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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 luglio 2025

Cassazione n. 19690/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4773/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C -intimato- Numero registro generale 4773/2025 Numero sezionale 537/2025 Numero di raccolta generale 19690/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2264/2024 depositata il 03/08/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e la mancata costituzione della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 15/07/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4773/2025 Numero sezionale 537/2025 Numero di raccolta generale 19690/2025 Data pubblicazione 16/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4773/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C -intimato- Numero registro generale 4773/2025 Numero sezionale 537/2025 Numero di raccolta generale 19690/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2264/2024 depositata il 03/08/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e la mancata costituzione della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 15/07/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4773/2025 Numero sezionale 537/2025 Numero di raccolta generale 19690/2025 Data pubblicazione 16/07/2025
Decreto Cassazione n. 19690/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris