CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Zarbo in virtù di procura speciale alle liti congiunta al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 2033/2024depositata il 18.12.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 10.02.2016, la Cooperativa sociale "Il LiberoGabbiano ONLUS" ha chiesto al Tribunale di Agrigento l'emissione diNumero registro generale 6598/2025Numero sezionale 722/2026un decreto ingiuntivo per la somma di € 231.630,50 nei confronti delNumero di raccolta generale 16806/2026Comune di Licata, relativamente ai servizi di accoglienza pDraetas ptuabtbili cianzio ne 28/05/2026favore di minori stranieri non accompagnati e disabili psichici nelloanno 2014, documentati da fatture.2. A seguito della opposizione del Comune di Licata, proposta nei con-fronti del decreto ingiuntivo, il Tribunale di Agrigento, con sentenzan. 669/2020, pubblicata in data 26.08.2020, all'esito del giudizion.r.g. 1548/2016, vertente tra il Comune di Licata (opponente) e lacooperativa sociale “[OSCURATO:PERSONA]” (opposta), ha accolto l'op-posizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 338/2016, emesso dalTribunale di Agrigento il 22 Marzo 2016, condannando parte oppostaal pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, che haliquidato in € 4.406,50 oltre accessori di legge.3. [OSCURATO:PERSONA] sociale “[OSCURATO:PERSONA]” ha impugnato detta sen-tenza, eccependone l'erroneità sotto vari profili, e la Corte d'appellodi Palermo, con sentenza n. 2033/2024, ha riconosciuto gli interessimoratori sulle somme pagate in ritardo, confermando nel resto lasentenza di primo grado ed applicando il limite di € 45,00 anche alleprestazioni rese nel 2014, con compensazione delle spese proces-suali del giudizio.4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso in cassazione detta pro-nuncia del Giudice di appello, proponendo due motivi.5. Ha resistito il Comune di Licata, depositando controricorso.6. E' stata disposta per la trattazione l'adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 11 delle preleggi, del d.P.R.S. n. 513 del 2016 edel d.P. 158 del 1996 Regione Sicilia, in relazione all'art. 360 n. 3c.p.c., poiché la Corte d'Appello ha erroneamente applicato in viaretroattiva il limite tariffario di € 45,00 pro die/pro capite, introdottodal d.P.R.S. n. 513 del 2016 a prestazioni rese nel 2014, quando tale2 di 7Numero registro generale 6598/2025Numero sezionale 722/2026limite non esisteva e la struttura ricorrente operava legittimamenteNumero di raccolta generale 16806/2026come comunità alloggio per minori con tariffa di € 76,00 giDoartan paublibelicraiz,io ne 28/05/2026ai sensi del d.P. n. 158 del 1996. Peraltro, la Corte d'appello ha er-roneamente ritenuto onere della Cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]"identificare con precisione il quantum della pretesa, mentre la tariffaera già stabilita dalla normativa regionale vigente al momento dell'e-rogazione delle prestazioni.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., poiché la Corte terri-toriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda volta al riconosci-mento della tariffa di € 76,00 prevista per le comunità alloggio au-torizzate, limitandosi ad applicare il limite di € 45,00, senza consi-derare la natura e la qualificazione giuridica della struttura al mo-mento dell'erogazione del servizio, impedendo l'accertamento di unfatto decisivo per il giudizio, in quanto l'autorizzazione della strutturacome comunità alloggio e l'applicabilità della relativa tariffa costitui-vano il presupposto giuridico per la determinazione del corrispettivodovuto.3. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] invoca l'applicazione del D.P. n. 158 del 1996 in luogodel D.P.R.S. n. 513 del 2016, con riferimento alla tariffa applicata di€ 45,00 in luogo di quella di € 76,00. Tuttavia, dalla sentenza impu-gnata e dall'atto di appello non è rilevabile detto motivo di impugna-zione, in quanto la ricorrente contesta l'obbligo di pagamento a ca-rico del Comune, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 22 del 1986, manon la sua entità o la tariffa applicata. Solo in questa sede contestal'applicazione della tariffa considerata e, di conseguenza, il quantumdell'asserito credito.Peraltro, rispetto ai due atti invocati, il primo provvedimento con-cerne “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestionida parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali pre-visti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22” e, costituendo un3 di 7Numero registro generale 6598/2025Numero sezionale 722/2026decreto generale, emanato in attuazione della L.R. 22/1986, approvaNumero di raccolta generale 16806/2026gli schemi di convenzione-tipo per la gestione di varDia tas peubrbvliciazziio ne 28/05/2026socio-assistenziali comunali, tra cui: comunità alloggio per minori;istituti educativo-assistenziali; comunità alloggio per minorisottoposti a provvedimenti dell'A.G. Il decreto disciplina, dunque,come i Comuni devono convenzionarsi con enti pubblici/privati perla gestione dei servizi.Il secondo provvedimento è più settoriale e specifico, in quantointroduce gli standard speciali per le strutture di accoglienza disecondo livello per MSNA (minori stranieri non accompagnati). Inparticolare, il decreto definisce standard strutturali e organizzativispecifici per le strutture MSNA e differenzia tali strutture dalle“comunità alloggio per minori” ordinarie, fissando la retta massimaa 45,00 euro pro die/pro capite, allineata al contributo statale. Ciòcomporta che, anche volendo considerare il quantum, è assoluta-mente infondata la contestazione sollevata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito alla violazione del principio di irretroattività, poiché ledue discipline hanno contesti applicativi e destinatari diversi. Ilprovvedimento del 1996 trova applicazione per i servizi socio-assi-stenziali previsti dalla L.R. 22/1986, dettando schemi di convenzionerelativi alla organizzazione del servizio, agli obblighi dell'entegestore, alle modalità di convenzionamento ed ai criteri per ilrapporto finanziario tra Comune ed ente. Detta disciplina nonriguarda i minori stranieri non accompagnati che, invece, trova lasua regolamentazione del D.P.R.S. n. 513 del 2016, il cui scopo èquello di adeguare gli standard alla peculiarità dei MSNA e dicontenere i costi (45,00 euro) nonché di armonizzare la disciplinaregionale con i contributi nazionali. Quanto al regime economico,mentre il D.P. non prevede rette predeterminate, ma rinvia alleconvenzioni con previsioni sino alla somma rivendicata dallaricorrente, la disciplina del 2016 fissa espressamente la retta per4 di 7Numero registro generale 6598/2025Numero sezionale 722/2026MSNA in 45 ,00 euro, cioè pari al contributo statale previsto dal D.M.Numero di raccolta generale 16806/202612.11.2014. Data pubblicazione 28/05/2026Pertanto, il diverso ambito applicativo delle due previsioni contrastacon l'invocata applicabilità della normativa più risalente, assorbendocosì ogni questione connessa sollevata dalla Cooperativa. In ognicaso, la Corte di appello ha specificato che, in assenza di unaconvenzione specifica, il Comune non poteva superare quanto pre-visto ex lege come onere economico imposto ai Comuni, soprattuttoin seguito al regime previsto per il Fondo per l'accoglienza dei minoristranieri non accompagnati di cui all'art. 23, comma 11, del d.l. n.95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, che fissa limitidi stanziamento finanziario, con entrata in vigore del 7.7.2012.4. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda relativaal riconoscimento della tariffa di € 76,00 prevista per le comunitàalloggio autorizzate e l'applicazione così della tariffa di € 45,00 inassenza di ogni valutazione.La Suprema Corte ha espressamente affermato che “In tema di ri-corso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.,ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto macomunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame” ([OSCURATO:PERSONA]. 5,Ordinanza n. 27551 del 23.10.2024) ed ha ulteriormente stabilitoche “La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che ilgiudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c.per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque,su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai finidell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a pre-cisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusionesono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della5 di 7Numero registro generale 6598/2025Numero sezionale 722/2026precisazione delle conclusioni” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 41205 delNumero di raccolta generale 16806/202622.12.2021). La ricorrente, nella specie, non solo non indicaDa ota vpueb balicbaz-ione 28/05/2026bia proposto detto motivo di impugnazione, ma soprattutto non spe-cifica in alcun modo le caratteristiche che la Corte di appello avrebbeomesso di considerare ai fini dell'applicazione della tariffa invocata,allegandone solo genericamente la mancata valutazione in ossequioal principio generale per cui “il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sututte le domande ed eccezioni ritualmente proposte, soprattuttoquando queste incidono sulla determinazione del quantum della pre-tesa azionata”, senza ulteriori indicazioni.Su questo ultimo profilo la Corte di cassazione ha espressamentestatuito che “Nel giudizio di legittimità, la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivoca-bilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntual-mente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini enon genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'in-dicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentirela verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in se-condo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione,quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare diretta-mente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissi-bilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendoessa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14.10.2021).In ogni caso, la Corte territoriale sottolinea puntualmente che “sa-rebbe stato onere dell'appellante identificare con precisione il quan-6 di 7Numero registro generale 6598/2025Numero sezionale 722/2026tum alla stessa spettante per ogni M.S.N.A. allocato presso la suaNumero di raccolta generale 16806/2026struttura e la differenza ancora dovuta a tale titolo. PeraDltartao p,u bbnliocanzio ne 28/05/2026tutte le fatture allegate al ricorso monitorio riportano gli identificatividei minori allocati ed i periodi di riferimento e, tra quelle che li indi-viduano, non si evince quali costi siano stati posti a carico del Co-mune convenuto (se € 45,00 pro die per ciascun minore ovvero unasomma superiore) […] in assenza di una dettagliata quantificazionedelle somme spettanti per ogni singolo minore straniero non accom-pagnato accolto presso la struttura dell'appellante, che le somme giàliquidate e versate dal Comune siano estintive dell'obbligazione sullostesso gravante con conseguente rigetto del motivo di appello n. 5”,evidenziando così l'irrilevanza della contestazione, non potendosicalcolare una eventuale differenza tra le tariffe applicate in assenzadi detti ulteriori elementi numerici.5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.6. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo devono porsi acarico della ricorrente in virtù della soccombenza. P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein € 6.000,00, oltre oneri di legge, ed oltre € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile,in data 11.2.2026.Il PresidenteGuido Mercolino7 di 7