CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale in sede, alla pena di mesi due di arresto, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 (capi A), B) e C), perché contravveniva al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna in data 19 novembre 2018. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, Avv. F. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 2 d. Igs. n. 159 del 2011 (primo motivo), errata applicazione della medesima norma, in relazione ai reati di cui ai capi A) e C), nonché vizio di motivazione (secondo motivo), errata applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) (terzo motivo). Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve censure (secondo e terzo motivo) di asserito difetto di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. p. 4 e ss. della sentenza) e che, comunque, quanto alla dedotta inosservanza di norme di legge, è generico perché non specifica le ragioni, in fatto e in diritto, della censura devoluta a questa Corte. Rilevato, poi, che il dedotto vizio di mancata notifica del decreto del Questore (primo motivo) risultando il documento in atti in fotocopia, è inedito posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (cfr. p. 1 e 2 della sentenza), questo non risulta devoluto al giudice del gravame. Considerata, infine, la manifesta infondatezza della dedotta continuità delle condotte di cui ai capi A) e C), in considerazione dell'esistenza del divieto, a carico dell'imputato, di far rientro nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di anni tre, nonché dell'accertata violazione di tale divieto in tre circostanze e contesti diversi, anche dal punto di vista temporale, non risultando la prova, secondo la motivazione ineccepibile dei giudici di merito, della continua permanenza del [OSCURATO:PERSONA], nel comune per il quale vigeva il divieto a suo carico. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensor