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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45337/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (che per rispetto dell'ordine logico va trattato prioritariamente) afferente all'erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta, oltre che generico, manifestamente infondato (dal momento che l'accertamento dei fatti e della responsabilità del ricorrente - peraltro oggetto di confessione all'udienza di convalida - risulta sorretto da congrua e logica motivazione) e non dedotto in sede di gravame in cui non si è messa in discussione la responsabilità ma la sussistenza della causa di non punibilità; considerato che ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione al motivo di ricorso afferente all'eccessività della pena e al difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, aspetti adeguatamente motivati dalla Corte di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (che per rispetto dell'ordine logico va trattato prioritariamente) afferente all'erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta, oltre che generico, manifestamente infondato (dal momento che l'accertamento dei fatti e della responsabilità del ricorrente - peraltro oggetto di confessione all'udienza di convalida - risulta sorretto da congrua e logica motivazione) e non dedotto in sede di gravame in cui non si è messa in discussione la responsabilità ma la sussistenza della causa di non punibilità; considerato che ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione al motivo di ricorso afferente all'eccessività della pena e al difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, aspetti adeguatamente motivati dalla Corte di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 45337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris