CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 19051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15734/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”,elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO], P.E. C.: [OSCURATO:EMAIL],C.F.PSSMPL60M63C621 U), del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso di lei in Genova, [OSCURATO:PERSONA] 9 (sede della civica Avvocatura), con domicilio telematico al seguente indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1115/2019 depositata il25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’imp resa individuale autodemolizioni Sestri di [OSCURATO:PERSONA] proponeva due ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, uno avverso il provvedimento con cui il Comune a seguito dell’istanza di revisione delle aree soggette a tassazione e di sopralluogo, accoglieva solo in parte l’istanza, applicando una riduzione forfettaria del 50% dell’imposta dovuta sull’area di deposito di veicoli ed in considerazione delle obiettive difficoltà di determinare tra le aree indicate, quali fossero effettivamente produttive di rifiuti speciali non assimilabili. 2. La CTP di Genova respingeva il ricorso confermando la legittimità della detassazione nella misura applicata dall’ente locale e ritenendo che nell’area di stazionamento dei veicoli si producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, atteso che la demolizione dei veicoli avviene altrove e che in ogni caso era onere del contribuente fornire la prova del diritto alla detassazione, atteso che, ai sensi dell’art. 17 comma 3, del regolamento TARI, qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando sull'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 50%. Aggiungeva che era il regolamento Tari a stabilire che in presenza di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si provvede all’abbattimento della tassazione nella misura applicata dal Comune. Al contempo il contribuente impugnava l'avviso di pagamento relativo alla Tari per l'annualità 2017. La commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso richiamando per relationem la motivazione della decisione che aveva deciso sull’impugnativa del provvedimento concernente la istanza di revisione del contribuente. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con due sentenza identiche, rigettava il ricorso avverso le sentenze della CTP di Genova concernente l’una l'impugnazione avverso il provvedimento che aveva deciso sull’istanza di revisione e l’altra l’avviso di accertamento per la Tari del 2017. I giudici di appello ritenevano corretta la decisione di primo grado in quanto non è sufficiente che si producano rifiuti speciali ma è anche necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale, evenienza apposta a quella riscontrabile nella fattispecie . Secondo la CTR il concetto di preponderanza della produzione dei rifiuti non poteva escludere una produzione di un quantitativo di rifiuti speciali costituito da ulteriori parti di autovetture da considerarsi assimilati o assimilabili ai rifiuti urbani; precisava, inoltre, che l'esclusione limitata alle specifiche aree delle superfici complessivamente interessata dalla produzione dei predetti rifiuti imponeva l’onere della prova a carico del contribuente. Confermava che, qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando l'abbattimento del 50% come disposto dal Comune di Genova conformemente a quanto stabilito dal regolamento Tari. Aggiungeva la CTR che il regolamento Tari aveva previsto - nelle more della fissazione dei criteri qual i quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex articolo 18 d.lgs.22 del 1997 - che per i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriale, artigianale, commerciale e di servizi, in forza dell'articolo 21 del citato d.lgs., si poteva procedere ad un'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti sulla base del criterio di assimilazione per qualità. Con riferimento al terzo motivo di appello con cui il contribuente censurava l'accertamento del Comune per non avere indicato le condizioni che avevano reso impossibile l’esatta individuazione delle aree produttive dei rifiuti speciali non assimilabili, la CTR affermava che in tale materia grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione e che nella specie l'area di stazionamento dei veicoli produce anche rifiuti speciali assimilabili agli urbani per la quale era onere della contribuente richiedere l'esclusione delle specifiche aree. Avverso le sentenze nn. 1116/2019 e 1115/2019 depositate entrambe il 25 settembre 2019 della CTR Liguria, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, sulla base di tre motivi, illustrati nelle memorie difensive. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso e memorie, eccependo l’intempestività del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 comma 649 legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dell’art. 62 d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere la CTR fondato le decisioni sulla disciplina Tarsu e non sulla disposizione citata in rubrica relativa alla Tari che dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuative prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente . Deduce il contribuente che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto sussumere la fattispecie concreta nell'alveo della norma impositiva correttamente applicabile. Aggiunge che la mancata applicazione della norma effettivamente operante nel caso di specie ha viziato l'intero percorso logico giuridico seguito dal giudicante. 2. Con la seconda censura si deduce, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ. l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo ai fini della definizione del giudizio, chiedendo la decisione del merito ai sensi dell'articolo 384 cod.proc.civ.. Lamenta la ricorrente che mentre le commissioni di primo grado avevano ritenuto che l'area destinata alla sosta temporanea dei veicoli non fosse idonea di per sé alla produzione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani i giudici di secondo grado hanno invece affermato che per ottenere la non tassazione non è sufficiente che si tratti di rifiuti speciali che sembra necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale. Ad avviso del ricorrente il giudice d'appello non avrebbero considerato che in forza dei criteri posti dalla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 nonché dal successivo codice degli dell'ambiente gli autodemolitori non possono essere considerati produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Aggiunge signor ricorrente che lo stesso Comune di Genova non ha escluso la produzione dei rifiuti speciali da parte della ditta ma a sostenuto che non tutta l'area dell'impresa era idonea a produrre tali rifiuti riconoscendo un'area di esclusiva produzione dei rifiuti speciali integralmente sentata se applicando una riduzione forfettaria del 50% per le aree circostanti ove veicoli stazionano ma non vengono lavorati. Con ciò sostenendo che lo stesso Comune di Genova aveva ritenuto che rifiuti speciali prodotti in maniera preponderante non fossero assimilabili a quelli urbani tant'è che aveva insultato le aree produttive di detti rifiuti dalla tassazione. Insiste nel richiedere la totale esenzione di tutte le aree sulla base della preponderanza quantitativa e temporale della produzione dei rifiuti speciali produce riproducendo la documentazione allegata nel giudizio di merito relativa alla quantità dei rifiuti speciali prodotti nei locali di sua proprietà. Secondo il Bellicchi la CTR ha omesso di valutare la documentazione prodotta, la quale avrebbe invece dovuto condurre alla totale esenzione dell'aria nella sua disponibilità. 3.Con il terzo motivo, si denuncia ex articolo 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ. vizio di motivazione apparente in ordine al terzo motivo di appello, atteso che pur, avendo lamentato la violazione dell'articolo 3 legge 241 del 1994, n quanto l'accertamento risultava privo di motivazione per non avere il comune indicato le condizioni che avevano reso impossibile l'esatta individuazione delle aree produttive di rifiuti speciali, il giudice lo respingeva assumendo che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione il quale non può ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione per l'area di stazionamento che produce sia rifiuti pericolosi che di rifiuti speciali assimilabili agli urbani per cui era onere della parte richiede richiedere l'esclusione, la quale è limitata alle specifiche aree della superficie come da esplicita previsione dell'articolo 17 del regolamento Tari. 3. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dal Comune di Genova con cui si contesta l’intempestività del ricorso per cassazione. 4. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 settembre 2019, mentre il ricorso introduttivo è stato consegnato per la notifica il 29 maggio 2020. Risulta, pertanto, superato il termine perentorio fissato dall’art.325 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, n. 13373 del 12/06/2014 (Rv. 631147 – 01), tenuto conto che, anche con la sospensione dei termini per l’emergenza covid (nove marzo – undici maggio 2020), il termine per la notifica andava a scadere il 28 maggio 2020. 5.Il dies ad quemdell'originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell'art. 155, secondo com ma, c.p.c., dal deposito della sentenza impugnata era il 25 settembre 2019. Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, l'art. 83, comma 2, del d.l. del 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Il successivo comma 21 dello stesso art. 83 del di. n. 18 del 17/03/2020 ha poi previsto che «le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi [...] alle commissioni tributarie». Successivamente, con l'articolo 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge n. 40 del 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020. Per effetto di tali disposizioni, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, tra l'altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso di cassazione(conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell'Amministrazione). 6.Il ricorso è pertanto inammissibile.A nulla rilevando, al riguardo, la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale le pronunce gli sarebbero state comunicate dalla cancelleria il giorno successivo alla loro pubblicazione. Come statuito dalle S.U. di questa Corte, esaminati i primi due commi dell’art. 133 c.p.c. (“1.La sentenza è resa pubblicamediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. 2. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, né dà notizia alle parti che si sono costituite”) la “pubblicazione” della sentenza si identifica con il “deposito” della stessa, essendo quest’ultimo l’atto per mezzo del quale la decisione è resa pubblica e non essendo logicamente ipotizzabile una pubblicazione quale “attività autonoma” del cancelliere, diversa e successiva rispetto al deposito. Quanto sopra, sottolineano le Sezioni Unite, è funzionale all’esigenza che le importanti conseguenze che derivano dalla predetta attività di deposito/pubblicazione (decorrenza del termine lungo di impugnativa e, specularmente, formazione del giudicato) siano sempre ricollegabili ad un atto di volizione del giudice, il quale, reputata la sentenza completa, la rende definitiva ed irretrattabile, depositandola in cancelleria. Precisa, poi, la Corte di Cassazione che, ai fini della pubblicazione, non rileva la successiva attività del cancelliere di comunicazione dell’avvenuto deposito alle parti costituite, essendo questa attività espressamente prevista come ulteriore rispetto alla pubblicazione mediante deposito (S.U. 22 settembre 2016 n. 18569). Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente