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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15507/2022

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,4 2 ORDINANZA sul ricorso 24196/2018 proposto da: Se.Ge. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata a Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n.40 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1049/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. otteneva dal Tribunale di Avezzano decreto ingiuntivo n. 14/2012 che ordinava a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di pagarle, quale indennità di occupazione di un immobile oggetto di contratto locatizio risolto, la somma di euro 52.176,72, oltre accessori e spese; [OSCURATO:PERSONA], notificatole il decreto, proponeva opposizione, che il Tribunale, con sentenza del 17 febbraio 2017, accoglieva integralmente, condannando l'opposta a restituire a controparte quanto corrisposto per la provvisoria esecuzione concessa al decreto e a restituirle pure il deposito cauzionale - per cui l'opponente aveva proposto domanda riconvenzionale -, nonché, oltre alle spese di lite, a versarle una somma equitativamente determinata ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.

SE.GE. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. il 31 maggio 2018, rigettava.

SE.GE. ha presentato ricorso, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Entrambe hanno depositato memorie.

Considerato che: Il ricorso si articola in sette motivi. 1.1 Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo "in relazione all'applicabilità dell'articolo 2712 c.c. e alla necessità e alle forme del disconoscimento della corrispondenza asseritamente intercorsa per posta elettronica".

Si afferma che nell'atto d'appello, a pagina 10, a proposito dei "fogli asseritamente contenenti la riproduzione di corrispondenza" tra le parti, si sarebbe negato l'onere di disconoscimento, anche informale, a carico dell'appellante, nei cui confronti era stata effettuata la produzione, rilevando altresì che detti fogli non avrebbero costituito prove fotografiche o fotostatiche o informatiche, bensì meramente fogli stampati, alla cui riconducibilità ad uno scambio di corrispondenza informatica sarebbe stata una mera asserzione di controparte, mentre l'articolo 2712 c.c. equiparerebbe, tra le altre, le riproduzioni informatiche "in quanto siano sostenute da elementi che le sorreggano la attendibilità" come l'attestazione della trasmissione del messaggio all'indirizzo telefonico del destinatario o la dimostrazione dell'uso dello strumento quale mezzo abituale di comunicazione tra le parti (si richiama Cass. 6911/2009).

Su questo aspetto la corte territoriale non avrebbe motivato "in alcun modo", non riconducendo neppure tali fogli alle prove documentali di cui occorre il disconoscimento nelle forme di legge, nonostante la difesa dell'attuale ricorrente avesse argomentato al riguardo e riportato anche una pronuncia di illegittimità "sulla parificazione delle riproduzioni in quanto sostenute da elementi ben indicati", nel caso in esame mancanti. 1.2.1 In primo luogo deve rilevarsi che la rubrica del motivo non è corretta nell'invocare come oggetto della censura un preteso omesso esame di fatto decisivo, giacché il reale contenuto della censura stessa tenta di prospettare una pretesa violazione dell'articolo 2712 c.c. 1.2.2 Invero, per ben comprenderla è opportuno anzitutto constatare come nella premessa del ricorso si espongono concisamente i motivi d'appello, e in particolare si indica come segue il contenuto del terzo motivo del gravame' '3 "violazione dell'art. 2712 c.c., avendo il tribunale ravvisato che i fogli a stampa, asseritamente riproducenti messaggi di posta elettronica, non erano stati disconosciuti dalla <<SE.GE.», mentre quest'ultima, nella prima difesa successiva alla loro produzione, eccepiva che «non vi è prova alcuna che le mail cui si riferisce controparte siano state mai inviate e ricevute» e comunque, non trattandosi di atti a firma dell'amministratore della SE.GE ., non richiedevano alcuno specifico e formale disconoscimento" (ricorso, pagina 3).

La sintesi offerta nella premessa viene dunque integrata nella esposizione, ut supra riassunta, del motivo in esame. 1.2.3 La corte territoriale - a pagina 5 della sentenza - sintetizza il contenuto del terzo motivo d'appello affermando che lamenta la violazione dell'articolo 2712 c.c. per avere il giudice di prime cure "sottovalutato" la contestazione dell'appellante dell'invio e della ricezione dei messaggi, che costituirebbe disconoscimento ai sensi dell'articolo invocato, e affermando altresì che il motivo sostiene che, per poter valere come riproduzioni meccanografiche di fatti o cose, tali lettere elettroniche avrebbero dovuto essere munite di attestazioni di invio e ricezione.

Ciò conferma, peraltro ad abundantiam, che nel motivo in esame non vi è alcun novum.

La corte risponde al motivo come segue: "Vero è che il codice civile nega ogni valenza probatoria che costituiscono mere riproduzioni meccaniche quando colui contro il quale sono prodotte ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime (art. 2712 c.c.).

Pertanto perché la prova sia considerata valida in giudizio è necessario che l'avversario non contesti la mail, il suo contenuto od il ricevimento della stessa, è necessario altresì che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie". 1.2.4 Il terzo motivo d'appello si basava effettivamente su due censure: secondo una sequenza logica, la prima consisteva nell'asserto che non si trattasse di riproduzioni in quanto prive di attestazioni di invio e di ricezione, e la seconda nell'ulteriore asserto che le riproduzioni erano state disconosciute mediante la contestazione dell'invio e della ricezione.

Peraltro, la ragio prospettata come fondante le due censure in tal modo diventava la medesima: l'assenza di attestazioni di invio e di ricezione.

È opportuno ricordare, allora, il percorso seguito dal giudice di merito per escludere la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo.

La corte territoriale rileva, quale premessa dell'esame dell'atto di appello, che il Tribunale aveva ritenuto che la ex conduttrice avesse sgombrato l'immobile prima del 20 dicembre 2010 - il contratto si era risolto nel novembre 2010 -; il 20 novembre le parti si sarebbero incontrate per la riconsegna, e avrebbero "fatte due stesure del verbale di riconsegna, nella seconda delle quali, predisposta dal legale rappresentante della SE.GE .

Immobiliare, il locatore dava atto che erano stati effettuati i pagamenti dovuti e di non avere più nulla a pretendere, fatti salvi gli eventuali danni il cui ammontare, una volta definito e concordato tra le parti, sarebbe stato detratto dal deposito cauzionale, che il locatore si impegnava a restituire al conduttore; che il verbale non veniva sottoscritto ed anzi la SNAM veniva diffidata a pagare i canoni; che il teste Figliolini aveva dichiarato di aver ritirato le chiavi nell'agosto 2011 ... che la madre del Serafini, legale rappresentante della SE.GE ., aveva collocato l'episodio della restituzione temporanea (sic) delle chiavi nell'agosto-settembre 2011, mentre lo Iacaz, dipendente della SNAM, collocava l'episodio a maggio e nello stesso periodo collocava l'episodio l'incaricato del prelievo dell'estintore, rimasto nei locali"; e quindi secondo il giudice di prime cure "deponeva nel senso della liberazione dei locali anteriormente al 1° dicembre 2010 l'incarico conferito dalla SNAM Reti a terzi per provvedere al trasloco, nonché lo scambio di email, per il cui valore probatorio richiamava l'art. 2712 c.c. e le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste che aveva effettuato il controllo degli estintori". 1.2.5 Dunque, da questa sintesi tracciata dal giudice d'appello emerge che le riproduzioni delle e-mail, reputate inviate e ricevute ("lo scambio"), avevano inciso nella ricostruzione dei fatti, ovvero erano state ritenute dotate di valore probatorio.

E infatti, poi, quando affronta il terzo motivo d'appello, la corte territoriale riconosce a tali documenti la qualità di prove, ritenendo "generico" il disconoscimento effettuato in ordine ad essi da SE.GE .

L'articolo 2712 c.c., in effetti, attribuisce alle riproduzioni ivi considerate il valore di "piena prova" dei fatti rappresentati "se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti".

Come si è visto, il motivo ora in esame contesta che i "fogli" prodotti da controparte godessero della stessa potenzialità di diventare prove - ai sensi dell'articolo 2712 c.c. le riproduzioni divenendo prove in difetto di disconoscimento - sostenendo che "la Corte d'Appello non motiva in alcun modo, neanche per sostenere che comunque quei fogli andavano ricondotti alle «prove» documentali delle quali è necessario il disconoscimento".

In tal modo il motivo tenta di inserire nell'articolo 2712 c.c. un presupposto ulteriore all'assenza del disconoscimento (si noti che l'articolo 2712 c.c. non esige che le riproduzioni siano sottoscritte, inviate o ricevute, con relative attestazioni di questi componenti).

La norma, che presenta come rubrica "Riproduzioni meccaniche" - e nella quale è stata inserita anche la specie della riproduzione informatica dall'articolo 23 quater d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, introdotto a sua volta dall'articolo 16, secondo comma, d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 -, si limita però ictu °cui/ ad esigere soltanto che si tratti di "riproduzioni" non disconosciute; e aggiungere elementi ulteriori nel dettato normativo non rientra affatto in una interpretazione di esso, e per di più costituisce un intervento radicalmente estraneo al paradigma normativo assegnato al ricorrente dall'articolo 360 c.p.c., così da condurre alla inammissibilità il motivo che lo contiene. 1.2.6 Ad abundantiam, a questo punto, si rileva che la giurisprudenza invocata nel motivo - Cass. sez.

L, 20 marzo 2009 n. 6911 - si inserisce semplicemente in un filone che, sul presupposto della non tassatività delle riproduzioni cui si riferisce l'articolo 2712 c.c., reputa idoneo all'applicazione di quest'ultima norma anche il telefax (tra gli arresti massimati, si vedano pure Cass. sez. 6-2, (6\ ord. 27 febbraio 2012 n. 5778, Cass. sez. 1, 14 giugno 2007 n. 13916, Cass. sez. 3, 24 novembre 2005 n. 24814 e Cass. sez.

L, 13 febbraio 1989 n. 886).

Il tentativo della presente censura di incrementare, dunque, il contenuto dell'articolo 2712 c.c. risulta anche sotto questo profilo del tutto privo di consistenza.

Nel caso in esame, come sopra si è visto sostengono i ricorrenti, "quelle prodotte da controparte non sono prove fotografiche o fotostatiche o informatiche", bensì "una serie di fogli stampati, la riconducibilità dei quali ad un apparato di corrispondenza informatica è una mera asserzione di <<SNAM»", avendo l'articolo 2712 c.c. dato valore probatorio alle riproduzioni "in quanto siano sostenute da elementi che ne sorreggono la attendibilità", i quali dovrebbero essere allora forniti da chi deposita le riproduzioni.

È invece più che evidente che l'articolo 2712 c.c. esige dal documento soltanto un elemento costitutivo negativo per raggiungere la qualità di prova: l'assenza di disconoscimento della controparte.

Il motivo, in conclusione, risulta manifestamente inammissibile. 2.1.1 n secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 2712 c.c. quanto al disconoscimento delle "scritture" prodotte da SNAM., Questo motivo viene proposto in subordine al precedente, cioè per l'ipotesi in cui si ritenga "necessario il riconoscimento dei suddetti fogli prodottí" appunto da SNAM.

L'inconsistenza radicale del primo motivo appena constatata conduce quindi al suo vaglio.

La censura invoca l'atto d'appello nella parte in cui richiamava precedenti difese dell'attuale ricorrente dirette a sostenere che delle e-mail cui si sarebbe riferita a controparte non vi sarebbe stata prova dell'invio e della ricezione.

Il che costituirebbe - non necessitando per esso formule sacramentali - il disconoscimento delle suddette e-mail come prova; la corte territoriale si sarebbe però limitata a ribadire quel che già aveva affermato il primo giudice, cioè che il disconoscimento sarebbe stato generico, e non puntuale, cioè specifico e circostanziato.

In tal modo la corte sarebbe incorsa pure nel vizio di omesso esame di fatto decisivo. 2.2.2 Quel che in realtà veicola il motivo non è riconducibile all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., e neppure alla fattispecie di cui all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

Esso invece, per quanto emerge dalla sua complessiva tessitura, non può che essere riqualificato (e sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez.

L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862) come denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., la carenza di motivazione della sentenza sulla questione del disconoscimento, id est violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

Come sopra si è visto, infatti, nel gravame l'attuale ricorrente aveva insistito nel senso della sussistenza del disconoscimento dei fogli de quibus in relazione alla qualità di lettere elettroniche che il giudice di prime cure aveva loro attribuito.

La presenza di tale censura nell'atto d'appello è stata ritualmente segnalata nella premessa del ricorso, come già evidenziato a proposito del primo motivo (sub 1.2.2) e - si rimarca ancora una volta ad abundantiam - d'altronde confermata dal contenuto della sentenza d'appello. 2.2.3 La corte territoriale, infatti, così si esprime al riguardo: "con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2712 c.c. in riferimento al ... disconoscimento della corrispondenza intercorsa tra le parti per posta elettronica ...

In particolare l'appellante sostiene che il giudice avrebbe sottovalutato la sua contestazione dell'invio e della ricezione dei messaggi, in quanto la stessa integra gli estremi del disconoscimento richiesto dall'art. 2712 c.c. ...

Vero è che il codice civile nega ogni valenza probatoria ai documenti che costituiscono mere riproduzioni meccaniche quando colui contro il quale sono prodotte ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime (art. 2712 c. c.).

Pertanto perché la prova sia considerata valida in giudizio è necessario che l'avversario non contesti la mai! (sic), i/ suo contenuto od il ricevimento della stessa, è necessario altresì che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie".

Ora, è del tutto evidente che il fondamento della decisione di rigetto del motivo d'appello, poiché questo verteva sul disconoscimento che l'appellante propugnava di aver compiuto, si racchiude nella brevissima parte finale della motivazione dedicata al terzo motivo del gravame: "è necessario ... che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie".

La corte territoriale, ictu ()culi, non offre una reale motivazione in tema, dal momento che, dopo avere ammesso l'esistenza di un disconoscimento, immediatamente lo qualifica come un atto tamquam non esset per genericità, senza però spiegare neanche nella minima misura in che cosa sarebbe consistita questa genericità, ovvero - ribaltando il punto di vista per chiarire totalmente il contenuto di questo asserto - quali modalità avrebbe dovuto l'appellante rispettare per compiere un disconoscimento giuridicamente valido e non, si ripete, come tamquam non esset.

La motivazione, è ben noto, deve essere uno strumento di esternazione dell'accertamento e del ragionamento del giudicante, inequivocamente imposto dall'articolo 111 della Carta costituzionale già prima della introduzione espressa dei principi del giusto processo operata da I.cost. 23 novembre 1999 n.2.

La decisione del giudice, infatti, non deve essere criptica, bensì trasparente, id est la motivazione non deve consistere solo in rapidi asserti, bensì deve costituire un vero e proprio rendiconto, per così dire, della giurisdizione, integrando una consistente tutela conclusiva (salvo sussista ancora nella fattispecie in cui (i? viene esercitata la facoltà di impugnare per la parte che vi abbia interesse) dei diritti fondamentali di azione e difesa di cui all'articolo 24 Cost.

Nel caso in esame, invece, la motivazione lascia una piena oscurità in ordine alle basi della decisione, ovvero in ordine alla qualificazione come "generico" - nel senso di privo di effetti - del disconoscimento di cui al contempo viene però riconosciuta l'esistenza.

La censura, appunto come riqualificata denunciante di motivazione inesistente, merita pertanto accoglimento. 3.1 Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 1590 e 1591 c.c. in relazione all'articolo 1216 c.c.

Tali norme sarebbero state violate, in relazione al primo motivo d'appello, dal giudice del gravame, in quanto "richiedono che, per liberarsi dell'obbligo di pagamento del canone, il conduttore debba proporre offerta formale e, in caso di rifiuto, chiedere la nomina di un sequestratario e a questi consegnare l'immobile".

Questo sarebbe stato sostenuto nell'atto d'appello, "riportando esplicitamente la procedura" degli articoli 1216 e 1209 c.c. (si invocano Cass.10926/2018 e Cass. 19308/2005).

La corte territoriale però avrebbe respinto la censura, ritenendo non giuridicamente sostenuto il rifiuto del locatore a ricevere la riconsegna dell'immobile.

Invece le parti avrebbero dovuto "convenire in ordine alla rilevazione dei danni arrecati all'immobile": proprio su questo si sarebbero interrotte le trattative e le due proposte di verbale non sarebbero state sottoscritte, per cui nell'atto d'appello si sarebbe evidenziato che in tale contesto l'unico percorso giuridicamente praticabile - e favorevole al conduttore - sarebbe stato "promuovere un accertamento, anche giudiziale", dello stato dell'immobile, così da conseguire la liberazione dall'obbligo di corrispondere il canone per il periodo successivo all'offerta non formale di riconsegna. 3.2 Questa sintesi del terzo motivo dimostra che il suo contenuto si radica sugli esiti dell'accertamento di quel che avvenne tra le parti dopo la conclusione del contratto, e quindi, da un lato, se il rifiuto della locatrice a ricevere:ta L- io riconsegna dell'immobile sia stato legittimo o meno a seconda della sussistenza di danni in ordine ai quali si sarebbe svolta una trattativa tra le parti, e dall'altro, a monte, se sussistessero i presupposti appunto per l'offerta non formale di riconsegna da parte della conduttrice.

Il terzo motivo, pertanto, viene ad essere condizionato dall'accoglimento del secondo motivo - che incide sulla legittimità dell'accertamento effettuato dal giudice di merito in rapporto alla sussistenza o meno di un valido disconoscimento ex articolo 2712 c.c. di alcuni dei documenti allo scopo utilizzati -, e quindi assorbito.

4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 c.c. perché sarebbe stato onere della conduttrice provare "di aver posto in essere le procedure e gli atti idonei a liberarsi dell'obbligo di pagare il canone".

A prescindere da ogni altro rilievo, anche questo motivo viene íctu ()culi assorbito dall'accoglimento del secondo.

5. Il quinto motivo denuncia mancanza del minimum motivazionale - con conseguente nullità della sentenza - in relazione alla valutazione delle testimonianze.

In realtà, si tratta sempre della questione della ricostruzione delle vicende, da un altro punto di vista, per cui è configurabile l'assorbimento come per i motivi terzo e quarto.

6. Il sesto motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata sottoscrizione dei "verbali" di riconsegna dell'immobile: vale ancora quanto appena rilevato per i motivi terzo, quarto e quinto.

7. Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 96 c.p.c. ed è palesemente assorbito dall'accoglimento del secondo.

8. In conclusione il primo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione per quanto di ragione e rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa sezione e diversa composizione, anche pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,4 2 ORDINANZA sul ricorso 24196/2018 proposto da: Se.Ge. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata a Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n.40 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1049/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. otteneva dal Tribunale di Avezzano decreto ingiuntivo n. 14/2012 che ordinava a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di pagarle, quale indennità di occupazione di un immobile oggetto di contratto locatizio risolto, la somma di euro 52.176,72, oltre accessori e spese; [OSCURATO:PERSONA], notificatole il decreto, proponeva opposizione, che il Tribunale, con sentenza del 17 febbraio 2017, accoglieva integralmente, condannando l'opposta a restituire a controparte quanto corrisposto per la provvisoria esecuzione concessa al decreto e a restituirle pure il deposito cauzionale - per cui l'opponente aveva proposto domanda riconvenzionale -, nonché, oltre alle spese di lite, a versarle una somma equitativamente determinata ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. SE.GE. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. il 31 maggio 2018, rigettava. SE.GE. ha presentato ricorso, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Entrambe hanno depositato memorie. Considerato che: Il ricorso si articola in sette motivi. 1.1 Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo "in relazione all'applicabilità dell'articolo 2712 c.c. e alla necessità e alle forme del disconoscimento della corrispondenza asseritamente intercorsa per posta elettronica". Si afferma che nell'atto d'appello, a pagina 10, a proposito dei "fogli asseritamente contenenti la riproduzione di corrispondenza" tra le parti, si sarebbe negato l'onere di disconoscimento, anche informale, a carico dell'appellante, nei cui confronti era stata effettuata la produzione, rilevando altresì che detti fogli non avrebbero costituito prove fotografiche o fotostatiche o informatiche, bensì meramente fogli stampati, alla cui riconducibilità ad uno scambio di corrispondenza informatica sarebbe stata una mera asserzione di controparte, mentre l'articolo 2712 c.c. equiparerebbe, tra le altre, le riproduzioni informatiche "in quanto siano sostenute da elementi che le sorreggano la attendibilità" come l'attestazione della trasmissione del messaggio all'indirizzo telefonico del destinatario o la dimostrazione dell'uso dello strumento quale mezzo abituale di comunicazione tra le parti (si richiama Cass. 6911/2009). Su questo aspetto la corte territoriale non avrebbe motivato "in alcun modo", non riconducendo neppure tali fogli alle prove documentali di cui occorre il disconoscimento nelle forme di legge, nonostante la difesa dell'attuale ricorrente avesse argomentato al riguardo e riportato anche una pronuncia di illegittimità "sulla parificazione delle riproduzioni in quanto sostenute da elementi ben indicati", nel caso in esame mancanti. 1.2.1 In primo luogo deve rilevarsi che la rubrica del motivo non è corretta nell'invocare come oggetto della censura un preteso omesso esame di fatto decisivo, giacché il reale contenuto della censura stessa tenta di prospettare una pretesa violazione dell'articolo 2712 c.c. 1.2.2 Invero, per ben comprenderla è opportuno anzitutto constatare come nella premessa del ricorso si espongono concisamente i motivi d'appello, e in particolare si indica come segue il contenuto del terzo motivo del gravame' '3 "violazione dell'art. 2712 c.c., avendo il tribunale ravvisato che i fogli a stampa, asseritamente riproducenti messaggi di posta elettronica, non erano stati disconosciuti dalla <<SE.GE.», mentre quest'ultima, nella prima difesa successiva alla loro produzione, eccepiva che «non vi è prova alcuna che le mail cui si riferisce controparte siano state mai inviate e ricevute» e comunque, non trattandosi di atti a firma dell'amministratore della SE.GE ., non richiedevano alcuno specifico e formale disconoscimento" (ricorso, pagina 3). La sintesi offerta nella premessa viene dunque integrata nella esposizione, ut supra riassunta, del motivo in esame. 1.2.3 La corte territoriale - a pagina 5 della sentenza - sintetizza il contenuto del terzo motivo d'appello affermando che lamenta la violazione dell'articolo 2712 c.c. per avere il giudice di prime cure "sottovalutato" la contestazione dell'appellante dell'invio e della ricezione dei messaggi, che costituirebbe disconoscimento ai sensi dell'articolo invocato, e affermando altresì che il motivo sostiene che, per poter valere come riproduzioni meccanografiche di fatti o cose, tali lettere elettroniche avrebbero dovuto essere munite di attestazioni di invio e ricezione. Ciò conferma, peraltro ad abundantiam, che nel motivo in esame non vi è alcun novum. La corte risponde al motivo come segue: "Vero è che il codice civile nega ogni valenza probatoria che costituiscono mere riproduzioni meccaniche quando colui contro il quale sono prodotte ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime (art. 2712 c.c.). Pertanto perché la prova sia considerata valida in giudizio è necessario che l'avversario non contesti la mail, il suo contenuto od il ricevimento della stessa, è necessario altresì che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie". 1.2.4 Il terzo motivo d'appello si basava effettivamente su due censure: secondo una sequenza logica, la prima consisteva nell'asserto che non si trattasse di riproduzioni in quanto prive di attestazioni di invio e di ricezione, e la seconda nell'ulteriore asserto che le riproduzioni erano state disconosciute mediante la contestazione dell'invio e della ricezione. Peraltro, la ragio prospettata come fondante le due censure in tal modo diventava la medesima: l'assenza di attestazioni di invio e di ricezione. È opportuno ricordare, allora, il percorso seguito dal giudice di merito per escludere la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo. La corte territoriale rileva, quale premessa dell'esame dell'atto di appello, che il Tribunale aveva ritenuto che la ex conduttrice avesse sgombrato l'immobile prima del 20 dicembre 2010 - il contratto si era risolto nel novembre 2010 -; il 20 novembre le parti si sarebbero incontrate per la riconsegna, e avrebbero "fatte due stesure del verbale di riconsegna, nella seconda delle quali, predisposta dal legale rappresentante della SE.GE . Immobiliare, il locatore dava atto che erano stati effettuati i pagamenti dovuti e di non avere più nulla a pretendere, fatti salvi gli eventuali danni il cui ammontare, una volta definito e concordato tra le parti, sarebbe stato detratto dal deposito cauzionale, che il locatore si impegnava a restituire al conduttore; che il verbale non veniva sottoscritto ed anzi la SNAM veniva diffidata a pagare i canoni; che il teste Figliolini aveva dichiarato di aver ritirato le chiavi nell'agosto 2011 ... che la madre del Serafini, legale rappresentante della SE.GE ., aveva collocato l'episodio della restituzione temporanea (sic) delle chiavi nell'agosto-settembre 2011, mentre lo Iacaz, dipendente della SNAM, collocava l'episodio a maggio e nello stesso periodo collocava l'episodio l'incaricato del prelievo dell'estintore, rimasto nei locali"; e quindi secondo il giudice di prime cure "deponeva nel senso della liberazione dei locali anteriormente al 1° dicembre 2010 l'incarico conferito dalla SNAM Reti a terzi per provvedere al trasloco, nonché lo scambio di email, per il cui valore probatorio richiamava l'art. 2712 c.c. e le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste che aveva effettuato il controllo degli estintori". 1.2.5 Dunque, da questa sintesi tracciata dal giudice d'appello emerge che le riproduzioni delle e-mail, reputate inviate e ricevute ("lo scambio"), avevano inciso nella ricostruzione dei fatti, ovvero erano state ritenute dotate di valore probatorio. E infatti, poi, quando affronta il terzo motivo d'appello, la corte territoriale riconosce a tali documenti la qualità di prove, ritenendo "generico" il disconoscimento effettuato in ordine ad essi da SE.GE . L'articolo 2712 c.c., in effetti, attribuisce alle riproduzioni ivi considerate il valore di "piena prova" dei fatti rappresentati "se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti". Come si è visto, il motivo ora in esame contesta che i "fogli" prodotti da controparte godessero della stessa potenzialità di diventare prove - ai sensi dell'articolo 2712 c.c. le riproduzioni divenendo prove in difetto di disconoscimento - sostenendo che "la Corte d'Appello non motiva in alcun modo, neanche per sostenere che comunque quei fogli andavano ricondotti alle «prove» documentali delle quali è necessario il disconoscimento". In tal modo il motivo tenta di inserire nell'articolo 2712 c.c. un presupposto ulteriore all'assenza del disconoscimento (si noti che l'articolo 2712 c.c. non esige che le riproduzioni siano sottoscritte, inviate o ricevute, con relative attestazioni di questi componenti). La norma, che presenta come rubrica "Riproduzioni meccaniche" - e nella quale è stata inserita anche la specie della riproduzione informatica dall'articolo 23 quater d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, introdotto a sua volta dall'articolo 16, secondo comma, d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 -, si limita però ictu °cui/ ad esigere soltanto che si tratti di "riproduzioni" non disconosciute; e aggiungere elementi ulteriori nel dettato normativo non rientra affatto in una interpretazione di esso, e per di più costituisce un intervento radicalmente estraneo al paradigma normativo assegnato al ricorrente dall'articolo 360 c.p.c., così da condurre alla inammissibilità il motivo che lo contiene. 1.2.6 Ad abundantiam, a questo punto, si rileva che la giurisprudenza invocata nel motivo - Cass. sez. L, 20 marzo 2009 n. 6911 - si inserisce semplicemente in un filone che, sul presupposto della non tassatività delle riproduzioni cui si riferisce l'articolo 2712 c.c., reputa idoneo all'applicazione di quest'ultima norma anche il telefax (tra gli arresti massimati, si vedano pure Cass. sez. 6-2, (6\ ord. 27 febbraio 2012 n. 5778, Cass. sez. 1, 14 giugno 2007 n. 13916, Cass. sez. 3, 24 novembre 2005 n. 24814 e Cass. sez. L, 13 febbraio 1989 n. 886). Il tentativo della presente censura di incrementare, dunque, il contenuto dell'articolo 2712 c.c. risulta anche sotto questo profilo del tutto privo di consistenza. Nel caso in esame, come sopra si è visto sostengono i ricorrenti, "quelle prodotte da controparte non sono prove fotografiche o fotostatiche o informatiche", bensì "una serie di fogli stampati, la riconducibilità dei quali ad un apparato di corrispondenza informatica è una mera asserzione di <<SNAM»", avendo l'articolo 2712 c.c. dato valore probatorio alle riproduzioni "in quanto siano sostenute da elementi che ne sorreggono la attendibilità", i quali dovrebbero essere allora forniti da chi deposita le riproduzioni. È invece più che evidente che l'articolo 2712 c.c. esige dal documento soltanto un elemento costitutivo negativo per raggiungere la qualità di prova: l'assenza di disconoscimento della controparte. Il motivo, in conclusione, risulta manifestamente inammissibile. 2.1.1 n secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 2712 c.c. quanto al disconoscimento delle "scritture" prodotte da SNAM., Questo motivo viene proposto in subordine al precedente, cioè per l'ipotesi in cui si ritenga "necessario il riconoscimento dei suddetti fogli prodottí" appunto da SNAM. L'inconsistenza radicale del primo motivo appena constatata conduce quindi al suo vaglio. La censura invoca l'atto d'appello nella parte in cui richiamava precedenti difese dell'attuale ricorrente dirette a sostenere che delle e-mail cui si sarebbe riferita a controparte non vi sarebbe stata prova dell'invio e della ricezione. Il che costituirebbe - non necessitando per esso formule sacramentali - il disconoscimento delle suddette e-mail come prova; la corte territoriale si sarebbe però limitata a ribadire quel che già aveva affermato il primo giudice, cioè che il disconoscimento sarebbe stato generico, e non puntuale, cioè specifico e circostanziato. In tal modo la corte sarebbe incorsa pure nel vizio di omesso esame di fatto decisivo. 2.2.2 Quel che in realtà veicola il motivo non è riconducibile all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., e neppure alla fattispecie di cui all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. Esso invece, per quanto emerge dalla sua complessiva tessitura, non può che essere riqualificato (e sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmente si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862) come denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., la carenza di motivazione della sentenza sulla questione del disconoscimento, id est violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. Come sopra si è visto, infatti, nel gravame l'attuale ricorrente aveva insistito nel senso della sussistenza del disconoscimento dei fogli de quibus in relazione alla qualità di lettere elettroniche che il giudice di prime cure aveva loro attribuito. La presenza di tale censura nell'atto d'appello è stata ritualmente segnalata nella premessa del ricorso, come già evidenziato a proposito del primo motivo (sub 1.2.2) e - si rimarca ancora una volta ad abundantiam - d'altronde confermata dal contenuto della sentenza d'appello. 2.2.3 La corte territoriale, infatti, così si esprime al riguardo: "con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2712 c.c. in riferimento al ... disconoscimento della corrispondenza intercorsa tra le parti per posta elettronica ... In particolare l'appellante sostiene che il giudice avrebbe sottovalutato la sua contestazione dell'invio e della ricezione dei messaggi, in quanto la stessa integra gli estremi del disconoscimento richiesto dall'art. 2712 c.c. ... Vero è che il codice civile nega ogni valenza probatoria ai documenti che costituiscono mere riproduzioni meccaniche quando colui contro il quale sono prodotte ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime (art. 2712 c. c.). Pertanto perché la prova sia considerata valida in giudizio è necessario che l'avversario non contesti la mai! (sic), i/ suo contenuto od il ricevimento della stessa, è necessario altresì che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie". Ora, è del tutto evidente che il fondamento della decisione di rigetto del motivo d'appello, poiché questo verteva sul disconoscimento che l'appellante propugnava di aver compiuto, si racchiude nella brevissima parte finale della motivazione dedicata al terzo motivo del gravame: "è necessario ... che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie". La corte territoriale, ictu ()culi, non offre una reale motivazione in tema, dal momento che, dopo avere ammesso l'esistenza di un disconoscimento, immediatamente lo qualifica come un atto tamquam non esset per genericità, senza però spiegare neanche nella minima misura in che cosa sarebbe consistita questa genericità, ovvero - ribaltando il punto di vista per chiarire totalmente il contenuto di questo asserto - quali modalità avrebbe dovuto l'appellante rispettare per compiere un disconoscimento giuridicamente valido e non, si ripete, come tamquam non esset. La motivazione, è ben noto, deve essere uno strumento di esternazione dell'accertamento e del ragionamento del giudicante, inequivocamente imposto dall'articolo 111 della Carta costituzionale già prima della introduzione espressa dei principi del giusto processo operata da I.cost. 23 novembre 1999 n.2. La decisione del giudice, infatti, non deve essere criptica, bensì trasparente, id est la motivazione non deve consistere solo in rapidi asserti, bensì deve costituire un vero e proprio rendiconto, per così dire, della giurisdizione, integrando una consistente tutela conclusiva (salvo sussista ancora nella fattispecie in cui (i? viene esercitata la facoltà di impugnare per la parte che vi abbia interesse) dei diritti fondamentali di azione e difesa di cui all'articolo 24 Cost. Nel caso in esame, invece, la motivazione lascia una piena oscurità in ordine alle basi della decisione, ovvero in ordine alla qualificazione come "generico" - nel senso di privo di effetti - del disconoscimento di cui al contempo viene però riconosciuta l'esistenza. La censura, appunto come riqualificata denunciante di motivazione inesistente, merita pertanto accoglimento. 3.1 Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 1590 e 1591 c.c. in relazione all'articolo 1216 c.c. Tali norme sarebbero state violate, in relazione al primo motivo d'appello, dal giudice del gravame, in quanto "richiedono che, per liberarsi dell'obbligo di pagamento del canone, il conduttore debba proporre offerta formale e, in caso di rifiuto, chiedere la nomina di un sequestratario e a questi consegnare l'immobile". Questo sarebbe stato sostenuto nell'atto d'appello, "riportando esplicitamente la procedura" degli articoli 1216 e 1209 c.c. (si invocano Cass.10926/2018 e Cass. 19308/2005). La corte territoriale però avrebbe respinto la censura, ritenendo non giuridicamente sostenuto il rifiuto del locatore a ricevere la riconsegna dell'immobile. Invece le parti avrebbero dovuto "convenire in ordine alla rilevazione dei danni arrecati all'immobile": proprio su questo si sarebbero interrotte le trattative e le due proposte di verbale non sarebbero state sottoscritte, per cui nell'atto d'appello si sarebbe evidenziato che in tale contesto l'unico percorso giuridicamente praticabile - e favorevole al conduttore - sarebbe stato "promuovere un accertamento, anche giudiziale", dello stato dell'immobile, così da conseguire la liberazione dall'obbligo di corrispondere il canone per il periodo successivo all'offerta non formale di riconsegna. 3.2 Questa sintesi del terzo motivo dimostra che il suo contenuto si radica sugli esiti dell'accertamento di quel che avvenne tra le parti dopo la conclusione del contratto, e quindi, da un lato, se il rifiuto della locatrice a ricevere:ta L- io riconsegna dell'immobile sia stato legittimo o meno a seconda della sussistenza di danni in ordine ai quali si sarebbe svolta una trattativa tra le parti, e dall'altro, a monte, se sussistessero i presupposti appunto per l'offerta non formale di riconsegna da parte della conduttrice. Il terzo motivo, pertanto, viene ad essere condizionato dall'accoglimento del secondo motivo - che incide sulla legittimità dell'accertamento effettuato dal giudice di merito in rapporto alla sussistenza o meno di un valido disconoscimento ex articolo 2712 c.c. di alcuni dei documenti allo scopo utilizzati -, e quindi assorbito. 4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 c.c. perché sarebbe stato onere della conduttrice provare "di aver posto in essere le procedure e gli atti idonei a liberarsi dell'obbligo di pagare il canone". A prescindere da ogni altro rilievo, anche questo motivo viene íctu ()culi assorbito dall'accoglimento del secondo. 5. Il quinto motivo denuncia mancanza del minimum motivazionale - con conseguente nullità della sentenza - in relazione alla valutazione delle testimonianze. In realtà, si tratta sempre della questione della ricostruzione delle vicende, da un altro punto di vista, per cui è configurabile l'assorbimento come per i motivi terzo e quarto. 6. Il sesto motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata sottoscrizione dei "verbali" di riconsegna dell'immobile: vale ancora quanto appena rilevato per i motivi terzo, quarto e quinto. 7. Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 96 c.p.c. ed è palesemente assorbito dall'accoglimento del secondo. 8. In conclusione il primo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione per quanto di ragione e rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa sezione e diversa composizione, anche pe
Decreto Cassazione n. 15507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris