CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21263/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 669/24 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. In particolare, il ricorrente censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., lamentando nello specifico che il giudice di merito si sarebbe limitato "ad escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della duplicità delle violazioni della misura" (cfr. p. 2 del ricorso). Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata risulta immune da censure sul piano logico-giuridico. Invero, posta - in astratto - la compatibilità tra la continuazione e la particolare tenuità del fatto (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064), nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente valorizzato la ripetizione della condotta quale elemento ostativo, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., al riconoscimento del beneficio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i