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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 39569/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20820-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Ce t ( [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 815/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20820 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza con della Corte di appello di Firenze n. 815 del 2020, esponendo che: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ottenuto, nei suoi confronti, un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni riferiti a due contratti di locazione finanziaria; la deducente aveva proposto opposizione allegando l'avvenuto pagamento quanto al primo contratto, e il mancato perfezionamento del secondo, o in subordine, quanto a quest'ultimo, la mancata consegna del bene che ne costituiva oggetto; il Tribunale, all'esito di perizia grafologica, aveva respinto l'opposizione escludendo la prova del pagamento quanto al primo contratto, e, quanto al secondo, constatando che la consulenza in parola aveva confermato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti eccetto che per quello di consegna acquisito solo in copia, e però, al riguardo, tenuto conto che era stata provata una richiesta di proroga della durata del secondo negozio e l'adempimento del pagamento di alcuni canoni relativi allo stesso a mezzo del rilascio di effetti cambiari; la Corte di appello aveva respinto il gravame osservando che l'appellante non contestava più l'autenticità della firma apposta sul secondo contratto di leasing, ma sosteneva che il relativo modulo fosse stato riempito abusivamente, innovando inammissibilmente la ragione posta a base dell'opposizione monitoria; inoltre gli indizi rilevabili nell'incarto processuale convergevano nel senso di riscontrare le allegazioni della parte creditrice, tenuto in particolare conto della circostanza che la lettera di richiesta di modifica delle condizioni contrattuali, del 26 aprile 2005, era stata utilizzata dal consulente tecnico di ufficio, quale scrittura comparazione, senza contestazioni da parte dell'opponente, e quindi con tacito riconoscimento; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 217, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ammettendo, quale scrittura di comparazione, una missiva solo tacitamente riconosciuta, ovvero non espressamente riconosciuta o accertata per sentenza o atto pubblico; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2696 e 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre prove testimoniali decisive in senso contrario alla decisione assunta, e mancando di vagliare diversamente l'incarto processuale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; la questione posta dalla censura, come eccepito in controricorso, è nuova, non essendo stato dimostrato, conformemente all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che sia stata sollevata e discussa nei gradi di merito; peraltro il motivo, per come formulato, mostra di non cogliere la ragione decisoria della sentenza gravata, posto che per un verso la Corte territoriale afferma che l'autenticità della sottoscrizione apposta al secondo contratto non era più in contestazione (pag. 5), senza che sul punto vi sia stata censura; per altro verso evidenzia come la lettera in parola, vagliata in uno agli altri elementi istruttori con apprezzamento fattuale non sindacabile in sede di legittimità, fosse stata tacitamente riconosciuta, e fosse come tale utilizzabile per il vaglio giudiziale, non discutendosi del suo distinto utilizzo per la consulenza volta ad accertare una pretesa falsità che, come detto, non era più invocata; sotto ogni profilo, dunque, il motivo non è ammissibile; il secondo motivo è manifestamente inammissibile; si fa richiamo ad atti processuali non riportati, senza neppure indicare quale fosse il loro esatto contenuto e quando e come introdotti nel processo (articolazioni di prova), con plateale violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469), proponendo, al contempo, una completa rilettura fattuale preclusa in questa sede; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 12 ottobre 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20820-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Ce t ( [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 815/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20820 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza con della Corte di appello di Firenze n. 815 del 2020, esponendo che: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ottenuto, nei suoi confronti, un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni riferiti a due contratti di locazione finanziaria; la deducente aveva proposto opposizione allegando l'avvenuto pagamento quanto al primo contratto, e il mancato perfezionamento del secondo, o in subordine, quanto a quest'ultimo, la mancata consegna del bene che ne costituiva oggetto; il Tribunale, all'esito di perizia grafologica, aveva respinto l'opposizione escludendo la prova del pagamento quanto al primo contratto, e, quanto al secondo, constatando che la consulenza in parola aveva confermato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti eccetto che per quello di consegna acquisito solo in copia, e però, al riguardo, tenuto conto che era stata provata una richiesta di proroga della durata del secondo negozio e l'adempimento del pagamento di alcuni canoni relativi allo stesso a mezzo del rilascio di effetti cambiari; la Corte di appello aveva respinto il gravame osservando che l'appellante non contestava più l'autenticità della firma apposta sul secondo contratto di leasing, ma sosteneva che il relativo modulo fosse stato riempito abusivamente, innovando inammissibilmente la ragione posta a base dell'opposizione monitoria; inoltre gli indizi rilevabili nell'incarto processuale convergevano nel senso di riscontrare le allegazioni della parte creditrice, tenuto in particolare conto della circostanza che la lettera di richiesta di modifica delle condizioni contrattuali, del 26 aprile 2005, era stata utilizzata dal consulente tecnico di ufficio, quale scrittura comparazione, senza contestazioni da parte dell'opponente, e quindi con tacito riconoscimento; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 217, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ammettendo, quale scrittura di comparazione, una missiva solo tacitamente riconosciuta, ovvero non espressamente riconosciuta o accertata per sentenza o atto pubblico; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2696 e 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre prove testimoniali decisive in senso contrario alla decisione assunta, e mancando di vagliare diversamente l'incarto processuale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; la questione posta dalla censura, come eccepito in controricorso, è nuova, non essendo stato dimostrato, conformemente all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che sia stata sollevata e discussa nei gradi di merito; peraltro il motivo, per come formulato, mostra di non cogliere la ragione decisoria della sentenza gravata, posto che per un verso la Corte territoriale afferma che l'autenticità della sottoscrizione apposta al secondo contratto non era più in contestazione (pag. 5), senza che sul punto vi sia stata censura; per altro verso evidenzia come la lettera in parola, vagliata in uno agli altri elementi istruttori con apprezzamento fattuale non sindacabile in sede di legittimità, fosse stata tacitamente riconosciuta, e fosse come tale utilizzabile per il vaglio giudiziale, non discutendosi del suo distinto utilizzo per la consulenza volta ad accertare una pretesa falsità che, come detto, non era più invocata; sotto ogni profilo, dunque, il motivo non è ammissibile; il secondo motivo è manifestamente inammissibile; si fa richiamo ad atti processuali non riportati, senza neppure indicare quale fosse il loro esatto contenuto e quando e come introdotti nel processo (articolazioni di prova), con plateale violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), proponendo, al contempo, una completa rilettura fattuale preclusa in questa sede; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 12 ottobre 2021. Il
Decreto Cassazione n. 39569/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris