CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40608/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 29.11.2022 ha parzialmente riformato — limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato a lui ascritto al capo b) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando, sciolto il vincolo della continuazione, la pena finale in quella di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa, con conversione della pena detentiva nella libertà vigilata per la durata di anni uno e mesi 3 - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado del Tribunale di Firenze emessa il 24.10.2017 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt.110, 624-bis commi 1 e 3, 625 n.2 cod. pen. (capo a) e per il reato di cui all'art.4 1.110/75 (capo b) e lo aveva condannato alla pena finale di mesi 9 di reclusione ed euro 600 di multa, sostituendo la pena detentiva con la libertà controllata per anni uno e mesi sei. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in merito al mancato ricorso ai poteri ufficiosi di cui all'art.603 cod. proc. pen., il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di furto, ed il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione degli artt.192,194 e 530 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); In buona sostanza, i motivi, attraverso le censure formalmente denunciate, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6); È solo il caso di precisare quanto al primo motivo che dalla stessa modalità di rappresentazione delle circostanze su cui si fonda la richiesta ex art. 603 c.p.p. non si evince l'assoluta necessità del ricorso all'acquisizione delle altre denunce di furto che avrebbero interessato il medesimo casolare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C