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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 26881/2022

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[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a COMISO avverso la sentenza del 12/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021, la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della ricettazione di 117 magliette con marchi contraffatti; dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato ex art. 474 cod. pen., la Corte territoriale riduceva la pena inflitta all'imputato a due anni e tre mesi di reclusione e 1.500 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ragione dei seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla condanna per il reato di ricettazione, non avendo la sentenza affrontato i temi della certezza della contraffazione, della piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa della merce nonché della possibile qualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto.

2.2. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati, reiterativi di doglianze valutate dalla Corte di merito (diversamente da quanto asserito dalla difesa) e correttamente risolte, senza alcuna violazione di legge e con motivazione immune da vizi.

La difesa, per contro, non si è confrontata con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, cosicché l'impugnazione è priva di specificità estrinseca.

4.1. In ordine alla prova della contraffazione della merce, i giudici di merito hanno legittimamente valorizzato sul punto le risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e la deposizione del teste di polizia giudiziaria, esaminato in dibattimento, facendo corretta applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la prova della falsificazione del marchio di un bene può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante, laddove, come nel caso in esame, si tratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli e lo stesso spieghi in maniera logica attraverso quali indici rivelatori egli è pervenuto alla conclusione che si trattasse di un prodotto contraffatto.

Pertanto, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr., ad es., Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180; Sez. 2, n. 22343 del 4/5/2010, Valgimigli, Rv. 247526, tutti in casi cui la Corte ha osservato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).

4.2. La Corte di appello, poi, aderendo alla valutazione del primo giudice, ha evidenziato numerosi elementi indicativi della consapevolezza in capo all'imputato della contraffazione della merce, quali la mancanza di documentazione giustificativa (documenti fiscali come scontrini o fatture), le modalità della vendita (su una bancarella di un mercato settimanali, a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati nei negozi), la genericità e inverosimiglianza della versione fornita (Difranco avrebbe acquistato la merce da tale Andrea, vendutagli a basso prezzo quale rimanenza di magazzino o difettosa).

In ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, va ribadito il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 40835 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).Proprio sulla base di questi principi la Corte di appello, con logica motivazione, ha specificamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. 4.3.

Nell'atto di appello la difesa non aveva lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., norma vigente già prima della presentazione del gravame.

In ogni caso si tratta di una doglianza priva di ogni fondamento, in quanto la pena detentiva massima per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) è di otto anni, mentre l'applicazione della causa di non punibilità è consentita per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non sia superiore nel massimo a cinque anni.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 25 giungo 2020 (che ha dichiarato la l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva), detta causa può essere in astratto riconosciuta in presenza della ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.), che però nel caso di specie non è stata ravvisata, con una statuizione che non ha formato oggetto del ricorso.

4.4. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (il Tribunale) nonché delle modalità dei fatti e della intensità del dolo (la Corte di appello).

Va ribadito sul punto che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a COMISO avverso la sentenza del 12/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021, la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della ricettazione di 117 magliette con marchi contraffatti; dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato ex art. 474 cod. pen., la Corte territoriale riduceva la pena inflitta all'imputato a due anni e tre mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla condanna per il reato di ricettazione, non avendo la sentenza affrontato i temi della certezza della contraffazione, della piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa della merce nonché della possibile qualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto. 2.2. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati, reiterativi di doglianze valutate dalla Corte di merito (diversamente da quanto asserito dalla difesa) e correttamente risolte, senza alcuna violazione di legge e con motivazione immune da vizi. La difesa, per contro, non si è confrontata con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, cosicché l'impugnazione è priva di specificità estrinseca. 4.1. In ordine alla prova della contraffazione della merce, i giudici di merito hanno legittimamente valorizzato sul punto le risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e la deposizione del teste di polizia giudiziaria, esaminato in dibattimento, facendo corretta applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la prova della falsificazione del marchio di un bene può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante, laddove, come nel caso in esame, si tratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli e lo stesso spieghi in maniera logica attraverso quali indici rivelatori egli è pervenuto alla conclusione che si trattasse di un prodotto contraffatto. Pertanto, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr., ad es., Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180; Sez. 2, n. 22343 del 4/5/2010, Valgimigli, Rv. 247526, tutti in casi cui la Corte ha osservato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività). 4.2. La Corte di appello, poi, aderendo alla valutazione del primo giudice, ha evidenziato numerosi elementi indicativi della consapevolezza in capo all'imputato della contraffazione della merce, quali la mancanza di documentazione giustificativa (documenti fiscali come scontrini o fatture), le modalità della vendita (su una bancarella di un mercato settimanali, a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati nei negozi), la genericità e inverosimiglianza della versione fornita (Difranco avrebbe acquistato la merce da tale Andrea, vendutagli a basso prezzo quale rimanenza di magazzino o difettosa). In ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, va ribadito il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 40835 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).Proprio sulla base di questi principi la Corte di appello, con logica motivazione, ha specificamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. 4.3. Nell'atto di appello la difesa non aveva lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., norma vigente già prima della presentazione del gravame. In ogni caso si tratta di una doglianza priva di ogni fondamento, in quanto la pena detentiva massima per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) è di otto anni, mentre l'applicazione della causa di non punibilità è consentita per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non sia superiore nel massimo a cinque anni. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 25 giungo 2020 (che ha dichiarato la l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva), detta causa può essere in astratto riconosciuta in presenza della ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.), che però nel caso di specie non è stata ravvisata, con una statuizione che non ha formato oggetto del ricorso. 4.4. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (il Tribunale) nonché delle modalità dei fatti e della intensità del dolo (la Corte di appello). Va ribadito sul punto che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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