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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 24933/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5421-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 203, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; Oggetto R.G.N.5421/2022 Cron.

Rep.

Ud.28/04/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2682/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2021 R.G.N. 1486/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: con sentenza n. 2682 del 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato l'accertamento compiuto, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (INPGI), dal Tribunale della stessa sede in ordine alla natura subordinata dei rapporti di lavoro giornalistico, intercorsi tra ENI s.p.a. ed i dipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con consequenziale obbligo di iscrizione assicurativa; ad avviso della Corte territoriale, erano infondati sia i motivi d’impugnazione relativi alle irregolarità formali del verbale di accertamento posto in essere dall’Istituto, in quanto insussistenti e comunque ininfluenti rispetto all’accertamento dei presupposti dell’obbligo di iscrizione, che il motivo relativo a questo ultimo aspetto; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che dai contenuti del verbale relativi alle dichiarazioni rese dai lavoratori, mai contestate da ENI s.p.a.e confermate in sede testimoniale, emergeva con chiarezza che i dipendenti non avessero svolto attività di mero ma rketing aziendale o comunque attività diversa dalla diffusione di notizie ed informazioni attinenti i settori Cultura, Ricerca, Sviluppo ed Innovazione; essi avevano cura to la rassegna stampa ragionata degli approfondimenti divulgati , la redazione di comunicati stampa, note stampa, ricerche delle notizie aziendali, relazioni con i media etc..; insomma, si erano occupati della stesuradi testi giornalistici, anche proponendo fontiulteriori di approfondimento; avverso tale sentenza, ricorre ENI s.p.a. sulla base di sei motivi, successivamente illustrati da memoria; l’INPGI resiste con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 28 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,dell’art. 33 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e ciò in relazione alla l egge n. 69 del 3 febbraio 1963 ; in particolare, si insiste sulla questione della nullità del verbale ispettivo opposto per assoluta carenza di motivazione; con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.7, legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c. . , si deduce che il verbale di accertamento opposto, sarebbe radicalmente nullo per la violazione dell’art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il verbale di accertamento avrebbe dovuto contenere l’indicazione del Responsabile del procedimento; con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma quarto, lett. e) della legge n. 183 del 4 novembre 2010, evidenziando la nullità del verbale ispettivo impugnato in quanto carente dell’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali poter proporre ricorso con specificazione dei termini di impugnazione, così come previsto dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010; la sentenza impugnata illegittimamente aveva dichiarato che il verbale conteneva l’indicazione della facoltà di inviare memorie e scritti difensivi (pagina 5); i primi tre motivi, connessi quanto alle questioni proposte, sono infondati; questa Corte di cassazione (Cass. 15/06/2020 n. 11539; n. 23045 del 2018 e superando Cass. n. 26927 del 2008), ha affermato che il potere di applicare sanzioni amministrative ha quali fatti costitutivi le circostanze indicate dalle norme che le prevedono e non il verbale di accertamento, che è solo elemento di prova di esse; sul punto il d.lgs. n. 124 del 2004, art. 10, comma 5 è chiaro nel riconoscere che i "verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (...) per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili", sicché sono i fatti attraverso essi dimostrati e non i verbali in quanto atti a fondare le pretese della pubblica amministrazione esercitate su tale base; attesa la natura dei verbali come sopra indicati ciò che è decisiva è la dimostrazione de lla fondatezza della pretesa sanzionatorio -creditoria che si pone su di un piano successivo attinente al rapporto e non all'atto; è stato anche precisato che proprio la natura di fonte di prova del verbale, non determinata tra verbalepretesa creditoria del singolo Ente impositore, alcun nesso di pregiudizialità - dipendenza, ricorrendo, invece, soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro rapporto e, dunque, una forma di parziale connessione oggettiva tra controversie; con il quarto motivo, si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2700 c.c.; in particolare, la sentenza della Corte di Appello avrebbe illegittimamente attribuito al verbale ispettivo valore probatorio di particolare valenza, in quanto i fatti in esso riportati non sarebbero stati contestati dalla Società odierna ricorrente senza considera re che l’efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi può aversi solo quanto alla provenienza degli stessi da parte del pubblico ufficiale che li ha redatti, nonché in relazione alle circostanze, o attività, che il medesimo pubblico ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza o dalui compiute. (pagg. 5 e 6); con il quinto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, e ciò anche in relazione all’art. 1 della stessa legge, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e 360 n. 5) c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.., secondo comma, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., per genericità della motivazione; la sentenza impugnata avrebbe apertamente violato gli artt. 116 e 360, n. 5) c.p.c.,in quanto avrebbe omesso di effettuare la benché minima indagine in ordine alla natura effettiva dell’attività; con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , nonché dell’art. 360 n. 5) c.p.c.e si censura la sentenza impugnata in quanto avrebbeviolato la legge at tribuendo all’attività svolta dai signori Cesaro e Galloro carattere giornalistico professionale senza considerare l’inesistenza del requisito legale dell’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti professionisti, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che la mancanza del requisito professionale era risultante dagli atti di causa e dal verbale ispettivo dell’INPGI; i motivi dal quarto al sesto, connessi in quanto incentrati sulla qualificazione dei rapporti operata dalla sentenza impugnata , vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili là dove tendono ad ottenere la rivalutazionedel giudizio di merito ; l’accertamento compiuto ha correttamente condotto alla qualificazione dell’attività dei dipendenti in termini di lavoro subordinato; ciò anche in relazione al costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il diverso nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto può rilevare solo se coerente con il comportamento successivo delle parti in sede di esecuzione del contratto stesso e in funzione del carattere attenuato del requisito della subordinazione che è proprio dell'attività giornalistica; questa Corte ha stabilito che l'attività di qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, aifini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (da ultimo, cfr. Cass.n. 24078 del 2021); risulta dunque evidente come i motivi di gravame, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e di omesso esame di fatti e circostanze, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda per cui è causa, ponendo a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti che li hanno originati; a tal riguardo, va ribadito che, anche prima della modifica apportata all'art. 360 c.p.c., n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, cit., art. 54, la censura divizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (così, tra le più recenti, Cass.n. 7916 del 2017); che i motivi in esame, vanno pertanto dichiarati inammissibili, a tanto appunto dovendo pervenirsi ogni qualvolta, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così, da ult., Cass.

S.U. n. 34476 del 2019); peraltro, come affermato dall’INPGI, anche i pubblicisti vanno iscritti all’Istituto (SSUU.1867 del 2020 e succ) , quindi risulta del tutto irrilevante la circostanza della mancanza di iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti; ancora più di recente è stato ribadito (Cass. 25 maggio 2021, n. 14391), richiamando i requisiti di iscrizione di cui al regolamento INPGI, che l'obbligo assicurativo presso l'INPGI ricorre nei casi in cui, a prescindere dal c.c.n.l. applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.

Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative.

Ai sensi della vigente normativa (L. n. 1564 del 1951, L. n. 1122 del 1955, art. 38 della L. n. 416 del 1981 - come sostituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, Statuto e Regolamento dell'INPGI), dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all'INPGI.

Si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito -per i dipendenti da aziende private - dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] con nota n. 14072 del 27 dicembre 2005; il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5421-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 203, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; Oggetto R.G.N.5421/2022 Cron. Rep. Ud.28/04/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2682/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2021 R.G.N. 1486/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 2682 del 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato l'accertamento compiuto, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (INPGI), dal Tribunale della stessa sede in ordine alla natura subordinata dei rapporti di lavoro giornalistico, intercorsi tra ENI s.p.a. ed i dipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con consequenziale obbligo di iscrizione assicurativa; ad avviso della Corte territoriale, erano infondati sia i motivi d’impugnazione relativi alle irregolarità formali del verbale di accertamento posto in essere dall’Istituto, in quanto insussistenti e comunque ininfluenti rispetto all’accertamento dei presupposti dell’obbligo di iscrizione, che il motivo relativo a questo ultimo aspetto; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che dai contenuti del verbale relativi alle dichiarazioni rese dai lavoratori, mai contestate da ENI s.p.a.e confermate in sede testimoniale, emergeva con chiarezza che i dipendenti non avessero svolto attività di mero ma rketing aziendale o comunque attività diversa dalla diffusione di notizie ed informazioni attinenti i settori Cultura, Ricerca, Sviluppo ed Innovazione; essi avevano cura to la rassegna stampa ragionata degli approfondimenti divulgati , la redazione di comunicati stampa, note stampa, ricerche delle notizie aziendali, relazioni con i media etc..; insomma, si erano occupati della stesuradi testi giornalistici, anche proponendo fontiulteriori di approfondimento; avverso tale sentenza, ricorre ENI s.p.a. sulla base di sei motivi, successivamente illustrati da memoria; l’INPGI resiste con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 28 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,dell’art. 33 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e ciò in relazione alla l egge n. 69 del 3 febbraio 1963 ; in particolare, si insiste sulla questione della nullità del verbale ispettivo opposto per assoluta carenza di motivazione; con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.7, legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c. . , si deduce che il verbale di accertamento opposto, sarebbe radicalmente nullo per la violazione dell’art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il verbale di accertamento avrebbe dovuto contenere l’indicazione del Responsabile del procedimento; con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma quarto, lett. e) della legge n. 183 del 4 novembre 2010, evidenziando la nullità del verbale ispettivo impugnato in quanto carente dell’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali poter proporre ricorso con specificazione dei termini di impugnazione, così come previsto dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010; la sentenza impugnata illegittimamente aveva dichiarato che il verbale conteneva l’indicazione della facoltà di inviare memorie e scritti difensivi (pagina 5); i primi tre motivi, connessi quanto alle questioni proposte, sono infondati; questa Corte di cassazione (Cass. 15/06/2020 n. 11539; n. 23045 del 2018 e superando Cass. n. 26927 del 2008), ha affermato che il potere di applicare sanzioni amministrative ha quali fatti costitutivi le circostanze indicate dalle norme che le prevedono e non il verbale di accertamento, che è solo elemento di prova di esse; sul punto il d.lgs. n. 124 del 2004, art. 10, comma 5 è chiaro nel riconoscere che i "verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (...) per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili", sicché sono i fatti attraverso essi dimostrati e non i verbali in quanto atti a fondare le pretese della pubblica amministrazione esercitate su tale base; attesa la natura dei verbali come sopra indicati ciò che è decisiva è la dimostrazione de lla fondatezza della pretesa sanzionatorio -creditoria che si pone su di un piano successivo attinente al rapporto e non all'atto; è stato anche precisato che proprio la natura di fonte di prova del verbale, non determinata tra verbalepretesa creditoria del singolo Ente impositore, alcun nesso di pregiudizialità - dipendenza, ricorrendo, invece, soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro rapporto e, dunque, una forma di parziale connessione oggettiva tra controversie; con il quarto motivo, si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2700 c.c.; in particolare, la sentenza della Corte di Appello avrebbe illegittimamente attribuito al verbale ispettivo valore probatorio di particolare valenza, in quanto i fatti in esso riportati non sarebbero stati contestati dalla Società odierna ricorrente senza considera re che l’efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi può aversi solo quanto alla provenienza degli stessi da parte del pubblico ufficiale che li ha redatti, nonché in relazione alle circostanze, o attività, che il medesimo pubblico ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza o dalui compiute. (pagg. 5 e 6); con il quinto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, e ciò anche in relazione all’art. 1 della stessa legge, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e 360 n. 5) c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.., secondo comma, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., per genericità della motivazione; la sentenza impugnata avrebbe apertamente violato gli artt. 116 e 360, n. 5) c.p.c.,in quanto avrebbe omesso di effettuare la benché minima indagine in ordine alla natura effettiva dell’attività; con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , nonché dell’art. 360 n. 5) c.p.c.e si censura la sentenza impugnata in quanto avrebbeviolato la legge at tribuendo all’attività svolta dai signori Cesaro e Galloro carattere giornalistico professionale senza considerare l’inesistenza del requisito legale dell’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti professionisti, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che la mancanza del requisito professionale era risultante dagli atti di causa e dal verbale ispettivo dell’INPGI; i motivi dal quarto al sesto, connessi in quanto incentrati sulla qualificazione dei rapporti operata dalla sentenza impugnata , vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili là dove tendono ad ottenere la rivalutazionedel giudizio di merito ; l’accertamento compiuto ha correttamente condotto alla qualificazione dell’attività dei dipendenti in termini di lavoro subordinato; ciò anche in relazione al costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il diverso nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto può rilevare solo se coerente con il comportamento successivo delle parti in sede di esecuzione del contratto stesso e in funzione del carattere attenuato del requisito della subordinazione che è proprio dell'attività giornalistica; questa Corte ha stabilito che l'attività di qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, aifini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (da ultimo, cfr. Cass.n. 24078 del 2021); risulta dunque evidente come i motivi di gravame, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e di omesso esame di fatti e circostanze, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda per cui è causa, ponendo a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti che li hanno originati; a tal riguardo, va ribadito che, anche prima della modifica apportata all'art. 360 c.p.c., n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, cit., art. 54, la censura divizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (così, tra le più recenti, Cass.n. 7916 del 2017); che i motivi in esame, vanno pertanto dichiarati inammissibili, a tanto appunto dovendo pervenirsi ogni qualvolta, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così, da ult., Cass. S.U. n. 34476 del 2019); peraltro, come affermato dall’INPGI, anche i pubblicisti vanno iscritti all’Istituto (SSUU.1867 del 2020 e succ) , quindi risulta del tutto irrilevante la circostanza della mancanza di iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti; ancora più di recente è stato ribadito (Cass. 25 maggio 2021, n. 14391), richiamando i requisiti di iscrizione di cui al regolamento INPGI, che l'obbligo assicurativo presso l'INPGI ricorre nei casi in cui, a prescindere dal c.c.n.l. applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa (L. n. 1564 del 1951, L. n. 1122 del 1955, art. 38 della L. n. 416 del 1981 - come sostituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, Statuto e Regolamento dell'INPGI), dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all'INPGI. Si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito -per i dipendenti da aziende private - dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] con nota n. 14072 del 27 dicembre 2005; il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
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