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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34950/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifestamente infondato. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogni volta che le minacce siano dirette verso soggetti diversi dal presunto debitore.

L'inclusione nella azione violenta o minatoria di persone estranee al sinallagma esprime una volontà coercitiva di singolare intensità che esonda dal rapporto creditorio.

La riconducibilità della condotta alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. richiede invece che la condotta illecita resti circoscritta nel perimetro del rapporto contrattuale, mentre il coinvolgimento di soggetti terzi esclude, a priori, che possa essere invocato l'inquadramento più favorevole (vedi Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto, Rv. 272017 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifestamente infondato. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogni volta che le minacce siano dirette verso soggetti diversi dal presunto debitore. L'inclusione nella azione violenta o minatoria di persone estranee al sinallagma esprime una volontà coercitiva di singolare intensità che esonda dal rapporto creditorio. La riconducibilità della condotta alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. richiede invece che la condotta illecita resti circoscritta nel perimetro del rapporto contrattuale, mentre il coinvolgimento di soggetti terzi esclude, a priori, che possa essere invocato l'inquadramento più favorevole (vedi Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto, Rv. 272017 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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