CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di liberazione anticipata per il semestre 11/4/2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato che con il ricorso e con la memoria depositata il 19/1/2024 si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 3 cost. e 54 ord. pen. poiché il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla base di una violazione per la quale si è assunto la responsabilità un altro detenuto; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla sanzione disciplinare irrogata e a quanto accaduto (la pacifica circostanza che nella cella nella quale era il detenuto è stata rinvenuta una nano sim) ha fornito adeguata e coerente censura alle medesime censure formulate nell'impugnazione, ora reiterate, e ciò anche considerato che a nulla rileva che ad altro detenuto nella medesima cella il beneficio sia stato invece concesso, ben potendo all'evidenza essere comunque diverse le singole responsabilità e l'incidenza delle stesse nell'ambito della valutazione effettuata dal giudice della sorveglianza; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen