CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 174/RG. 4565 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria e non irrilevante sottrazione temporale ai controlli dell'imputato e a pag. 4 gli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il