CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di un marsupio contenente vari documenti all'interno della stazione ferroviaria, con l'aggravante di aver commesso il fatto sul bagaglio di viaggiatore, con la recidiva specifica e reiterata, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da puntuali censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha trattato la questione affermando che la recidiva contestata non poteva essere esclusa, dato che la condotta era stata realizzata in modo repentino ed efficace, confermando la sintomaticità di una maggiore pericolosità sociale ed i precedenti del prevenuto rivelavano la dimestichezza maturata nella perpetrazione dei furti, frequentando non casualmente la stazione ferroviaria ed approfittando del momento migliore per depredare le vittime. Inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che la pena era contenuta in misura prossima ai minimi. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, darselahR,E3 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al "papqamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremilakhlla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottob