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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20608/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con sentenza resa in data 17 ottobre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 3 luglio 2019 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. b), CIS, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.p. e in riferimento al rigetto della richiesta di lavori di pubblica utilità ex art. 186, co.

CdS.

3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che inerenti al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da sufficiente e coerente motivazione.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 I giudici del merito hanno dato infatti conto delle ragioni poste alla base del diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., come dell'impossibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: in particolare, si è fatto riferimento all'entità del tasso alcolemico rilevato (pari a 1,49 g/1 alla prima misurazione e 1,56 g/I alla seconda) e alle circostanze temporali della condotta dell'imputato, posto che si trattava di orario notturno (pag. 1 sent. impugnata).

In secondo luogo, la Corte ha già congruamente motivato in merito alla proporzionalità della pena irrogata in relazione al grado di offensività della condotta, rilevato anche come l'aumento per la contestata aggravante sia stato correttamente applicato alla sola pena pecuniaria e come, altrettanto correttamente, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche sia stata operata sulla pena base detentiva e sulla misura dell'ammenda risultante dal già menzionato aumento.

Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Quanto al rigore punitivo, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 R.v. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. 4.Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. ik() P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 17 ottobre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 3 luglio 2019 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. b), CIS, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.p. e in riferimento al rigetto della richiesta di lavori di pubblica utilità ex art. 186, co. CdS. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che inerenti al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da sufficiente e coerente motivazione. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 I giudici del merito hanno dato infatti conto delle ragioni poste alla base del diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., come dell'impossibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: in particolare, si è fatto riferimento all'entità del tasso alcolemico rilevato (pari a 1,49 g/1 alla prima misurazione e 1,56 g/I alla seconda) e alle circostanze temporali della condotta dell'imputato, posto che si trattava di orario notturno (pag. 1 sent. impugnata). In secondo luogo, la Corte ha già congruamente motivato in merito alla proporzionalità della pena irrogata in relazione al grado di offensività della condotta, rilevato anche come l'aumento per la contestata aggravante sia stato correttamente applicato alla sola pena pecuniaria e come, altrettanto correttamente, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche sia stata operata sulla pena base detentiva e sulla misura dell'ammenda risultante dal già menzionato aumento. Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Quanto al rigore punitivo, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 R.v. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. 4.Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. ik() P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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