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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14645/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari che aveva assolto gli imputati, ha invece ritenuto sussistente la loro responsabilità in ordine al delitto di furto aggravato agli stessi contestato; rilevato che i ricorsi sono costituiti da un unico motivo, con il quale la Difesa degli imputati prospetta l'erronea applicazione della legge penale e l'esistenza di vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli stessi, denunziando una illogica ricostruzione dei profili giuridico-fattuali operata in sede di appello; ritenuto che essi siano inammissibili dal momento che, oltre a non essere consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, appaiono affetti da evidente genericità, essendo affidati a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni poste a sostegno delle statuizioni impugnate e contraddistinte da assertive affermazioni neppure corredate da riferimenti alla corretta interpretazione giurisprudenziale degli istituti giuridici richiamati; ritenuto, infine, che sia manifestamente infondata anche la censura in ordine alla mancata notifica della motivazione della sentenza di appello, posto che in realtà la notifica mediante lettura in udienza riguarda, fuori dai casi di motivazione contestuale, il solo dispositivo e che, per il resto, la notifica concerne unicamente l'avviso di deposito della motivazione depositata non contestualmente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari che aveva assolto gli imputati, ha invece ritenuto sussistente la loro responsabilità in ordine al delitto di furto aggravato agli stessi contestato; rilevato che i ricorsi sono costituiti da un unico motivo, con il quale la Difesa degli imputati prospetta l'erronea applicazione della legge penale e l'esistenza di vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli stessi, denunziando una illogica ricostruzione dei profili giuridico-fattuali operata in sede di appello; ritenuto che essi siano inammissibili dal momento che, oltre a non essere consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, appaiono affetti da evidente genericità, essendo affidati a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni poste a sostegno delle statuizioni impugnate e contraddistinte da assertive affermazioni neppure corredate da riferimenti alla corretta interpretazione giurisprudenziale degli istituti giuridici richiamati; ritenuto, infine, che sia manifestamente infondata anche la censura in ordine alla mancata notifica della motivazione della sentenza di appello, posto che in realtà la notifica mediante lettura in udienza riguarda, fuori dai casi di motivazione contestuale, il solo dispositivo e che, per il resto, la notifica concerne unicamente l'avviso di deposito della motivazione depositata non contestualmente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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