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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36800/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Potenza, in data 7 dicembre 2016, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per aver affermato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata unitamente all'istanza diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 76 del medesimo testo normativo con l'aggravante di aver ottenuto l'ammissione al patrocinio, poi revocata.

Fatto commesso in Potenza in data 11 ottobre 2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 95 d.P.R. n.115/2002 in relazione agli artt. 125,192 e 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha omesso ogni scrutinio circa il fatto che il reddito della ricorrente concretamente disponibile fosse complessivamente inferiore alla soglia che la legge prevede per l'ammissione al patrocinio, non avendo la ricorrente prodotto redditi certi e continui per gli anni 2011-2012, rilevanti ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio depositata in data 11 ottobre 2013.

I giudicanti si sono limitati a ricordare che la ricorrente ha dichiarato redditi per euro 500 mensili beneficiando degli ulteriori introiti percepiti dai suoi familiari, il cui sostegno economico era pari a circa 400 euro mensili per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui la stessa dimorava in Roma, ma hanno trascurato di valutare la consapevolezza della falsità della dichiarazione resa in relazione all'ammontare complessivo del reddito disponibile.

La ricorrente aveva attestato solo di non possedere redditi individuali tali da consentirle l'autosufficienza economica, allegando la propria situazione di famiglia con nucleo individuale, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto dell'indirizzo ermeneutico secondo il quale può assumere rilevanza l'errore sulle entrate patrimoniali relative a persona diversa dal dichiarante non riportate da documenti fiscali provenienti dalla pubblica amministrazione o da terzi, tanto più in difetto di prova che i redditi effettivi superassero il limite di legge.

2.1. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 95 d.P.R. n.115/2002 in relazione agli artt.192 e 606 lette) cod. proc pen.

La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la fattispecie concreta in funzione della ragionevole possibilità che l'imputata fosse incorsa in errore determinato da colpa, in quanto tale idoneo ad escludere la sussistenza del delitto, avendo la stessa incaricato il proprio difensore di presentare l'istanza nell'anno 2011, ossia in epoca antecedente al deposito, avvenuto due anni dopo ad opera del patrocinatore.

Difetta sul punto qualsiasi rilievo motivazionale.

Secondo la ricorrente il ragionamento è incongruo perché, dopo aver richiamato la condotta di buona fede evidenziata dalla difesa, i giudici hanno ritenuto che il giudice di primo grado avesse già offerto adeguata motivazione attestando una circostanza di fatto, ossia l'ammontare dei redditi percepiti, differente dall'enunciato principale, ossia l'invocato atteggiamento di buona fede della ricorrente.

La Corte di appello non ha adeguatamente considerato quanto ricostruito nel corso del dibattimento attraverso l'escussione della teste [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputata, la quale aveva riferito, a proposito dell'affidamento riposto dalla ricorrente nel proprio difensore all'atto della compilazione della domanda, che la figlia non godeva di redditi e non si era parlato di eventuali ulteriori entrate.

Lamenta, in sostanza, l'omessa valutazione della questione sottoposta al giudice di appello circa la buona fede nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate nel corso del giudizio.

2.2. Con un terzo motivo deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha escluso la tenuità del fatto ritenendo ostative le particolari modalità della condotta con riferimento all'omessa indicazione dei redditi complessivamente percepiti, ma si tratta di motivazione apparente perché la Corte non ha operato alcuna concreta valutazione della personalità della ricorrente, della sua giovane età e delle modalità concrete del fatto, con particolare riguardo all'assenza di pregiudizio patrimoniale.

Il riferimento alle modalità della condotta .è generico in relazione alle finalità dell'istituto di cui si tratta per cui il provvedimento impugnato ha violato il canone ermeneutico enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria tempestivamente depositata la difesa ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale insistendo per l'annullamento della sentenza e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

5. [OSCURATO:PERSONA] rileva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza della ricorrente.

Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputata impone l'applicazione della causa estintiva.

6. In merito al reato contestato, ai fini del tempo necessario a prescrivere, la disciplina della prescrizione introdotta con la legge n.251/2005 comporta che il tempo massimo necessario a prescrivere nel caso in esame non possa essere superiore a 7 anni e 6 mesi, ossia alla pena non inferiore a sei anni prevista per i delitti dall'art.157, primo comma, cod. pen. aumentata di un quarto, in virtù del novellato disposto dell'art.161 cod. pen., richiamato dall'art.160 cod. pen.

Il termine massimo prescrizionale per il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] risulta, in particolare, maturato alla data del 25 marzo 2022 (successivamente alla pronuncia della sentenza di appello) ove si tenga conto dei periodi di sospensione emergenti all'esame degli atti.

7. Va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Potenza, in data 7 dicembre 2016, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per aver affermato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata unitamente all'istanza diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 76 del medesimo testo normativo con l'aggravante di aver ottenuto l'ammissione al patrocinio, poi revocata. Fatto commesso in Potenza in data 11 ottobre 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 95 d.P.R. n.115/2002 in relazione agli artt. 125,192 e 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha omesso ogni scrutinio circa il fatto che il reddito della ricorrente concretamente disponibile fosse complessivamente inferiore alla soglia che la legge prevede per l'ammissione al patrocinio, non avendo la ricorrente prodotto redditi certi e continui per gli anni 2011-2012, rilevanti ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio depositata in data 11 ottobre 2013. I giudicanti si sono limitati a ricordare che la ricorrente ha dichiarato redditi per euro 500 mensili beneficiando degli ulteriori introiti percepiti dai suoi familiari, il cui sostegno economico era pari a circa 400 euro mensili per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento in cui la stessa dimorava in Roma, ma hanno trascurato di valutare la consapevolezza della falsità della dichiarazione resa in relazione all'ammontare complessivo del reddito disponibile. La ricorrente aveva attestato solo di non possedere redditi individuali tali da consentirle l'autosufficienza economica, allegando la propria situazione di famiglia con nucleo individuale, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto dell'indirizzo ermeneutico secondo il quale può assumere rilevanza l'errore sulle entrate patrimoniali relative a persona diversa dal dichiarante non riportate da documenti fiscali provenienti dalla pubblica amministrazione o da terzi, tanto più in difetto di prova che i redditi effettivi superassero il limite di legge. 2.1. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 95 d.P.R. n.115/2002 in relazione agli artt.192 e 606 lette) cod. proc pen. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la fattispecie concreta in funzione della ragionevole possibilità che l'imputata fosse incorsa in errore determinato da colpa, in quanto tale idoneo ad escludere la sussistenza del delitto, avendo la stessa incaricato il proprio difensore di presentare l'istanza nell'anno 2011, ossia in epoca antecedente al deposito, avvenuto due anni dopo ad opera del patrocinatore. Difetta sul punto qualsiasi rilievo motivazionale. Secondo la ricorrente il ragionamento è incongruo perché, dopo aver richiamato la condotta di buona fede evidenziata dalla difesa, i giudici hanno ritenuto che il giudice di primo grado avesse già offerto adeguata motivazione attestando una circostanza di fatto, ossia l'ammontare dei redditi percepiti, differente dall'enunciato principale, ossia l'invocato atteggiamento di buona fede della ricorrente. La Corte di appello non ha adeguatamente considerato quanto ricostruito nel corso del dibattimento attraverso l'escussione della teste [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputata, la quale aveva riferito, a proposito dell'affidamento riposto dalla ricorrente nel proprio difensore all'atto della compilazione della domanda, che la figlia non godeva di redditi e non si era parlato di eventuali ulteriori entrate. Lamenta, in sostanza, l'omessa valutazione della questione sottoposta al giudice di appello circa la buona fede nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate nel corso del giudizio. 2.2. Con un terzo motivo deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La Corte territoriale ha escluso la tenuità del fatto ritenendo ostative le particolari modalità della condotta con riferimento all'omessa indicazione dei redditi complessivamente percepiti, ma si tratta di motivazione apparente perché la Corte non ha operato alcuna concreta valutazione della personalità della ricorrente, della sua giovane età e delle modalità concrete del fatto, con particolare riguardo all'assenza di pregiudizio patrimoniale. Il riferimento alle modalità della condotta .è generico in relazione alle finalità dell'istituto di cui si tratta per cui il provvedimento impugnato ha violato il canone ermeneutico enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria tempestivamente depositata la difesa ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale insistendo per l'annullamento della sentenza e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 5. [OSCURATO:PERSONA] rileva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza della ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputata impone l'applicazione della causa estintiva. 6. In merito al reato contestato, ai fini del tempo necessario a prescrivere, la disciplina della prescrizione introdotta con la legge n.251/2005 comporta che il tempo massimo necessario a prescrivere nel caso in esame non possa essere superiore a 7 anni e 6 mesi, ossia alla pena non inferiore a sei anni prevista per i delitti dall'art.157, primo comma, cod. pen. aumentata di un quarto, in virtù del novellato disposto dell'art.161 cod. pen., richiamato dall'art.160 cod. pen. Il termine massimo prescrizionale per il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] risulta, in particolare, maturato alla data del 25 marzo 2022 (successivamente alla pronuncia della sentenza di appello) ove si tenga conto dei periodi di sospensione emergenti all'esame degli atti. 7. Va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvi
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