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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33519/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte . otst d'appello di Sassari del 08/06/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Nuoro in data 05/06/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui al capo 81, cpv., 648 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA] (madre della [OSCURATO:PERSONA]) ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto i vizi denunciati sono smentiti dalla lettura della pronuncia impugnata che rivela l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di valutazione della prova testimoniale e dimostra la corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] ed hanno parimenti indicato elementi di riscontro esterno della veridicità del propalato (quali il rinvenimento, a seguito di perquisizioni, di numerosi oggetti di sicura provenienza delittuosa nello scantinato dell'abitazione della teste, ivi collocati dal prevenuto) (pag. 7 della sentenza impugnata).

Ciò posto, le ulteriori doglianze aventi riguardo alla valutazione del materiale probatorio in atti risultano volte a prefigurarne un'alternativa lettura, estranea al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti.

Anche la censura avente riguardo al mancato accoglimento della richiesta applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondata, in quanto la disamina della pronuncia impugnata consente di rilevare l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto.

In particolare, la Corte territoriale ha motivato il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, cpv., cod. pen. alla luce della natura e della quantità degli oggetti rinvenuti, e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale del giudice di merito in tal senso.

1.2. declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati contestati.

L'inammissibilità del ricorso preclude di dichiarare la prescrizione del delitto intervenuta dopo la sentenza impugnata e nelle more del giudizio di legittimità eccepita con il secondo motivo di ricorso.2.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte . otst d'appello di Sassari del 08/06/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Nuoro in data 05/06/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui al capo 81, cpv., 648 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA] (madre della [OSCURATO:PERSONA]) ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto i vizi denunciati sono smentiti dalla lettura della pronuncia impugnata che rivela l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di valutazione della prova testimoniale e dimostra la corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] ed hanno parimenti indicato elementi di riscontro esterno della veridicità del propalato (quali il rinvenimento, a seguito di perquisizioni, di numerosi oggetti di sicura provenienza delittuosa nello scantinato dell'abitazione della teste, ivi collocati dal prevenuto) (pag. 7 della sentenza impugnata). Ciò posto, le ulteriori doglianze aventi riguardo alla valutazione del materiale probatorio in atti risultano volte a prefigurarne un'alternativa lettura, estranea al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti. Anche la censura avente riguardo al mancato accoglimento della richiesta applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondata, in quanto la disamina della pronuncia impugnata consente di rilevare l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha motivato il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, cpv., cod. pen. alla luce della natura e della quantità degli oggetti rinvenuti, e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale del giudice di merito in tal senso. 1.2. declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati contestati. L'inammissibilità del ricorso preclude di dichiarare la prescrizione del delitto intervenuta dopo la sentenza impugnata e nelle more del giudizio di legittimità eccepita con il secondo motivo di ricorso.2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 33519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris