CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente c ORDINANZA sul ricorso ricorso 32308-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci eredi della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1240/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 32308 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- , Premesso: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile, per due distinte ragioni, il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti contro l'iscrizione ipotecaria eseguita in data 25 ottobre 2004, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. La prima ragione: l'iscrizione ipotecaria era già stata impugnata per i medesimi motivi il 21.10.2015; tale impugnazione era stata respinta dalla CTP di Roma con sentenza 10885 del 2016 passata in giudicato; questa sentenza aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile "per incertezza del petitum" ma aveva anche affrontato il merito della questione e riconosciuto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. La seconda ragione: il nuovo ricorso era stato proposto il 28 novembre 2017; l'iscrizione ipotecaria risaliva al 2004; il nuovo ricorso era tardivo perché presentato oltre il termine di cui all'art.21 d.lgs. 546/92; anche per il nuovo ricorso andava ribadita la dichiarazione dì tardività già a suo tempo fatta dalla CTP di Roma contro il primo ricorso; 2. per la cassazione della sentenza della CTR, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con due motivi avversati dalla Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; 3. la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; considerato che: 1. con il primo motivo viene lamentata "violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2909 c.c." e "violazione di cui all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per omesso esame e stante l'omessa motivazione con riferimento a fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed oggetto dei punti di impugnazione in sede di ricorso in appello". Il motivo è indirizzato contro la prima delle ragioni addotte dalla CTR a fondamento della ritenuta inammissibilità del ricorso originario (v. superiore premessa punto1). I ricorrenti sostengono che la parte della sentenza 10885/2016 in cui era stato affrontato il merito della controversia non aveva alcun valore (di giudicato) in quanto resa dopo che nella stessa sentenza il ricorso era stato dichiarato inammissibile per incertezza del relativo petítum; 1 con il secondo motivo viene lamentata "violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92". Il motivo è indirizzato contro la seconda delle ragioni addotte dalla CTR a fondamento della ritenuta inammissibilità del ricorso originario (v. superiore premessa punto1). I ricorrenti sostengono che la CTR ha commesso tale violazione perché non ha considerato che "nella fattispecie non vi è stata alcuna notificazione del provvedimento di ipoteca ex adverso iscritto"; 3.il secondo motivo di ricorso -che pone la questione di più liquida risolubilità- è infondato e va rigettato cosicché la sentenza impugnata resta confermata indipendentemente dalla fondatezza o infondatezza del primo motivo il quale può pertanto non essere esaminato. 3.1. La decorrenza del termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92 di impugnazione di un atto tributario è letteralmente ancorata alla notificazione dell'atto (Art. 21, comma 1: "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato"). Per giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. 25502/2020, sul richiamo a Cass. SS.UU. n.19704 del 2015 ma, andando indietro nel tempo già Cass.9891/2001) "gli atti tributari, siccome destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale dei contribuenti, sono da ritenere atti recettizi, sicché la loro comunicazione ai contribuenti è un elemento costitutivo della loro stessa efficacia giuridica, nel senso che il loro effetto giuridico non decorre dalla loro data di adozione, ma dalla data della loro avvenuta comunicazione ai destinatari, con conseguente esclusione di qualsiasi altra forma equipollente di conoscenza; e la natura recettizia degli atti tributari rende inapplicabile l'istituto della piena conoscenza, cosicché l'omessa comunicazione di un atto tributario nei modi di legge comporta il mancato decorso dei termini d'impugnazione ed impedisce che l'atto diventi inoppugnabile". Questa giurisprudenza si riferisce ad atti espressivi della funzione impositiva, ad atti, in altri termini, "adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria". "In tali atti le misure di partecipazione sono elementi costitutivi dell'efficacia giuridica, per cui l'effetto giuridico non decorre dalla data di adozione del provvedimento, ma dalla data di avvenuta comunicazione dello stesso. E indubbiamente la natura recettizia degli atti tributari rende inapplicabile l'istituto della piena conoscenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, essendo l'inammissibilità dell'utilizzo di strumenti alternativi o surrogatori al fine di provocare aliunde l'effetto di conoscenza una delle più rilevanti conseguenze connesse alla natura recettizia dell'atto, onde l'omessa comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento recettizio (nella specie l'atto tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa e impedisce che l'atto diventi inoppugnabile, con pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti" (Cass. SU 19704/2015 cit.). 3.2. Nel caso di specie l'atto contro cui i ricorrenti hanno presentato il ricorso dichiarato dalla CTR inammissibile perché tardivo non è un atto impositivo e il cui effetto sia condizionato alla relativa partecipazione al contribuente bensì un'iscrizione ipotecaria ex art.77 d.p.r. 602/73. L'iscrizione ipotecaria ha effetto immediato da quando viene presa. Non ha carattere recettizio. Non vi sono i presupposti per l'applicazione della richiamata giurisprudenza. Per tale atto la notificazione prevista dall'art.21 d.lgs. 546/92 trova un equipollente nella piena conoscenza da parte del contribuente contro cui l'iscrizione è effettuata. Una volta acquisita la piena conoscenza, il contribuente può e per altro verso ha l'onere di, attivarsi entro sessanta giorni, onde sia assicurata, oltre quel termine, l'esigenza di stabilità degli effetti che l'iscrizione ha di per sé. E infatti questa Corte, Sez. 5, sentenza n.13584 del 30/05/2017, tanto ha affermato laddove ha avuto occasione di pronunciarsi specificamente in tema (con riguardo cioè proprio alla tempestività del ricorso contro un'iscrizione ipotecaria): "In tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria". 3.3. i contribuenti indubbiamente avevano avuto piena conoscenza dell'iscrizione fino dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorché, come ricordato dalla CTR, proposero contro di essa il primo ricorso; 4. da ciò -si ribadisce- il rigetto del ricorso che occupa; 5. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis