CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di tentata estorsione. 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'abnormità dello stesso, lamentando la violazione dei diritti della difesa, la pendenza di richiesta di ricusazione del giudice, l'incompetenza del Tribunale di Bolzano, l'incompletezza delle indagini preliminari, la violazione del diritto alla prova, la pendenza di giudizio civile presso diversa giurisdizione sui medesimi fatti, la carenza di interesse della parte civile, le falsità ideologiche rilevabili dai documenti in atti , il travisamento e la invasione dei poteri del giudice e rilevando rammissibilità dell'impugnazione alla luce della riforma Cartabia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Occorre in tal senso ribadire il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008, Rv. 241869 e Sez. 6, n. 10097 del 28/01/2005, Rv. 231152), secondo cui il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare. Ne consegue che le doglianze sollevate in questa sede dalla difesa possono e devono essere riproposte dinanzi al giudice del dibattimento. 2. Stante la non impugnabilità del decreto ex art. 429 cod. proc. pen., l'odierno ricorso proposto avverso tale atto processuale deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semp