposto sugli ombrelloni, nellemore essendo intervenuta la restituzione degli autoveicoli e dei manufatti oggettodel primigenio sequestro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 18 agosto 2025,con il quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti delricorrente, (in concorso con un altro soggetto) nella sua qualità di gestore del LidoCampanella, situato in area demaniale, il sequestro preventivo di un'area demaniale,adibita a parcheggio, di diversi fabbricati e autovetture, di 99 ombrelloni e 198 lettinicollocati su mq. 1092 di spiaggia, in relazione al reato di cui di cui agli artt. 110 cod.pen. 54 e 1161 del Codice della navigazione, per avere abusivamente occupato,un'area demaniale individuata catastalmente, sita nel Comune di Tropea, nellalocalità balneare Baia di Riaci, in assenza di idonea concessione demaniale, areaoltretutto sottoposta a vincolo paesaggistico, ivi collocando il suddetto parcheggio,diversi fabbricati e autovetture, oltre a 99 ombrelloni e 198 lettini, questi ultimi postisu 1092 m quadri di spiaggia, rigettava l'istanza di riesame.2.

Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, FrancescoLo [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazionedell’art. 1161 del codice della navigazione.Si lamenta la radicale carenza motivazionale del provvedimento impugnato,tale da configurare il vizio di motivazione apparente, pur a fronte delle specifichecensure difensive sviluppate nel ricorso sottoposto al Tribunale del riesame, nel qualeera evidenziato: che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di esistere sin dal 27 settembre2018 e che il ricorrente svolgeva esclusivamente un'attività itinerante di vendita enoleggio di sdraio e ombrelloni; che i manufatti in sequestro risalivano ad epocaantecedente al 1967, pertanto non necessitavano di un titolo edilizio; che, conriferimento all'area asseritamente demaniale, pendeva un giudizio civile di fronte allaCorte d'appello e che oltretutto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento,aveva già accolto l'istanza di dissequestro della medesima area; che gli ombrelloni elettini non avevano mai occupato illegittimamente aree demaniali, in quanto ilricorrente si limitava a noleggiarli giornalmente agli avventori; che infine i tre mezzisottoposti a sequestro erano anch'essi adibiti regolarmente al commercio in formaitinerante e che il parcheggio insiste in un'area privata, di proprietà di un terzo.Il Tribunale, infatti, si era limitato a dare atto dell'esito sfavorevole del primogrado del giudizio civile, senza confrontarsi col provvedimento favorevole emesso inaltro procedimento, n. 1371 del 2025 RGNR, né considerare la devoluzione difensivarelativa alla consulenza tecnica a firma del geometra Fazio; inoltre nell'escludere cheil ricorrente si fosse limitato a una mera attività di noleggio di lettini e ombrelloni, invirtù del numero degli stessi al momento dell'accertamento, non aveva tenuto contoche detta verifica era avvenuta nella settimana centrale di agosto quandonumerosissimi sono i turisti e, soprattutto, del fatto che non risultasse nessunaccertamento in ordine alla temporaneità dell'allocazione degli ombrelloni e dei lettinie alla non esclusività dell'utilizzazione; che i furgoni erano regolarmente muniti dilicenza per la vendita ambulante oltre che per definizione amovibili.In definitiva era del tutto carente la necessaria autonoma valutazione delleesigenze cautelari come degli indizi di colpevolezza, alla luce degli elementi fornitidalla difesa.3.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,evidenziando la corretta applicazione dell'art. 1161 cod. nav. in quanto ilposizionamento quotidiano sulla spiaggia, dall'alba al tramonto, di un rilevantenumero di ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, impedisce la fruibilità da partedei potenziali utenti o determina comunque la compressione dell'uso di un'areademaniale, a prescindere dall'effettiva presenza sul posto dei clienti stessi.4.

Il ricorrente, con memoria tempestivamente depositata, premesso che nellemore il sequestro è stato limitato ai soli ombrelloni, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ripristinatol'area su cui insisteva il manufatto amovibile e ottenuto la restituzione degliautoveicoli, per cui è venuto meno l'interesse all'impugnazione relativamenteall'occupazione dell'area e ai predetti mezzi, ha replicato che la documentazionecomprovante che ricorrente svolgeva un'attività di noleggio, avrebbe imposto unamotivazione rafforzata in ordine alla stabilità dell'occupazione e all'esclusivogodimento del bene, non essendo indicativo il numero degli ombrelloni poichél’accertamento era stato eseguito nella settimana di Ferragosto.

Inoltre, il Tribunalenon avrebbe argomentato in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità tra ilbene ablato e il reato commesso, funzionale alla misura ablativa della confisca di cuiall'articolo 240, comma 1, cod. pen., mentre in ossequio al perseguimento dellafinalità special preventiva è stata concretamente paralizzata una legittima attività diimpresa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, ilricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo perviolazione di legge.

In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante oprivo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez.

U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Rv. 269656 - 01).

Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non siindividuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso perviolazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essereproposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazionesoltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali,ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltantotramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).3.

Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili diinammissibilità del motivo.3.1.

Va rimarcato che la decisione attaccata è idoneamente motivata ed è inlinea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di occupazionearbitraria di demanio marittimo, di cui all'art. 1161 cod. nav., l'acquisizione delpossesso o della detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio nontranseunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilitàda parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso (Sez. 3,Sentenza n. 30666 del 29/03/2018, Rv. 273762 - 01; Sez. 3, n. 42404 del29/09/2011, Rv. 251400; Sez. 3, n. 4855 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233305).In applicazione di tale principio questa Corte ha ritenuto integrata allafattispecie in discorso nel caso, analogo a quello per cui si procede, del titolare di unchiosco bar, autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni, ma nonall'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti; elementoquest'ultimo, della occupazione a prescindere dalla presenza di eventuale clientela,ricorrente anche nel caso in esame (che riguarda il posizionamento di centinaia dilettini e quasi 100 ombrelloni, in un’ampissima area di arenile, peraltro fino al tardopomeriggio, non risultando oltretutto che gli stessi fossero ancora occupati dagliavventori) e attinto da una inammissibile istanza rivalutativa, ancor prima che da un,altrettanto inammissibile, in questa sede, censura afferente l'apparato motivazionale.3.2.

Da ciò consegue la piena configurabilità, allo stato degli atti, del reato dicui all'art 1161 cod. nav.3.3.

Le ulteriori questioni sollevate con riguardo alla permanenza del vincolosugli autoveicoli (due furgoni e un rimorchio) e sui manufatti abusivi edificati su areademaniale, in linea con le conclusioni difensive, sono superate dalla rinuncia delricorrente, che ha dichiarato di non avere più interesse in quanto gli autoveicoli sonostati restituiti, i manufatti in sequestro demoliti e l'area ripristinata.È di conseguenza superata, in questa sede, anche la questione, peraltroanch'essa genericamente prospettata e comunque di contenuto eminentementerivalutativo, attinente alla contestata appartenenza al Demanio di una porzionedell'area abusivamente occupata.3.4.

La doglianza nella parte in cui evoca l’insussistenza del periculum in moraè infine del tutto generica, risolvendosi in una mera affermazione di non condivisionedelle conclusioni dei due giudici di merito, per di più, se compiutamente apprezzataal di là della prospettazione formale, afferisce, alla motivazione del provvedimento,in realtà tutt'altro che lacunosa, oltre che logica e coerente, considerato che, nel casoin discorso, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla naturaimpeditiva del sequestro, finalizzato a ostacolare l'aggravamento e la protrazionedelle conseguenze del medesimo reato, privando il ricorrente degli strumenti in gradodi limitare la fruizione, da parte della collettività, dell'area abusivamente occupata.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 18 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di [OSCURATO:PERSONA] ValentiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso limitatamente al vincolo apposto sugli ombrelloni, nellemore essendo intervenuta la restituzione degli autoveicoli e dei manufatti oggettodel primigenio sequestro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 18 agosto 2025,con il quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti delricorrente, (in concorso con un altro soggetto) nella sua qualità di gestore del LidoCampanella, situato in area demaniale, il sequestro preventivo di un'area demaniale,adibita a parcheggio, di diversi fabbricati e autovetture, di 99 ombrelloni e 198 lettinicollocati su mq. 1092 di spiaggia, in relazione al reato di cui di cui agli artt. 110 cod.pen. 54 e 1161 del Codice della navigazione, per avere abusivamente occupato,un'area demaniale individuata catastalmente, sita nel Comune di Tropea, nellalocalità balneare Baia di Riaci, in assenza di idonea concessione demaniale, areaoltretutto sottoposta a vincolo paesaggistico, ivi collocando il suddetto parcheggio,diversi fabbricati e autovetture, oltre a 99 ombrelloni e 198 lettini, questi ultimi postisu 1092 m quadri di spiaggia, rigettava l'istanza di riesame.2. Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, FrancescoLo [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazionedell’art. 1161 del codice della navigazione.Si lamenta la radicale carenza motivazionale del provvedimento impugnato,tale da configurare il vizio di motivazione apparente, pur a fronte delle specifichecensure difensive sviluppate nel ricorso sottoposto al Tribunale del riesame, nel qualeera evidenziato: che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di esistere sin dal 27 settembre2018 e che il ricorrente svolgeva esclusivamente un'attività itinerante di vendita enoleggio di sdraio e ombrelloni; che i manufatti in sequestro risalivano ad epocaantecedente al 1967, pertanto non necessitavano di un titolo edilizio; che, conriferimento all'area asseritamente demaniale, pendeva un giudizio civile di fronte allaCorte d'appello e che oltretutto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento,aveva già accolto l'istanza di dissequestro della medesima area; che gli ombrelloni elettini non avevano mai occupato illegittimamente aree demaniali, in quanto ilricorrente si limitava a noleggiarli giornalmente agli avventori; che infine i tre mezzisottoposti a sequestro erano anch'essi adibiti regolarmente al commercio in formaitinerante e che il parcheggio insiste in un'area privata, di proprietà di un terzo.Il Tribunale, infatti, si era limitato a dare atto dell'esito sfavorevole del primogrado del giudizio civile, senza confrontarsi col provvedimento favorevole emesso inaltro procedimento, n. 1371 del 2025 RGNR, né considerare la devoluzione difensivarelativa alla consulenza tecnica a firma del geometra Fazio; inoltre nell'escludere cheil ricorrente si fosse limitato a una mera attività di noleggio di lettini e ombrelloni, invirtù del numero degli stessi al momento dell'accertamento, non aveva tenuto contoche detta verifica era avvenuta nella settimana centrale di agosto quandonumerosissimi sono i turisti e, soprattutto, del fatto che non risultasse nessunaccertamento in ordine alla temporaneità dell'allocazione degli ombrelloni e dei lettinie alla non esclusività dell'utilizzazione; che i furgoni erano regolarmente muniti dilicenza per la vendita ambulante oltre che per definizione amovibili.In definitiva era del tutto carente la necessaria autonoma valutazione delleesigenze cautelari come degli indizi di colpevolezza, alla luce degli elementi fornitidalla difesa.3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,evidenziando la corretta applicazione dell'art. 1161 cod. nav. in quanto ilposizionamento quotidiano sulla spiaggia, dall'alba al tramonto, di un rilevantenumero di ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, impedisce la fruibilità da partedei potenziali utenti o determina comunque la compressione dell'uso di un'areademaniale, a prescindere dall'effettiva presenza sul posto dei clienti stessi.4. Il ricorrente, con memoria tempestivamente depositata, premesso che nellemore il sequestro è stato limitato ai soli ombrelloni, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ripristinatol'area su cui insisteva il manufatto amovibile e ottenuto la restituzione degliautoveicoli, per cui è venuto meno l'interesse all'impugnazione relativamenteall'occupazione dell'area e ai predetti mezzi, ha replicato che la documentazionecomprovante che ricorrente svolgeva un'attività di noleggio, avrebbe imposto unamotivazione rafforzata in ordine alla stabilità dell'occupazione e all'esclusivogodimento del bene, non essendo indicativo il numero degli ombrelloni poichél’accertamento era stato eseguito nella settimana di Ferragosto. Inoltre, il Tribunalenon avrebbe argomentato in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità tra ilbene ablato e il reato commesso, funzionale alla misura ablativa della confisca di cuiall'articolo 240, comma 1, cod. pen., mentre in ossequio al perseguimento dellafinalità special preventiva è stata concretamente paralizzata una legittima attività diimpresa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, ilricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo perviolazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante oprivo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Rv. 269656 - 01). Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non siindividuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso perviolazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essereproposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazionesoltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali,ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltantotramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).3. Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili diinammissibilità del motivo.3.1. Va rimarcato che la decisione attaccata è idoneamente motivata ed è inlinea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di occupazionearbitraria di demanio marittimo, di cui all'art. 1161 cod. nav., l'acquisizione delpossesso o della detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio nontranseunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilitàda parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso (Sez. 3,Sentenza n. 30666 del 29/03/2018, Rv. 273762 - 01; Sez. 3, n. 42404 del29/09/2011, Rv. 251400; Sez. 3, n. 4855 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233305).In applicazione di tale principio questa Corte ha ritenuto integrata allafattispecie in discorso nel caso, analogo a quello per cui si procede, del titolare di unchiosco bar, autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni, ma nonall'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti; elementoquest'ultimo, della occupazione a prescindere dalla presenza di eventuale clientela,ricorrente anche nel caso in esame (che riguarda il posizionamento di centinaia dilettini e quasi 100 ombrelloni, in un’ampissima area di arenile, peraltro fino al tardopomeriggio, non risultando oltretutto che gli stessi fossero ancora occupati dagliavventori) e attinto da una inammissibile istanza rivalutativa, ancor prima che da un,altrettanto inammissibile, in questa sede, censura afferente l'apparato motivazionale.3.2. Da ciò consegue la piena configurabilità, allo stato degli atti, del reato dicui all'art 1161 cod. nav.3.3. Le ulteriori questioni sollevate con riguardo alla permanenza del vincolosugli autoveicoli (due furgoni e un rimorchio) e sui manufatti abusivi edificati su areademaniale, in linea con le conclusioni difensive, sono superate dalla rinuncia delricorrente, che ha dichiarato di non avere più interesse in quanto gli autoveicoli sonostati restituiti, i manufatti in sequestro demoliti e l'area ripristinata.È di conseguenza superata, in questa sede, anche la questione, peraltroanch'essa genericamente prospettata e comunque di contenuto eminentementerivalutativo, attinente alla contestata appartenenza al Demanio di una porzionedell'area abusivamente occupata.3.4. La doglianza nella parte in cui evoca l’insussistenza del periculum in moraè infine del tutto generica, risolvendosi in una mera affermazione di non condivisionedelle conclusioni dei due giudici di merito, per di più, se compiutamente apprezzataal di là della prospettazione formale, afferisce, alla motivazione del provvedimento,in realtà tutt'altro che lacunosa, oltre che logica e coerente, considerato che, nel casoin discorso, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla naturaimpeditiva del sequestro, finalizzato a ostacolare l'aggravamento e la protrazionedelle conseguenze del medesimo reato, privando il ricorrente degli strumenti in gradodi limitare la fruizione, da parte della collettività, dell'area abusivamente occupata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 18 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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