CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; il secondo motivo sull'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., peraltro, non risulta proposto in appello e, comunque, la sentenza evidenzia i numerosi precedenti specifici dell'imputato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, prospetta un vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio e all'omessa conversione della pena detentiva. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, su tutti gli aspetti della vicenda e, per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, adeguatamente rileva come dalle specifiche "connotazioni del fatto e della personalità dell'imputato la pena pecuniaria si palesa in concreto del tutto inadeguata" (vedi Sez. 7 - , Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020 Cc. (dep. 18/11/2020 ) Rv. 279876 - 0). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis