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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36699/2022

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nunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15643/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Faustini e Valgiovio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ARRIGO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via M. Prestinari, 13 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi N.15643/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 6825/67/14, depositata in data 15 dicembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Faustini e Valgiovio ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale –a seguito di PVC che faceva seguito a indagini nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - venivano accertate maggiori IVA e IRAP derivanti dalla contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti relative a cessioni di spazi pubblicitari per autovetture da corsa; che i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano a impugnare gli avvisi di accertamento relativi al maggior reddito imputati ai soci per trasparenza; che la CTP di Brescia ha accolto i ricorsi riuniti; che la CTR della Lombardia, con sentenza depositata in data 15 dicembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo accertata l’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione sottostanti, circostanza evincibile anche dalla sproporzione delle spese di sponsorizzazione e il reddito dichiarato; che hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. N.15643/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla l. 1° dicembre 2016 n. 225, delle somme iscritte a ruolo conseguenti agli avvisi di accertamento per cui è causa, come risulta dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dalla comunicazione dell’Agente della Riscossione e dalle ricevute dei versamenti allegate alla memoria; che appare opportuno ottenere informazioni dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla suddetta definizione agevolata; P. Q. M. Dispone il rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15643/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Faustini e Valgiovio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ARRIGO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via M. Prestinari, 13 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi N.15643/15 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 6825/67/14, depositata in data 15 dicembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Faustini e Valgiovio ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale –a seguito di PVC che faceva seguito a indagini nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - venivano accertate maggiori IVA e IRAP derivanti dalla contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti relative a cessioni di spazi pubblicitari per autovetture da corsa; che i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano a impugnare gli avvisi di accertamento relativi al maggior reddito imputati ai soci per trasparenza; che la CTP di Brescia ha accolto i ricorsi riuniti; che la CTR della Lombardia, con sentenza depositata in data 15 dicembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo accertata l’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione sottostanti, circostanza evincibile anche dalla sproporzione delle spese di sponsorizzazione e il reddito dichiarato; che hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. N.15643/15 R.G. Est. F. D’Aquino 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla l. 1° dicembre 2016 n. 225, delle somme iscritte a ruolo conseguenti agli avvisi di accertamento per cui è causa, come risulta dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dalla comunicazione dell’Agente della Riscossione e dalle ricevute dei versamenti allegate alla memoria; che appare opportuno ottenere informazioni dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla suddetta definizione agevolata; P. Q. M. Dispone il rinvio
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