CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 04175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha dichiarato inammissibile l'istanza volta alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze il 12/05/2016, irrevocabile il 20/12/2017, a seguito della sentenza della Corte cost. 40/2019, per carenza di interesse, evidenziando come la pena di cui alla citata sentenza fosse già stata interamente espiata, e dovendosi pertanto ritenere completamente estinto il rapporto esecutivo ex art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953; rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato; osservato in particolare che del tutto fuori fuoco appaiono le considerazioni espresse in ricorso, che, richiamando recente e condivisibile giurisprudenza, attengono al tema affatto diverso inerente all'interesse del condannato all'inserimento nel cumulo di pene espiate; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]