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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45986/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli respingeva l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 183 -quater, ultimo comrna, disp. att., cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto - che era stato pronunciato dalla stessa Corte il 19 dicembre 2019 - della richiesta di revoca della confisca dei beni, mobili e immobili, delle parti ricorrenti, che era stata disposta nei loro confronti.

I beni, mobili e immobili, sottoposti a confisca ex art. 240-bis cod. pen. riguardavano dieci unità immobiliari - ubicate a Napoli, in [OSCURATO:PERSONA] III, numero 19 - e il compendio aziendale della ditta Pierro Italia, intestata a [OSCURATO:PERSONA], ubicata a Napoli, in [OSCURATO:PERSONA] numeri 316-318.

Tali beni, in particolare, venivano sottoposti a confisca in correlazione alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Napoli il 12 giugno 2013, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2014, per una pluralità di reati di usura, commessi nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005, per i quali veniva irrogata allo stesso Pierro la pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione.

Il respingimento dell'istanza veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli dall'assenza di elementi di novità, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 -quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., idonei a determinare una modifica del compendio probatorio che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni, mobili e immobili, intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando cinque censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, nel caso di specie, erano state violate le norme sul contraddittorio tra le parti processuali in materia di prevenzione, atteso che la decisione sull'opposizione presentata dalle parti ricorrenti era stata pronunciata dallo stesso Collegio che aveva emesso il decreto impugnato, determinando una violazione del principio di neutralità cognitiva dell'autorità giurisdizionale, garantito dal combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 27 e 42 Cost.Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta, per due volte, a uno stesso procedimento ablativo, in palese violazione delle regole che sovrintendono al principio del ne bis in idem, che è applicabile tanto nel processo di cognizione quanto nel processo di prevenzione.

Con il terzo motivo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'opposizione in esame, non aveva tenuto conto del fatto cie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'acquisto dei beni, mobili e immobili, oggetto dell'originaria confisca, disponevano delle risorse economiche necessarie a effettuare le acquisizioni controverse, che gli derivano sia dall'attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti nel corso degli anni nell'area partenopea nel settore dell'abbigliamento da cerimonia, sia da altre somme di denaro, che gli provenivano dai componenti del loro nucleo familiare; risorse finanziarie sulle quali, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, che venivano allegata all'originaria richiesta di revoca della confisca, la Corte di appello di Napoli ometteva di soffermarsi, trascurando i parametri ermeneutici consolidati in materia di confisca allargata, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01).

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, consente la revoca del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., analogamente a quanto previsto ex art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, chiarendo come l'istituto in esame «è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270144-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091-01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270238-01).Questo orientamento interpretativo, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale che, a sua volta, trae origine dal risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2 -ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01).

In questo, stratificato, contesto sistematico, occorre considerare i singoli passaggi motivazionali dell'ordinanza emessa il 27 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, così come censurati dalla difesa delle parti ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, allo scopo di verificarne la coerenza e la congruità argomentativa alla luce dei principi di diritto che si sono richiamati.

3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, nel caso di specie, erano state violate le norme sul contraddittorio tra le parti processuali in materia di prevenzione, atteso che la decisione sull'opposizione presentata dalle parti ricorrenti era stata pronunciata dallo stesso Collegio che aveva emesso la decisione sottostante, che determinava una violazione del principio di neutralità cognitiva dell'autorità giurisdizionale decidente, che era garantita dal combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 27 e 42 Cost.Osserva il Collegio che la censura difensiva in esame appare destituita di fondamento, non assumendo rilievo la circostanza che la decisione censurata era stata assunta dal medesimo collegio che aveva emesso il decreto impugnato, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la composizione collegiale discendeva dalla stessa formulazione dell'art. 183 -quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., che disciplina le forme dell'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca dei beni disposta nei loro conirronti dalla Corte di appello di Napoli.Ne discende che, nel caso in esame, la correttezza del comportamento processuale assunto dalla Corte di appello di Napoli, relal:ivamente al profilo censurato, deriva dalla stessa formulazione dell'art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., che prevede che dell'opposizione presentata si debba occupare lo "stesso giudice" che ha emesso il provvedimento ablatorio censurato.

Né potrebbe essere diversamente, essendo evidente, che, trattandosi di opposizione proveniente da terzi, la richiesta di revoca della confisca non poteva che essere rivolta che allo stesso organo giurisdizionale che aveva emesso il provvedimento impugnato, pronunciato il 19 dicembre 2019, costituito dalla Corte di appello di Napoli.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta, per due volte, a uno stesso procedimento ablativo, in violazione delle regole che sovrintendono al principio del ne bis in idem, applicabile tanto nel processo di cognizione quanto nel processo di prevenzione.

La Corte di appello di Napoli, invero, nel respingere l'istanza di revoca della confisca proposta con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - richiamando elementi processuali estranei al compendio probatorio posto a fondamento all'originario procedimento ablativo attivato nei confronti della ricorrente, richiamato dal suo difensore - faceva corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui se è certamente vero che il principio del ne bis in idem è applicabile con riferimento alle misure ablatorie, è parimenti vero che tempo la preclusione del giudicato opera sulla base della piattaforma processuale conosciuta dalle parti, che è superabile attraverso eventuali elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame (Sez.

U n. 660 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176-01).

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi rilevare che un eventuale giudicato non impedisce la rivalutazione della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura, laddove, come nel caso in esame, si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, per l'appunto non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità del prevenuto e l'inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si ac:quisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez.

U n. 660 del 29/10/2009, Galdieri, cit.).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

5. Devono infine, ritenersi infondati il terzo motivo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'opposizione in esame, non aveva tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'acquisto dei beni, mobili e immobili, oggetto dell'originaria confisca, disponevano delle risorse economiche necessarie a effettuare le acquisizioni controverse, che gli derivano sia dalla loro attività imprenditoriale, svolta nel corso degli anni nell'area partenopea nel settore dell'abbigliamento da cerimonia, sia da altre somme di denaro, che gli provenivano dai componenti del loro nucleo familiare.

Si deduceva, in proposito, che sulla consistenza delle ingenti risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia Pierro, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, che venivano allegata all'originaria richiesta di revoca della confisca, la Corte di appello di Napoli ometteva di soffermarsi, trascurando i principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite in materia di confisca allargata, che imponevano la rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel procedimento ablatorio presupposto (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.).

Osserva il Collegio che, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non forniva indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali dell'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta revoca della confisca dei beni, mobili e immobili, oggetto di ablazione, su cui occorreva soffermarsi analiticamente.

In questa cornice, si consideri che la difesa delle parti ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - attraverso una, pur estesa parte narrativa - articolava una serie di considerazioni di natura esclusivamente fattuale, finalizzate a sollecitare improprie valutazioni di merito ovvero a esprimere meri dissensi valutativi sulla rilevanza del compendio probatorio acquisito dalla Corte di appello di Napoli nel giudizio di opposizione ex dell'art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., che non possono assumere alcun rilievo utile alla stregua dei parametri rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen.

Secondo la Corte di appello di Napoli, anche a volere ipotizzare il coinvolgimento nelle acquisizioni, immobiliari e mobiliari, in esame di [OSCURATO:PERSONA], che era il padre di [OSCURATO:PERSONA], non si riteneva dimostrato che i ricorrenti disponessero delle somme necessarie a effettuare l'acquisto dei beni controversi, tenuto conto dei redditi percepiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, all'evidenza, apparivano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni sottoposti a confisca.

Senza considerare che anche a volere ritenere capienti le risorse reddituali di [OSCURATO:PERSONA], le somme di denaro da quest'ultimo prestate ai congiunti andavano comunque restituite, lasciando irrisolto il problema della disponibilità degli importi occorrenti per le acquisizioni controverse.

Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, in cui si affermava: «Una somma presa in prestito non può giustificare un acquisto perché è pur sempre un'entità finanziaria da restituire; ma si deve estendere all'indicazione dei mezzi leciti con cui il mutuatario possa rimborsare al mutuante il prestito; questa indicazione manca del tutto da parte degli oppositori».

Le parti ricorrenti, invero, anziché formulare inammissibili censure fattuali (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, cit.; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, cit.; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], cit.), avrebbero dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni della Corte di appello di Napoli, incentrate sulle effettive disponibilità finanziarie della famiglia Pierro, su cui si fondava l'atto di impugnazione in esame, esplicitando, relativamente ai profili contabili segnalati, le ragioni che non consentivano di recepire l'originaria prospettazione accusatoria.

Né appaiono pertinenti i richiami al recente intervento ermeneutico delle Sezioni Unite, che non incide sulla configurabilità dell'istituto ablatorio attivato nei confronti dei ricorrenti, dovendosi, in proposito, che, con tale pronuncia ci si è limitati a chiarire che il legislatore italiano ha scelto di prefigurare la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. quale misura di sicurezza che, sebbene fondata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente collegata all'esistenza di un reato-spia (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01).

L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen., pertanto, fonda «il sospetto che il condannato [...] abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona [...]».

Ne consegue che è il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la sua peculiare natura, che lo rende idoneo a essere realizzato in forma continuativa e a procurare illecita ricchezza, facendo «ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa [...]» (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.).

5.1. Alle, pur dirimenti, considerazioni esposte nel paragrafo precedente deve aggiungersi che le parti ricorrenti non introducevano elementi di novità utili all'accoglimento della richiesta di revoca della confisca oggetto di vaglio, tali non potendo ritenersi le conclusioni alle quali perveniva la difesa degli incisi, che, come detto nel paragrafo precedente, si limitava a una mera rivalutazione della documentazione contabile oggetto dell'originaria verifica ablatoria da parte della Corte di appello di Napoli, che aveva ritenuto le risorse finanziarie di cui disponevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inidonee a consentire l'acquisto dei beni confiscati. • L'infondatezza contabile delle conclusioni difensive si rivelava decisiva ai fini del respingimento della richiesta di revoca in esame, in conseguenza del fatto che le parti ricorrenti avevano introdotto nel giudizio in esame tali elementi di giudizio, deducendone assertivamente le connotazioni di ncvità, sulle quali si incentrava l'ineccepibile vaglio della Corte territoriale napoletana, finalizzato a verificare se gli stessi potessero essere ritenuti prove nuove, idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...1», come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che, sul pianc fattuale, la prova nuova non può consistere in un qualsiasi elemento favorevole al prevenuto, il quale finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una, non consentita, forma di impugnazione tardiva; mentre, sul piano processuale, costituisce una prova nuova solo quella idonea a determinare una modifica radicale delle conclusioni alle quali si era pervenuti nel procedimento di prevenzione presupposto.Il provvedimento di confisca, infatti, è suscettibile di revoca, a condizione che sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'eventuale irreversibilità dell'ablazione, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita.

Tuttavia, a fronte di tale esigenze di garanzia dei soggetti passivi dell'ablazione, non possono essere rimessi in discussione con l'istanza di revoca del provvedimento irrevocabile di confisca, in assenza di elementi di novità, elementi di giudizio già considerati nel procedimento di prevenzione presupposto, censurati, come nel caso di specie, in termini meramente rivalutativi (Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, cit.).

5.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.

6. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli respingeva l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 183 -quater, ultimo comrna, disp. att., cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto - che era stato pronunciato dalla stessa Corte il 19 dicembre 2019 - della richiesta di revoca della confisca dei beni, mobili e immobili, delle parti ricorrenti, che era stata disposta nei loro confronti. I beni, mobili e immobili, sottoposti a confisca ex art. 240-bis cod. pen. riguardavano dieci unità immobiliari - ubicate a Napoli, in [OSCURATO:PERSONA] III, numero 19 - e il compendio aziendale della ditta Pierro Italia, intestata a [OSCURATO:PERSONA], ubicata a Napoli, in [OSCURATO:PERSONA] numeri 316-318. Tali beni, in particolare, venivano sottoposti a confisca in correlazione alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Napoli il 12 giugno 2013, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2014, per una pluralità di reati di usura, commessi nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005, per i quali veniva irrogata allo stesso Pierro la pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione. Il respingimento dell'istanza veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli dall'assenza di elementi di novità, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 -quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., idonei a determinare una modifica del compendio probatorio che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni, mobili e immobili, intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando cinque censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, nel caso di specie, erano state violate le norme sul contraddittorio tra le parti processuali in materia di prevenzione, atteso che la decisione sull'opposizione presentata dalle parti ricorrenti era stata pronunciata dallo stesso Collegio che aveva emesso il decreto impugnato, determinando una violazione del principio di neutralità cognitiva dell'autorità giurisdizionale, garantito dal combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 27 e 42 Cost.Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta, per due volte, a uno stesso procedimento ablativo, in palese violazione delle regole che sovrintendono al principio del ne bis in idem, che è applicabile tanto nel processo di cognizione quanto nel processo di prevenzione. Con il terzo motivo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'opposizione in esame, non aveva tenuto conto del fatto cie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'acquisto dei beni, mobili e immobili, oggetto dell'originaria confisca, disponevano delle risorse economiche necessarie a effettuare le acquisizioni controverse, che gli derivano sia dall'attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti nel corso degli anni nell'area partenopea nel settore dell'abbigliamento da cerimonia, sia da altre somme di denaro, che gli provenivano dai componenti del loro nucleo familiare; risorse finanziarie sulle quali, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, che venivano allegata all'originaria richiesta di revoca della confisca, la Corte di appello di Napoli ometteva di soffermarsi, trascurando i parametri ermeneutici consolidati in materia di confisca allargata, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01). Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, consente la revoca del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., analogamente a quanto previsto ex art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, chiarendo come l'istituto in esame «è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270144-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091-01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270238-01).Questo orientamento interpretativo, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale che, a sua volta, trae origine dal risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2 -ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01). In questo, stratificato, contesto sistematico, occorre considerare i singoli passaggi motivazionali dell'ordinanza emessa il 27 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, così come censurati dalla difesa delle parti ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, allo scopo di verificarne la coerenza e la congruità argomentativa alla luce dei principi di diritto che si sono richiamati. 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, nel caso di specie, erano state violate le norme sul contraddittorio tra le parti processuali in materia di prevenzione, atteso che la decisione sull'opposizione presentata dalle parti ricorrenti era stata pronunciata dallo stesso Collegio che aveva emesso la decisione sottostante, che determinava una violazione del principio di neutralità cognitiva dell'autorità giurisdizionale decidente, che era garantita dal combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 27 e 42 Cost.Osserva il Collegio che la censura difensiva in esame appare destituita di fondamento, non assumendo rilievo la circostanza che la decisione censurata era stata assunta dal medesimo collegio che aveva emesso il decreto impugnato, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la composizione collegiale discendeva dalla stessa formulazione dell'art. 183 -quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., che disciplina le forme dell'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca dei beni disposta nei loro conirronti dalla Corte di appello di Napoli.Ne discende che, nel caso in esame, la correttezza del comportamento processuale assunto dalla Corte di appello di Napoli, relal:ivamente al profilo censurato, deriva dalla stessa formulazione dell'art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., che prevede che dell'opposizione presentata si debba occupare lo "stesso giudice" che ha emesso il provvedimento ablatorio censurato. Né potrebbe essere diversamente, essendo evidente, che, trattandosi di opposizione proveniente da terzi, la richiesta di revoca della confisca non poteva che essere rivolta che allo stesso organo giurisdizionale che aveva emesso il provvedimento impugnato, pronunciato il 19 dicembre 2019, costituito dalla Corte di appello di Napoli. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta, per due volte, a uno stesso procedimento ablativo, in violazione delle regole che sovrintendono al principio del ne bis in idem, applicabile tanto nel processo di cognizione quanto nel processo di prevenzione. La Corte di appello di Napoli, invero, nel respingere l'istanza di revoca della confisca proposta con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - richiamando elementi processuali estranei al compendio probatorio posto a fondamento all'originario procedimento ablativo attivato nei confronti della ricorrente, richiamato dal suo difensore - faceva corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui se è certamente vero che il principio del ne bis in idem è applicabile con riferimento alle misure ablatorie, è parimenti vero che tempo la preclusione del giudicato opera sulla base della piattaforma processuale conosciuta dalle parti, che è superabile attraverso eventuali elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame (Sez. U n. 660 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi rilevare che un eventuale giudicato non impedisce la rivalutazione della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura, laddove, come nel caso in esame, si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, per l'appunto non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità del prevenuto e l'inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si ac:quisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. U n. 660 del 29/10/2009, Galdieri, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5. Devono infine, ritenersi infondati il terzo motivo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'opposizione in esame, non aveva tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'acquisto dei beni, mobili e immobili, oggetto dell'originaria confisca, disponevano delle risorse economiche necessarie a effettuare le acquisizioni controverse, che gli derivano sia dalla loro attività imprenditoriale, svolta nel corso degli anni nell'area partenopea nel settore dell'abbigliamento da cerimonia, sia da altre somme di denaro, che gli provenivano dai componenti del loro nucleo familiare. Si deduceva, in proposito, che sulla consistenza delle ingenti risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia Pierro, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, che venivano allegata all'originaria richiesta di revoca della confisca, la Corte di appello di Napoli ometteva di soffermarsi, trascurando i principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite in materia di confisca allargata, che imponevano la rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel procedimento ablatorio presupposto (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.). Osserva il Collegio che, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non forniva indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali dell'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta revoca della confisca dei beni, mobili e immobili, oggetto di ablazione, su cui occorreva soffermarsi analiticamente. In questa cornice, si consideri che la difesa delle parti ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - attraverso una, pur estesa parte narrativa - articolava una serie di considerazioni di natura esclusivamente fattuale, finalizzate a sollecitare improprie valutazioni di merito ovvero a esprimere meri dissensi valutativi sulla rilevanza del compendio probatorio acquisito dalla Corte di appello di Napoli nel giudizio di opposizione ex dell'art. 183-quater, ultimo comma, disp. att., cod. proc. pen., che non possono assumere alcun rilievo utile alla stregua dei parametri rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. Secondo la Corte di appello di Napoli, anche a volere ipotizzare il coinvolgimento nelle acquisizioni, immobiliari e mobiliari, in esame di [OSCURATO:PERSONA], che era il padre di [OSCURATO:PERSONA], non si riteneva dimostrato che i ricorrenti disponessero delle somme necessarie a effettuare l'acquisto dei beni controversi, tenuto conto dei redditi percepiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, all'evidenza, apparivano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni sottoposti a confisca. Senza considerare che anche a volere ritenere capienti le risorse reddituali di [OSCURATO:PERSONA], le somme di denaro da quest'ultimo prestate ai congiunti andavano comunque restituite, lasciando irrisolto il problema della disponibilità degli importi occorrenti per le acquisizioni controverse. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, in cui si affermava: «Una somma presa in prestito non può giustificare un acquisto perché è pur sempre un'entità finanziaria da restituire; ma si deve estendere all'indicazione dei mezzi leciti con cui il mutuatario possa rimborsare al mutuante il prestito; questa indicazione manca del tutto da parte degli oppositori». Le parti ricorrenti, invero, anziché formulare inammissibili censure fattuali (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, cit.; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, cit.; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], cit.), avrebbero dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni della Corte di appello di Napoli, incentrate sulle effettive disponibilità finanziarie della famiglia Pierro, su cui si fondava l'atto di impugnazione in esame, esplicitando, relativamente ai profili contabili segnalati, le ragioni che non consentivano di recepire l'originaria prospettazione accusatoria. Né appaiono pertinenti i richiami al recente intervento ermeneutico delle Sezioni Unite, che non incide sulla configurabilità dell'istituto ablatorio attivato nei confronti dei ricorrenti, dovendosi, in proposito, che, con tale pronuncia ci si è limitati a chiarire che il legislatore italiano ha scelto di prefigurare la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. quale misura di sicurezza che, sebbene fondata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente collegata all'esistenza di un reato-spia (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01). L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen., pertanto, fonda «il sospetto che il condannato [...] abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona [...]». Ne consegue che è il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la sua peculiare natura, che lo rende idoneo a essere realizzato in forma continuativa e a procurare illecita ricchezza, facendo «ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa [...]» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.). 5.1. Alle, pur dirimenti, considerazioni esposte nel paragrafo precedente deve aggiungersi che le parti ricorrenti non introducevano elementi di novità utili all'accoglimento della richiesta di revoca della confisca oggetto di vaglio, tali non potendo ritenersi le conclusioni alle quali perveniva la difesa degli incisi, che, come detto nel paragrafo precedente, si limitava a una mera rivalutazione della documentazione contabile oggetto dell'originaria verifica ablatoria da parte della Corte di appello di Napoli, che aveva ritenuto le risorse finanziarie di cui disponevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inidonee a consentire l'acquisto dei beni confiscati. • L'infondatezza contabile delle conclusioni difensive si rivelava decisiva ai fini del respingimento della richiesta di revoca in esame, in conseguenza del fatto che le parti ricorrenti avevano introdotto nel giudizio in esame tali elementi di giudizio, deducendone assertivamente le connotazioni di ncvità, sulle quali si incentrava l'ineccepibile vaglio della Corte territoriale napoletana, finalizzato a verificare se gli stessi potessero essere ritenuti prove nuove, idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...1», come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, sul pianc fattuale, la prova nuova non può consistere in un qualsiasi elemento favorevole al prevenuto, il quale finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una, non consentita, forma di impugnazione tardiva; mentre, sul piano processuale, costituisce una prova nuova solo quella idonea a determinare una modifica radicale delle conclusioni alle quali si era pervenuti nel procedimento di prevenzione presupposto.Il provvedimento di confisca, infatti, è suscettibile di revoca, a condizione che sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'eventuale irreversibilità dell'ablazione, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita. Tuttavia, a fronte di tale esigenze di garanzia dei soggetti passivi dell'ablazione, non possono essere rimessi in discussione con l'istanza di revoca del provvedimento irrevocabile di confisca, in assenza di elementi di novità, elementi di giudizio già considerati nel procedimento di prevenzione presupposto, censurati, come nel caso di specie, in termini meramente rivalutativi (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, cit.). 5.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 6. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 45986/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris