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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48742/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'impugnazione è indammissibile.

Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato inammissibile la nuova istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] poiché essa costituiva la mera reiterazione di analoghe richieste già respinte; Rilevato, al riguardo, che le condizioni soggettive menzionate dal ricorrente sono già state oggetto di valutazione in due provvedimento reiettivi confermati da questa Corte di legittimità e che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, la natura del rito all'esito del quale sono state pronunciate le condanne e l'avvenuta riduzione della pena inflitta con la prima condanna a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.40 del 2019, sono irrilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione che, come noto, richiede la progettazione, sin dalla commissione del primo reato, anche della successiva violazione di legge; Considerato, pertanto, che la domanda è sostanzialmente riproduttiva delle precedenti istanze già valutate negativamente.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è indammissibile. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato inammissibile la nuova istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] poiché essa costituiva la mera reiterazione di analoghe richieste già respinte; Rilevato, al riguardo, che le condizioni soggettive menzionate dal ricorrente sono già state oggetto di valutazione in due provvedimento reiettivi confermati da questa Corte di legittimità e che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, la natura del rito all'esito del quale sono state pronunciate le condanne e l'avvenuta riduzione della pena inflitta con la prima condanna a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.40 del 2019, sono irrilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione che, come noto, richiede la progettazione, sin dalla commissione del primo reato, anche della successiva violazione di legge; Considerato, pertanto, che la domanda è sostanzialmente riproduttiva delle precedenti istanze già valutate negativamente. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 48742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris