CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo sulla determinazione della pena è manifestamente infondato essendo evidente l'errore materiale corretto dalla Corte di appello, dando prevalenza al dispositivo della sentenza di primo grado che aveva irrogato la pena poi confermata nel giudizio di appello, tenuto conto dei limiti edittali di pena previsti dal reato più grave che non giustificavano l'irrogazione di una pena di un solo mese di reclusione; ritenuto che i residui motivi in tema di trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche e tenuità del fatto ex art. 131 bis appaiono ugualmente inammissibili avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'assunzione di sostanze stupefacenti e delle condotte aggressive estrinsecatesi sia contro le persone che in danneggiamenti dell'autovettura di servizio nel medesimo contesto, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna sia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il r