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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06659/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GJENW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: ..iteGfttott, con il provvedimento impugnato il Tribunale dirlZ~ in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze Del Tribunale di Modena del 15 maggio 2018 e del 3 novembre 2020, irrevocabili, rispettivamente, il 7 luglio 2018 e il 22 novembre 2020; la decisione è stata motivata con la commissione di un delitto, in data 14 gennaio 2022, per il quale il ricorrente ha riportato condanna con sentenza del 26 settembre 2022, irrevocabile il 25 novembre 2023; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'avvenuto computo del quinquennio di cui all'art. 168 cod. pen. dalla data di irrevocabilità delle sentenze concessive del beneficio e non, come ritenuto corretto, dalla data di commissione del reato; ritenuto che l'assunto difensivo è radicalmente privo di fondamento, dovendosi applicare il principio, applicato dal giudice dell'esecuzione e qui condiviso, secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio» (fra le molte, Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095); considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GJENW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: ..iteGfttott, con il provvedimento impugnato il Tribunale dirlZ~ in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze Del Tribunale di Modena del 15 maggio 2018 e del 3 novembre 2020, irrevocabili, rispettivamente, il 7 luglio 2018 e il 22 novembre 2020; la decisione è stata motivata con la commissione di un delitto, in data 14 gennaio 2022, per il quale il ricorrente ha riportato condanna con sentenza del 26 settembre 2022, irrevocabile il 25 novembre 2023; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'avvenuto computo del quinquennio di cui all'art. 168 cod. pen. dalla data di irrevocabilità delle sentenze concessive del beneficio e non, come ritenuto corretto, dalla data di commissione del reato; ritenuto che l'assunto difensivo è radicalmente privo di fondamento, dovendosi applicare il principio, applicato dal giudice dell'esecuzione e qui condiviso, secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio» (fra le molte, Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095); considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06659/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris