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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22668/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIA il 15/06/1973avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiulio Romano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma haconfermato la sentenza del Tribunale di Roma del 2 aprile 2023, che condannavaAleksic [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.6, cod. pen., congiudizio di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, per il reatodi furto in abitazione di diversi preziosi e monili in oro; fatti aggravati dall’averagito in numero di tre persone e di aver usato violenza sulle cose forzando laporta/finestra dell’abitazione che restava danneggiata.2.

Contro l'anzidetta sentenza gli imputati, ritualmente assistiti dai lorodifensori di fiducia, ricorrono per cassazione.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione di leggee correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis,cod. proc. pen., con riguardo alla reiterazione del rigetto della richiesta diammissione alla prova, per l'assenza di qualsiasi valutazione sugli aspetti ostativiin concreto alla luce del percorso resipiscente.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali e vizio di travisamento della prova, in relazione alla mancatariqualificazione del fatto come furto tentato.

Si deduce che la Corte di merito nonavrebbe valorizzato la circostanza che la res furtiva è sempre rimasta nella sferadi vigilanza delle Forze dell’Ordine, dal momento della commissione del fatto sinoal momento dell’arresto.

Ciò integrerebbe il costante controllo sul bene oggettodella sottrazione, cosicché la refurtiva non sarebbe mai entrata nella disponibilitàassoluta dell’imputato, dal che la errata configurazione giuridica del delitto nellafattispecie di furto consumato.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione alcomma 4 dell'articolo 624 bis del codice penale, poiché, con il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti contestate e l’attenuante del risarcimento deldanno in termini di equivalenza, in violazione del divieto posto dalla normacitata, il giudice di merito avrebbe applicato un trattamento penale più severo diquello previsto.Si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dellagravità oggettiva della condotta e non tiene conto dell’effettiva modalitàrealizzativa del reato, del buon comportamento processuale e del contegno insede di arresto, che ha inciso sulla callidità, propensione al delitto e resipiscenza.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.4.1 Il primo motivo deduce violazione di legge e correlati vizi motivazionali,in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sullasussistenza di aggravanti privilegiate, tra cui anche la recidiva specifica reiterata.La Corte di merito non avrebbe tenuto conto degli elementi di segno positivoemersi a favore dell’imputato, tra cui il risarcimento del danno, la condottasusseguente al reato, il danno in concreto causato alla persona offesa.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione alcomma 4 dell'articolo 624 bis del codice penale, poiché, con il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti contestate e l’attenuante del risarcimento deldanno in termini di equivalenza, in violazione del divieto posto dalla normacitata, il giudice di merito avrebbe applicato un trattamento penale più severo diquello previsto.Si deduce la illegittimità costituzionale dell’art.624 bis, comma 4, cod. pen.,in relazione agli artt.3 Cost. e 62 n.6, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.Vanno preliminarmente esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio inmerito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sullabase degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltantoall'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettivacorrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsionedi un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizioarrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimosostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possonoessere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070).2.2 La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova dell’[OSCURATO:PERSONA], e confermato la sfavorevoleprognosi ritenuta dal giudice di primo grado della capacità a delinquere, fattoredi per sé sufficiente e impedire l’accesso al beneficio invocato, benché in astrattonon escluso in riferimento al reato per il quale si procede.Nella specie, la Corte di merito, rispondendo alla specifica censura,contenuta nel motivo di ricorso, ha richiamato l’esistenza di plurimi elementi,costituiti dalle concrete modalità della condotta, organizzata mediantesuddivisione di ruoli (un palo e due esecutori materiali) e noleggio di un’autodedicata all’attività criminosa, la programmazione dell’azione mediantesopralluoghi presso edifici in ristrutturazione, dove potere fare accesso tramiteimpalcature, la particolare professionalità dei due esecutori materiali (vistidiscendere da un tubo del gas da un appartamento sito al quinto piano), nonchédai precedenti penali specifici e dalla recidiva reiterata infraquinquennale,correttamente contestata, da dedurre la professionalità nel crimine contro ilpatrimonio.Nel complesso, pertanto, è stata resa una valutazione di merito che, inquanto fondata su elementi obiettivi e idonei a fondare una prognosi sfavorevolecirca il rischio di recidiva, non è sindacabile in sede di legittimità.2.2.1 Infondata è la doglianza riproposta dal ricorrente secondo cui,indipendentemente da ogni altra valutazione, il giudice del merito avrebbedovuto dare conto del titolo di reato e delle qualità personali dell’imputato, cheaveva proposto il risarcimento del danno alla parte offesa.La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplicecondizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, allavalutazione discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazionee di inserimento del soggetto nella vita sociale, espressione di un giudizioprognostico in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati -insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.

Si trattadi due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai moltepliciindicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condottache alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dalcommettere ulteriori reati, come richiesto dall'art. 464-quater, comma 3, cod.proc. pen. (con riguardo al procedimento minorile si veda Sez.3, n. 28670 del9/09/2020, Rv. 280276).Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosiin ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimoottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione delprogramma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera,Rv. 266256) nonché dall’applicabilità anche al furto in abitazione della messa allaprova, come, nella specie, correttamente ritenuto (Sez. 5, n.9601 del3/02/2021).3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.3.1 La qualificazione giuridica del furto in termini di delitto consumato,formulata dalla Corte territoriale, è corretta, in quanto gli imputati, ancorchébloccati dai Carabinieri subito dopo il furto, hanno esercitato sui beni oggettodell’impossessamento un potere momentaneo e conseguito, anche se per unbreve intervallo di tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità dellarefurtiva che veniva recuperata solo per il fortuito intervento degli operanti.Nella specie, gli imputati dopo essere usciti dall’autovettura venivano persidi vista dai militari, e notati solo mentre discendevano dal tubo del gasdell’appartamento della p.o.

Sermoneta, non in casa, che non si accorgeva dinulla, per poi essere bloccati dalle forze dell’ordine mentre si allontanavano abordo del mezzo.3.2 La Corte d’appello ha sottolineato il verificarsi non solo della sottrazionema anche dell’impossessamento, considerato che, nelle more dell’arrivo delleforze dell’ordine, il ricorrente ha avuto il tempo di occultare la refurtivaconsegnatagli dalla complice, parte (il denaro) all’interno del proprio portafogli,parte (i gioielli) dentro il cruscotto del mezzo (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022,Borisov, Rv. 283649 - 01).3.3 Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, risponde di furtoconsumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato dellarefurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbiaesercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto adabbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto odella polizia (come avvenuto nel caso di specie); l’osservazione a distanza, daparte degli agenti, non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reatonella forma tentata poiché tale "studio", non solo non avviene ad opera dellapersona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possessodella res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 12806 del 05/04/2022,Cannizzaro, non massimata).

In simili circostanze, l'agente acquisiscel'autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in formaconsumata - nel momento in cui il soggetto passivo del reato ne perda,correlativamente, la detenzione, anche mediata, attraverso forme indirette divigilanza e custodia (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).4.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, possono esaminarsicongiuntamene i ricorsi proposti dagli imputati.Gli imputati deducono violazione di legge, in relazione al trattamentosanzionatorio applicato all’esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, inviolazione del divieto posto dall’art.624 bis, comma 4, cod. pen., più severo diquello previsto.4.1 La censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché invoca untrattamento meno favorevole per gli imputati.4.2 Le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt.98 e 625 biscod. pen., che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione eduna aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono esserepreviamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica lapena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata",senza tener conto delle stesse (Sez.

U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv.282096 - 01).4.2.1 Nel caso di specie, la pena edittale da considerare era quella dellareclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500, inpresenza di due circostanze aggravanti previste dall’art. 625 comma 1, n.2 e 5,cod. pen. (circostanze "privilegiate" o a blindatura forte), insensibiliall’attenuante del risarcimento del danno, ex art. 624 bis, comma 4, del codicepenale, secondo cui, in caso di furto in abitazione (e furto con strappo)aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen, le attenuanti (salvo che sitratti delle attenuanti di cui agli artt. 98 e 625-bis cod. pen.) si computano, inassenza di altre aggravanti, solo dopo la determinazione della pena per il reatoaggravato.Ne consegue che, ritenuto dal giudice di prime cure il bilanciamento dellecircostanze in termini di equivalenza, la pena non avrebbe potuto ridursiulteriormente per effetto dell’attenuante del risarcimento del danno di cuiall’art.62 n.6 cod. pen.4.3 Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte d’appellorichiama la sentenza di primo grado con la quale i ricorrenti non si confrontano,nonché indica gli elementi ritenuti irrilevanti al riconoscimento del chiestobeneficio.

In particolare, si sottolinea la correttezza della valutazione diirrilevanza della confessione, tenuto conto della diretta visione dei fatti e delrinvenimento della refurtiva, e, quanto al risarcimento del danno, che è già statoconsiderato dal Tribunale ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cuiall’art.62 n.6, cod. pen., e che non potrebbe essere oggetto di doppiavalutazione in favore degli imputati.La Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza del motivo digravame, ha indicato l’esistenza di indici negativi discendenti dalle modalitàprofessionali dell’agire criminoso, caratterizzato da una perdurantemanifestazione di pericolosità, espressione di progettualità criminosa in linea conil passato e di volontà di reiterazione nei reati.Tali rilievi, seppure controvertibili, non appaiono privi di logica congruenzané si pongono in contrasto con i parametri normativi.Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la penabase, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.6.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 5/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIA il 15/06/1973avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiulio Romano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma haconfermato la sentenza del Tribunale di Roma del 2 aprile 2023, che condannavaAleksic [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.6, cod. pen., congiudizio di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, per il reatodi furto in abitazione di diversi preziosi e monili in oro; fatti aggravati dall’averagito in numero di tre persone e di aver usato violenza sulle cose forzando laporta/finestra dell’abitazione che restava danneggiata.2. Contro l'anzidetta sentenza gli imputati, ritualmente assistiti dai lorodifensori di fiducia, ricorrono per cassazione.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione di leggee correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis,cod. proc. pen., con riguardo alla reiterazione del rigetto della richiesta diammissione alla prova, per l'assenza di qualsiasi valutazione sugli aspetti ostativiin concreto alla luce del percorso resipiscente.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali e vizio di travisamento della prova, in relazione alla mancatariqualificazione del fatto come furto tentato. Si deduce che la Corte di merito nonavrebbe valorizzato la circostanza che la res furtiva è sempre rimasta nella sferadi vigilanza delle Forze dell’Ordine, dal momento della commissione del fatto sinoal momento dell’arresto. Ciò integrerebbe il costante controllo sul bene oggettodella sottrazione, cosicché la refurtiva non sarebbe mai entrata nella disponibilitàassoluta dell’imputato, dal che la errata configurazione giuridica del delitto nellafattispecie di furto consumato.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione alcomma 4 dell'articolo 624 bis del codice penale, poiché, con il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti contestate e l’attenuante del risarcimento deldanno in termini di equivalenza, in violazione del divieto posto dalla normacitata, il giudice di merito avrebbe applicato un trattamento penale più severo diquello previsto.Si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dellagravità oggettiva della condotta e non tiene conto dell’effettiva modalitàrealizzativa del reato, del buon comportamento processuale e del contegno insede di arresto, che ha inciso sulla callidità, propensione al delitto e resipiscenza.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.4.1 Il primo motivo deduce violazione di legge e correlati vizi motivazionali,in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sullasussistenza di aggravanti privilegiate, tra cui anche la recidiva specifica reiterata.La Corte di merito non avrebbe tenuto conto degli elementi di segno positivoemersi a favore dell’imputato, tra cui il risarcimento del danno, la condottasusseguente al reato, il danno in concreto causato alla persona offesa.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione alcomma 4 dell'articolo 624 bis del codice penale, poiché, con il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti contestate e l’attenuante del risarcimento deldanno in termini di equivalenza, in violazione del divieto posto dalla normacitata, il giudice di merito avrebbe applicato un trattamento penale più severo diquello previsto.Si deduce la illegittimità costituzionale dell’art.624 bis, comma 4, cod. pen.,in relazione agli artt.3 Cost. e 62 n.6, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.Vanno preliminarmente esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio inmerito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sullabase degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltantoall'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettivacorrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsionedi un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizioarrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimosostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possonoessere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070).2.2 La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova dell’[OSCURATO:PERSONA], e confermato la sfavorevoleprognosi ritenuta dal giudice di primo grado della capacità a delinquere, fattoredi per sé sufficiente e impedire l’accesso al beneficio invocato, benché in astrattonon escluso in riferimento al reato per il quale si procede.Nella specie, la Corte di merito, rispondendo alla specifica censura,contenuta nel motivo di ricorso, ha richiamato l’esistenza di plurimi elementi,costituiti dalle concrete modalità della condotta, organizzata mediantesuddivisione di ruoli (un palo e due esecutori materiali) e noleggio di un’autodedicata all’attività criminosa, la programmazione dell’azione mediantesopralluoghi presso edifici in ristrutturazione, dove potere fare accesso tramiteimpalcature, la particolare professionalità dei due esecutori materiali (vistidiscendere da un tubo del gas da un appartamento sito al quinto piano), nonchédai precedenti penali specifici e dalla recidiva reiterata infraquinquennale,correttamente contestata, da dedurre la professionalità nel crimine contro ilpatrimonio.Nel complesso, pertanto, è stata resa una valutazione di merito che, inquanto fondata su elementi obiettivi e idonei a fondare una prognosi sfavorevolecirca il rischio di recidiva, non è sindacabile in sede di legittimità.2.2.1 Infondata è la doglianza riproposta dal ricorrente secondo cui,indipendentemente da ogni altra valutazione, il giudice del merito avrebbedovuto dare conto del titolo di reato e delle qualità personali dell’imputato, cheaveva proposto il risarcimento del danno alla parte offesa.La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplicecondizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, allavalutazione discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazionee di inserimento del soggetto nella vita sociale, espressione di un giudizioprognostico in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati -insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Si trattadi due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai moltepliciindicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condottache alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dalcommettere ulteriori reati, come richiesto dall'art. 464-quater, comma 3, cod.proc. pen. (con riguardo al procedimento minorile si veda Sez.3, n. 28670 del9/09/2020, Rv. 280276).Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosiin ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimoottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione delprogramma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera,Rv. 266256) nonché dall’applicabilità anche al furto in abitazione della messa allaprova, come, nella specie, correttamente ritenuto (Sez. 5, n.9601 del3/02/2021).3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.3.1 La qualificazione giuridica del furto in termini di delitto consumato,formulata dalla Corte territoriale, è corretta, in quanto gli imputati, ancorchébloccati dai Carabinieri subito dopo il furto, hanno esercitato sui beni oggettodell’impossessamento un potere momentaneo e conseguito, anche se per unbreve intervallo di tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità dellarefurtiva che veniva recuperata solo per il fortuito intervento degli operanti.Nella specie, gli imputati dopo essere usciti dall’autovettura venivano persidi vista dai militari, e notati solo mentre discendevano dal tubo del gasdell’appartamento della p.o. Sermoneta, non in casa, che non si accorgeva dinulla, per poi essere bloccati dalle forze dell’ordine mentre si allontanavano abordo del mezzo.3.2 La Corte d’appello ha sottolineato il verificarsi non solo della sottrazionema anche dell’impossessamento, considerato che, nelle more dell’arrivo delleforze dell’ordine, il ricorrente ha avuto il tempo di occultare la refurtivaconsegnatagli dalla complice, parte (il denaro) all’interno del proprio portafogli,parte (i gioielli) dentro il cruscotto del mezzo (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022,Borisov, Rv. 283649 - 01).3.3 Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, risponde di furtoconsumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato dellarefurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbiaesercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto adabbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto odella polizia (come avvenuto nel caso di specie); l’osservazione a distanza, daparte degli agenti, non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reatonella forma tentata poiché tale "studio", non solo non avviene ad opera dellapersona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possessodella res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 12806 del 05/04/2022,Cannizzaro, non massimata). In simili circostanze, l'agente acquisiscel'autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in formaconsumata - nel momento in cui il soggetto passivo del reato ne perda,correlativamente, la detenzione, anche mediata, attraverso forme indirette divigilanza e custodia (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, possono esaminarsicongiuntamene i ricorsi proposti dagli imputati.Gli imputati deducono violazione di legge, in relazione al trattamentosanzionatorio applicato all’esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, inviolazione del divieto posto dall’art.624 bis, comma 4, cod. pen., più severo diquello previsto.4.1 La censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché invoca untrattamento meno favorevole per gli imputati.4.2 Le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt.98 e 625 biscod. pen., che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione eduna aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono esserepreviamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica lapena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata",senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv.282096 - 01).4.2.1 Nel caso di specie, la pena edittale da considerare era quella dellareclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500, inpresenza di due circostanze aggravanti previste dall’art. 625 comma 1, n.2 e 5,cod. pen. (circostanze "privilegiate" o a blindatura forte), insensibiliall’attenuante del risarcimento del danno, ex art. 624 bis, comma 4, del codicepenale, secondo cui, in caso di furto in abitazione (e furto con strappo)aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen, le attenuanti (salvo che sitratti delle attenuanti di cui agli artt. 98 e 625-bis cod. pen.) si computano, inassenza di altre aggravanti, solo dopo la determinazione della pena per il reatoaggravato.Ne consegue che, ritenuto dal giudice di prime cure il bilanciamento dellecircostanze in termini di equivalenza, la pena non avrebbe potuto ridursiulteriormente per effetto dell’attenuante del risarcimento del danno di cuiall’art.62 n.6 cod. pen.4.3 Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte d’appellorichiama la sentenza di primo grado con la quale i ricorrenti non si confrontano,nonché indica gli elementi ritenuti irrilevanti al riconoscimento del chiestobeneficio. In particolare, si sottolinea la correttezza della valutazione diirrilevanza della confessione, tenuto conto della diretta visione dei fatti e delrinvenimento della refurtiva, e, quanto al risarcimento del danno, che è già statoconsiderato dal Tribunale ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cuiall’art.62 n.6, cod. pen., e che non potrebbe essere oggetto di doppiavalutazione in favore degli imputati.La Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza del motivo digravame, ha indicato l’esistenza di indici negativi discendenti dalle modalitàprofessionali dell’agire criminoso, caratterizzato da una perdurantemanifestazione di pericolosità, espressione di progettualità criminosa in linea conil passato e di volontà di reiterazione nei reati.Tali rilievi, seppure controvertibili, non appaiono privi di logica congruenzané si pongono in contrasto con i parametri normativi.Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la penabase, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 5/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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