CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .ek n. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti .e privi di vizi logici rilevabili in questa sede (quanto all'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e sulla ricostruzione della vicenda ai fini dei capi ae c), si vedano, in particolare, pagg. da 10 a 13 della sentenza impugnata; quanto all'idoneità della condotta ai fini del reato di favoreggiamento personale, cfr. pagg. 7-8 e 13 della sentenza impugnata, conformi alla natura di reato di pericolo, tra tante, Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109, e con dolo generico, per tutte, Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Rv. 278316); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso